COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - autostrada
Salerno-Reggio Calabria - 3° megalotto. (Deliberazione n. 95/2004).
(GU n.147 del 27-6-2005)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61,
istituisce,  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, il
Fondo  aree  sottoutilizzate  (FAS),  da  ripartire  a cura di questo
Comitato  con  apposite  delibere  adottate  sulla  base  dei criteri
specificati  al  comma 3  dello  stesso  art.  61,  e  che prevede la
possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    il comma 128, che rifinanzia il FAS;
    il  comma  130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della
legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse
per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di
accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo
economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da
interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in
grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo,
stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori
relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio
idrogeologico;
    i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
    il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel
biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui
alle leggi citate ai punti precedenti;
    il  comma  177  -  come  sostituito  dall'art.  1,  comma 13, del
decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge
30 luglio  2004, n. 191 - che specifica, tra l'altro, che i limiti di
impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni   legislative   sono   da   intendere  quale  contributo
pluriennale  per  la  realizzazione  di  investimenti, includendo nel
costo   degli  stessi  anche  gli  oneri  derivanti  dagli  eventuali
finanziamenti   necessari,  ovvero  quale  concorso  dello  Stato  al
pagamento  di  una  quota  degli  oneri  derivanti  da  mutui o altre
operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle
pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di
contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la
realizzazione di investimenti;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n.
13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 supplemento ordinario), nella quale
sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e' stato,
tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non e'
necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o
l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
  Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (Gazzetta Ufficiale
n.   203/1997),   29 agosto  1997,  n.  175  (Gazzetta  Ufficiale  n.
250/1997),  come  modificata  dalla  delibera  9 luglio  1998,  n. 69
(Gazzetta  Ufficiale  n.  251/1998),  9 luglio  1998, n. 70 (Gazzetta
Ufficiale  n.  195/1998;  errata  corrige nella Gazzetta Ufficiale n.
209/1998),  22 gennaio  1999,  n.  4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999),
4 agosto  2000,  n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), con le quali
sono  stati,  tra  l'altro,  disposti finanziamenti per interventi di
riqualificazione  dell'autostrada  Salerno  -  Reggio Calabria per un
importo  complessivo  di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 Meuro) a
valere  sulle  risorse  recate,  rispettivamente,  dal  decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
dal  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,  convertito  dalla legge
23 maggio  1997,  n.  135,  dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, dalla
legge 23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (Gazzetta Ufficiale
n.  162/1999;  errata  corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 182/1999),
con  la  quale  gli interventi sino allora finanziati con le delibere
sopra  citate  sono  stati  unificati, al fine di assicurare maggiore
flessibilita'   operativa,   in   un   unico   intervento  denominato
«interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria»;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato  il  1°  Programma  delle  opere  strategiche, che include,
nell'ambito  del «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», tra i
«Sistemi  stradali  ed  autostradali»,  i  tre  assi  di collegamento
Salerno-Reggio  Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per
i  quali,  unitariamente,  indica  un costo complessivo di 13.449,054
Meuro;
  Vista  la  delibera  31 ottobre  2002, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n.
30/2003),  con  la  quale  questo Comitato ha destinato, a valere sui
fondi  recati  dall'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 700
Meuro  in  termini  di  volume  di investimento alla prosecuzione dei
lavori   di   ammodernamento   e   riqualificazione   dell'autostrada
Salerno-Reggio  Calabria  in  modo  da ripianare le risorse riservate
dall'ANAS al 1° macro-lotto (ora riclassificato quale 1° megalotto) e
consentire   all'ANAS   medesima  di  utilizzare  dette  risorse  con
immediatezza   per   l'appalto   di  ulteriori  lavori  sulla  stessa
autostrada   senza   attendere   i   tempi   lunghi   delle  relative
assegnazioni;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003;  errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 40/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 14 (Gazzetta Ufficiale n.
304/2004),   con   la   quale   questo   Comitato   ha   preso   atto
dell'aggiornamento    del    quadro   complessivo   dei   lavori   di
riqualificazione  dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  anche  a
seguito  della  diversa aggregazione dei lotti nel frattempo adottata
dall'ANAS ed ha assegnato alla Societa' - per il finanziamento del 2°
megalotto  del costo di 1.193,679 Meuro - un contributo quindicennale
di  109,246  Meuro  a  carico delle risorse recate dall'art. 13 della
legge n. 166/2002;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n.
254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per
le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003  (come
modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella
legge  30 luglio  2004,  n.  191),  riservando,  al punto F.2.1 della
«tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle
infrastrutture  strategiche  e,  al successivo punto F.2.2, 288 Meuro
alla  «sicurezza»,  di  cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di
detto programma;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n.
275/2004),  con  la  quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di
cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di
23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a
disposizione  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti a
valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento
dell'art.  13  della  legge  n. 166/2002, destinando detti importi al
finanziamento  -  secondo  l'ordine di graduatoria - degli interventi
inclusi  nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle
risorse  ai  singoli  interventi  venga  disposta  da questo Comitato
stesso  con  delibere  adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che
definiscano  -  tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione
dei  lavori,  decorso  il  quale l'intervento s'intende definanziato,
nonche' tempi e modalita' di erogazioni;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportati  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2004-2007  che,  tra  l'altro,  evidenzia,  all'interno del programma
approvato  con  la  citata  delibera,  gli  interventi  di potenziale
attivazione nel triennio di' riferimento, tra i quali figurano il II,
il  III  ed  il  IV  maxilotto  (rectius  macrolotto) dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria;
  Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  del 14 marzo 2004, n. 213 - integrata con note del
19 aprile  2004, n. 257, e del 13 ottobre 2004, n. 573 - con la quale
il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti ha trasmesso la
relazione  istruttoria  sull'«autostrada  Salerno-Reggio Calabria: 3°
megalotto»  (gia'  6°  macrolotto)  del  costo complessivo di 674,980
Meuro,  proponendone  il completamento del finanziamento a carico dei
fondi di cui alla delibera n. 21/2004;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato   che   il   completamento   della   tratta   calabrese
dell'autostrada  A3  Salerno-Reggio  Calabria e' compresa nell'Intesa
generale  quadro  tra  Governo  e  regione  Calabria, sottoscritta il
16 maggio 2002, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali»;
  Considerato  che  il  6°  macrolotto  di  detta  autostrada (ora 3°
megalotto)  - dal Km 423+300 al Km 442+900 - e' incluso al n. 5 della
graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;
  Ritenuto  che la data per la cantierizzazione dell'opera - indicata
nella  relazione  sulla ricognizione degli interventi suscettibili di
accelerazione  effettuata  dall'Unita' di verifica degli investimenti
pubblici  del  Ministero dell'economia e delle finanze (UVER), con la
collaborazione    dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - debba essere aggiornata in relazione
ai  tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che,
per  il  «profilo  della  spesa» prevista per gli anni 2004-2005, sia
opportuno  far  riferimento  al  dato  cumulato  riportato nel citato
allegato;
  Considerato  che  all'intervento  e'  stato  assegnato  il  CUP F31
B05000070001;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;

                        P R E N D E   A T T O

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
        che,  per quanto concerne l'articolazione in lotti dei lavori
di  riqualificazione  dell'autostrada  Salerno-Reggio Calabria, viene
confermato  il  quadro  complessivo riportato nella «presa d'atto» di
cui  alla  delibera  n.  14/2004  e  che  il  costo - ivi indicato in
5.832,70  Meuro - e' da rettificare in 5.832,71 Meuro in relazione al
diverso arrotondamento dell'importo di uno dei 5 lotti da affidare in
appalto integrato (lotto dal Km 22+400 al Km 23+000);
      che  lo  specifico  intervento  di  cui  viene  ora proposto il
finanziamento    consiste   nella   realizzazione   dei   lavori   di
ammodernamento  ed  adeguamento - al tipo A1 delle norme CNR/80 - del
tratto  compreso tra il km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) ed il
Km 442+920 per uno sviluppo complessivo di circa 20 Km;
      che  il  suddetto intervento, che interessa il territorio della
regione  Calabria,  a  seguito  di  accorpamento  dei  quattro  lotti
distinti  nei  quali  era  originariamente  articolato costituisce il
megalotto  n.  3  dell'autostrada  in  argomento  e corrisponde, come
riportato  nel  menzionato  quadro di cui alla delibera n. 14/2004, a
quello  che  nella precedente delibera n. 96/2002 e nella delibera n.
