N. 240 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Misure di sicurezza - Imputato maggiorenne infermo
  di  mente  -  Liberta'  vigilata  in luogo del ricovero in ospedale
  psichiatrico  giudiziario o in casa di cura e di custodia - Mancata
  previsione  -  Denunciata  disparita'  di  trattamento  rispetto al
  minore  di  eta', violazione del diritto alla salute - Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della  norma
  censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. pen., art. 206.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice
penale,  promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte
d'assise  d'appello  di  Torino  con  ordinanza  del  22 giugno 2004,
iscritta  al  n. 818  del  registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 43,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 maggio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che la Corte d'assise d'appello di Torino ha sollevato,
in  riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206
del   codice   penale   (Applicazione  provvisoria  delle  misure  di
sicurezza),  «nella  parte  in  cui  non  prevede  che  nei confronti
dell'imputato  maggiorenne  infermo  di  mente possa essere applicata
provvisoriamente  un'altra  misura  di  sicurezza,  e segnatamente la
[...]  liberta'  vigilata,  in  luogo  della  misura  del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»;
        che  il  giudice rimettente, premesso di aver pronunciato una
sentenza  di  proscioglimento  per  vizio  totale  di mente e di aver
disposto  l'applicazione  della  misura  di  sicurezza della liberta'
vigilata per la durata minima di un anno, riferisce di dover decidere
in  merito  alla  richiesta  del procuratore generale di applicazione
provvisoria  della  stessa  misura  di  sicurezza, fondata sulla base
della persistente pericolosita' sociale dell'imputata;
        che, inoltre, il rimettente rileva che attualmente l'imputata
non  e'  piu' sottoposta ad alcun controllo in quanto con la sentenza
di  proscioglimento  la  misura  cautelare  degli arresti domiciliari
presso una casa di cura e' stata dichiarata «inefficace»;
        che,  nonostante  l'urgenza di provvedere sulla richiesta per
ovviare alla attuale carenza di cautele e di controlli, il rimettente
ritiene di non poter disporre l'applicazione provvisoria della misura
di sicurezza della liberta' vigilata;
        che,  infatti,  la sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte -
con  la  quale  e'  stata dichiarata la illegittimita' costituzionale
dell'art. 222   cod.  pen.  (Ricovero  in  un  ospedale  psichiatrico
giudiziario)  -  consente al giudice di disporre la liberta' vigilata
in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di
proscioglimento,    ma    non   puo'   essere   estesa   all'istituto
dell'applicazione   provvisoria   di   cui  all'art. 206  cod.  pen.,
ostandovi, nella specifica materia, il principio generale che nessuno
puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge (art. 25 Cost.);
        che la mancata previsione della possibilita' di applicare, in
via provvisoria, altra misura di sicurezza prevista dalla legge, e in
specie  quella  della liberta' vigilata, sarebbe in contrasto con gli
artt. 3  e  32  Cost.  sia  per  la  disparita' di trattamento che si
determina  con  il  minore  di  eta' che puo' «fruire della misura di
sicurezza  del  ricovero  in  riformatorio  giudiziario oltre che del
ricovero   in   ospedale   psichiatrico   giudiziario»,  sia  per  la
compromissione  del  diritto  dell'imputato di fruire dei trattamenti
terapeutici  piu'  adeguati,  al  fine di contemperare le esigenze di
cura  con quelle di controllo, con conseguente violazione del diritto
alla salute.
    Considerato   che  la  Corte  d'assise  d'appello  di  Torino  ha
sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 206  del  codice  penale  (Applicazione  provvisoria  delle
misure  di  sicurezza),  «nella  parte  in  cui  non  prevede che nei
confronti  dell'imputato  maggiorenne  infermo  di mente possa essere
applicata   provvisoriamente   un'altra   misura   di   sicurezza,  e
segnatamente  la  [...]  liberta' vigilata, in luogo della misura del
ricovero  in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di
custodia»;
        che   il   rimettente   ritiene   di   non   poter   disporre
l'applicazione  provvisoria  della misura di sicurezza della liberta'
vigilata,   perche'   la   sentenza   n. 253  del  2003  della  Corte
costituzionale,  che  ha  dichiarato la illegittimita' costituzionale
dell'art. 222   cod.  pen.  (Ricovero  in  un  ospedale  psichiatrico
giudiziario),  consente al giudice l'adozione della liberta' vigilata
in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di
proscioglimento,  senza  prendere  in considerazione l'art. 206 dello
stesso codice, che prevede l'applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza durante l'istruzione o il giudizio;
        che,   successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,  e'
intervenuta la sentenza n. 367 del 2004, con la quale questa Corte ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 206 cod. pen.
«nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del
ricovero   in   ospedale  psichiatrico  giudiziario,  una  misura  di
sicurezza  non  detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare
alla  persona  inferma  di  mente  cure adeguate e a contenere la sua
pericolosita' sociale»;
        che  pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente
perche'  valuti  se,  alla  luce  di  tale  sentenza, la questione di
legittimita' costituzionale sia tuttora rilevante.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello
di Torino.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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