N. 240 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure di sicurezza - Imputato maggiorenne infermo di mente - Liberta' vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto al minore di eta', violazione del diritto alla salute - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. pen., art. 206. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma.(GU n.25 del 22-6-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte d'assise d'appello di Torino con ordinanza del 22 giugno 2004, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell'imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un'altra misura di sicurezza, e segnatamente la [...] liberta' vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»; che il giudice rimettente, premesso di aver pronunciato una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente e di aver disposto l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per la durata minima di un anno, riferisce di dover decidere in merito alla richiesta del procuratore generale di applicazione provvisoria della stessa misura di sicurezza, fondata sulla base della persistente pericolosita' sociale dell'imputata; che, inoltre, il rimettente rileva che attualmente l'imputata non e' piu' sottoposta ad alcun controllo in quanto con la sentenza di proscioglimento la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una casa di cura e' stata dichiarata «inefficace»; che, nonostante l'urgenza di provvedere sulla richiesta per ovviare alla attuale carenza di cautele e di controlli, il rimettente ritiene di non poter disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della liberta' vigilata; che, infatti, la sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte - con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) - consente al giudice di disporre la liberta' vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di proscioglimento, ma non puo' essere estesa all'istituto dell'applicazione provvisoria di cui all'art. 206 cod. pen., ostandovi, nella specifica materia, il principio generale che nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (art. 25 Cost.); che la mancata previsione della possibilita' di applicare, in via provvisoria, altra misura di sicurezza prevista dalla legge, e in specie quella della liberta' vigilata, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. sia per la disparita' di trattamento che si determina con il minore di eta' che puo' «fruire della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario oltre che del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario», sia per la compromissione del diritto dell'imputato di fruire dei trattamenti terapeutici piu' adeguati, al fine di contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo, con conseguente violazione del diritto alla salute. Considerato che la Corte d'assise d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell'imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un'altra misura di sicurezza, e segnatamente la [...] liberta' vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»; che il rimettente ritiene di non poter disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della liberta' vigilata, perche' la sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), consente al giudice l'adozione della liberta' vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di proscioglimento, senza prendere in considerazione l'art. 206 dello stesso codice, che prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza durante l'istruzione o il giudizio; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuta la sentenza n. 367 del 2004, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 206 cod. pen. «nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale»; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perche' valuti se, alla luce di tale sentenza, la questione di legittimita' costituzionale sia tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Torino. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0689