MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2005 

Revoca  della  concessione  n.  153/02,  del  26  marzo  2002, per la
gestione  della  sala  destinata  al  gioco  del Bingo, nei confronti
dell'impresa  individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», in Abano
Terme.
(GU n.145 del 24-6-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  21 novembre  2000,  concernente
approvazione  della convenzione tipo per l'affidamento in concessione
della gestione del gioco del Bingo;
  Vista  la  convenzione  di concessione n. 153/02, stipulata in data
26 marzo 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
l'impresa  individuale  «Il  Quadrifoglio  di  Bassi  Sandro»  per la
gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Abano Terme (Padova),
via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc;
  Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11,
ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono,
rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la
continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno
sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e
per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non
autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non
consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la
concessione»;
  Vista  la  polizza  assicurativa  4155154  L,  di  Euro 516.457,00,
rilasciata  dalla  Navale  Assicurazioni  S.p.a. il 13 marzo 2002, al
fine  di  garantire,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, del decreto
ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29, l'adempimento degli obblighi
dell'impresa  individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» stabiliti
in   particolare  dall'art.  3  della  sopraindicata  convenzione  di
concessione;
  Vista  l'istanza  del  17 dicembre  2003  con  la  quale  l'impresa
individuale   «Il   Quadrifoglio   di   Bassi   Sandro»   ha  chiesto
l'autorizzazione  a  sospendere  l'attivita' nella sala-bingo sita in
Abano  Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc,
a  decorrere  dal  1° febbraio  2004, preannunciando l'inoltro di una
successiva istanza, ai sensi del decreto direttoriale 17 giugno 2003,
di trasferimento della sala stessa in altri locali;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r del 6 febbraio 2004, prot. n.
2004/6894/COA/BNG,  ricevuta  il  17 febbraio  2004, con la quale, in
riferimento  alla  sopraindicata  istanza,  e'  stata autorizzata, in
deroga   all'art.  3,  comma  5,  lettera  h)  della  convenzione  di
concessione,  la  sospensione dell'attivita' ed e' stato assegnato un
periodo  massimo  di  sessanta  giorni,  a  decorrere  dalla  data di
ricevimento  della  lettera stessa, per l'inoltro della preannunciata
istanza  di  trasferimento  dei  locali,  decorsi inutilmente i quali
l'autorizzazione e' da ritenersi revocata e l'impresa individuale «Il
Quadrifoglio di Bassi Sandro» e' tenuta ad assicurare, nell'interesse
erariale,  la  continuita'  del servizio ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione;
  Considerato   che  l'istanza  di  trasferimento  dei  locali  della
sala-bingo di Abano Terme (Padova) non e' stata prodotta, e che nella
sala   stessa   non  e'  stata  ripresa  l'attivita',  in  violazione
dell'obbligo  di  assicurare  la  continuita'  del servizio stabilito
dall'art.  3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione n.
153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, configurando cosi' l'ipotesi
di  sospensione  non  autorizzata  dell'attivita' sanzionabile con la
revoca  della  concessione  in forza di quanto stabilito dall'art. 11
della convenzione n. 153/02;
  Vista  la  lettera  raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. n.
2005/7516/COA/BNG,  ricevuta il 24 febbraio 2005, il cui contenuto si
intende  interamente  richiamato,  con  la quale nell'evidenziare che
l'impresa  individuale  «Il  Quadrifoglio  di  Bassi  Sandro»  non ha
inoltrato  ne' l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo
sita  in  Abano  Terme  (Padova),  via  Martiri  d'Ungheria, ang. via
Galvani,  snc,  ne'  ha ripreso l'attivita' nella sala stessa entro i
termini  assegnati,  che  sono  scaduti  il  17 aprile 2004, e' stato
comunicato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti di cui agli articoli 7 e
seguenti  della legge n. 241/1990, l'avvio dei procedimenti di revoca
della  concessione  n.  153/02,  stipulata in data 26 marzo 2002 e di
escussione  della  cauzione prestata, a garanzia dei propri obblighi,
ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Considerato   che,   anche   a   seguito   del   ricevimento  della
comunicazione  del  14 febbraio  2005, prot. n. 2005/751 6/COA/BNG di
avvio  dei  procedimenti  di revoca della concessione e di escussione
della   cauzione   di  Euro  516.457,00,  l'impresa  individuale  «Il
Quadrifoglio  di  Bassi  Sandro»  non  ha  ripreso  l'attivita' nella
sala-bingo  di  Abano  Terme (Padova), non ha provveduto ad inoltrare
istanza  di  trasferimento  della  sala-bingo in altri locali, ne' e'
intervenuta nei procedimenti stessi;
  Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale
immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di
gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende
escutibile  la  cauzione  prestata dal concessionario, a garanzia dei
propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale
31 gennaio   2000,   n.   29  e  dell'art.  6  della  convenzione  di
concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener presente che la convenzione di concessione, ha la durata di sei
anni,  con scadenza in data 26 marzo 2008, essendo stata stipulata in
data  26 marzo  2002, e che l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di
Bassi  Sandro»  ha  cessato  l'attivita'  fin  dal  1° febbraio 2004,
cessazione  da  ritenersi  autorizzata dall'Amministrazione fino alla
data  del  17 aprile  2004  e  non  autorizzata  per tutto il periodo
successivo;
  Considerato  che  il danno derivante dal comportamento dell'impresa
individuale  «Il  Quadrifoglio  di  Bassi Sandro», e pari all'entrata
erariale  che  sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in
questione  dal  17 aprile 2004 al 26 marzo 2008, ossia per un periodo
di circa quattro anni;
  Considerato  che  in  un  solo  anno, l'attivita' di una sala-bingo
assicura all'erario un'entrata media di oltre Euro 1.000.000, essendo
le  entrate erariali complessive superiori a Euro 350.000.000 su base
annua  e  le  sale-bingo  attive  circa  300,  si rende escutibile, a
parziale  risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di
Euro 516.457,00  della  cauzione  prestata  ai  sensi dell'art. 9 del
decreto ministeriale 31 gennaio 2000. n. 29;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della
convenzione  di  concessione  n.  153/02,  stipulata in data 26 marzo
2002,  per  i  motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti
dell'impresa  individuale  «Il  Quadrifoglio  di  Bassi  Sandro»,  la
concessione per la gestione del gioco del Bingo.
  2.  Per  i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento,
con  esplicita  autorizzazione  a realizzare i relativi titoli, della
polizza  assicurativa  fidejussoria  n.  4155154L  di Euro 516.457,00
rilasciata  dalla  Navale Assicurazioni S.p.a. in data 13 marzo 2002,
costituente   cauzione   a   garanzia   degli  obblighi  dell'impresa
individuale  «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», ai sensi dell'art. 9,
comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 15 giugno 2005
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri