MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2005 

Sostituzione   del  liquidatore  della  societa'  cooperativa  «Teano
Servizi» a r.l., in Milano.
(GU n.143 del 22-6-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano
  Visto  l'art.  2545-octiesdecies  del  codice  civile  nel quale, a
seguito   del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite  le
disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 codice civile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000,
n.  449,  che  ha attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro la
competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario
delle societa' cooperative;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  e gli uffici del Ministero delle attivita'
produttive,   per   lo  svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, Risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione I,  relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Visto  il  verbale  ispettivo datato 28 dicembre 2004 nei confronti
della  societa'  cooperativa  Teano Servizi a r.l.,con sede legale in
Milano,  in  liquidazione  dal  19 ottobre  1998, dal quale risultano
irregolarita'   ed   eccessivo   ritardo   nello   svolgimento  della
liquidazione;
  Vista  la  nota  dell'Agenzia  delle  entrate, Ufficio di Milano 2,
prot.  n.  2005/22999  del  4 marzo  2005, con la quale la stessa, in
qualita' di creditore della cooperativa ha chiesto che sia proseguita
la liquidazione;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990,  n.  241, riguardante l'avvio del procedimento con il
seguente  esito:  atti  regolarmente  notificati al liquidatore della
cooperativa   (raccomandata  AR  tornata  al  mittente  per  compiuta
giacenza)  e  preavviso  di  scioglimento  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005;
  Considerato   che   alla   data   odierna  nessuna  opposizione  al
provvedimento e' pervenuta dal liquidatore ne' dall'ente ne' da terzi
interessati;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  sostituzione del liquidatore senza che debba acquisirsi il parere
della  Commissione (nel caso di specie: il liquidatore non ha portato
a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina);
                              Decreta:
  La  sostituzione,  ai  sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice
civile,  per  irregolarita'  ed eccessivo ritardo nella liquidazione,
del  liquidatore ordinario sig. Ali' Mohamed, nominato con verbale di
assemblea   straordinaria   del   19 ottobre   1998,  della  societa'
cooperativa Teano Servizi a r.l., in liquidazione, sede legale Milano
via  degli  Artaria  n.  3  costituita  per rogito notaio dott. Paolo
Lovisetti  di  Milano in data 12 luglio 1995, rep. 222766, racc.18769
BUSC  157071  codice  fiscale:  11595150159  e  la  nomina  del nuovo
liquidatore nella persona del dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il
29 aprile 1970, con studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18.
  Il  compenso  e  il  rimborso delle spese della procedura saranno a
carico  del  bilancio  della  cooperativa e nel caso di mancanza o di
insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.
  Avverso  il  presente  decreto  puo'  essere  proposto  ricorso  al
tribunale  amministrativo  regionale della Lombardia entro il termine
perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data  della  notifica  per i
destinatari  del  medesimo  e  dalla  data  della  pubblicazione  per
chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  entro  il  termine  perentorio di
centoventi giorni.
  Copia  del  decreto  e'  notificato  al  Ministero  delle attivita'
produttive,   Direzione   generale   per  gli  enti  cooperativi,  al
liquidatore  nominato  e  al  liquidatore  sostituito,  al  Tribunale
fallimentare competente, alla Camera di commercio, alla Prefettura di
Milano e all'Agenzia delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 10 giugno 2005
                                     Il direttore provinciale: Truppi