21/2004 e' stato individuato quale macrolotto n. 6;
      che  l'adeguamento  alle citate norme CNR/80 tipo Al si pone in
termini  compatibili  con  la  costruzione del Ponte sullo Stretto di
Messina  -  il  cui  progetto  preliminare  e'  stato  approvato, con
prescrizioni,  da  questo  Comitato con delibera n. 66/2003 (Gazzetta
Ufficiale  n. 257/2003) - e che, nel corso di redazione del progetto,
a  causa  dell'orografia  e della morfologia dei luoghi, non e' stato
possibile  assicurare  il  rispetto  di  tali norme mediante semplice
adeguamento  e  rettifica  del  tracciato  in  sede  e  che  per  una
considerevole  parte  del tracciato stesso (82%) e' invece necessaria
una  nuova  realizzazione  fuori  sede, con conseguente dismissione e
riqualificazione    dei    tratti   «abbandonati»,   salvi   recuperi
utilizzabili per la viabilita' accessoria o di servizio;
      che i singoli lotti di cui si compone l'intervento in questione
sono dotati di progettazione definitiva, di decreto di compatibilita'
ambientale  (VIA)  e  sono  stati  sottoposti  con  esito  positivo a
Conferenze  di  servizi  ai  fini  della  localizzazione urbanistica,
secondo le procedure ordinarie;
      che i progetti definitivi sono stati approvati in linea tecnica
dall'ANAS  il  31 luglio  2003  per  l'importo  complessivo di 674,98
Meuro;
      che  la  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento, a quanto
precisato  dal  responsabile  del  procedimento  stesso nelle proprie
relazioni,  e'  avvenuta  -  in considerazione dell'elevato numero di
soggetti  interessati - mediante pubblicazione su giornali quotidiani
ed affissioni agli albi dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, della legge 7agosto 1990, n. 241;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che  l'ANAS  S.p.A.  e' il soggetto aggiudicatore, ai sensi del
decreto legislativo n. 190/2002;
      che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori e' fissato in
1.340   giorni   consecutivi  e  continui,  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello dell'ordine di inizio delle attivita';
      che  l'ANAS,  con  bando  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Foglio inserzioni del 7 agosto 2003, n. 182, ha indetto apposita gara
ad  evidenza  pubblica,  previa specifica autorizzazione del Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti, nelle more del perfezionamento
degli  atti  successivi  e  quindi  con  riserva di aggiudicazione in
pendenza  dei relativi finanziamenti, e che e' previsto l'affidamento
a  contraente  generale,  ai  sensi degli articoli 9 e 16 del decreto
legislativo n. 190/2002;
      che,  in  relazione  ai  tempi  occorsi  per il perfezionamento
dell'iter procedurale di cui in premessa, i termini per l'avvio e per
l'ultimazione dei lavori sono differiti di un semestre, rispetto alle
originarie indicazioni, con la completa realizzazione dell'intervento
ora prevista per la fine di ottobre 2008;
    sotto l'aspetto finanziario:
        che  il  costo  complessivo  dell'intervento  proposto per il
finanziamento  e',  come  sopra  riportato,  di 674,980 Meuro, di cui
491,146  Meuro  per lavori a base d'asta, comprensivi di 29,464 Meuro
per  oneri  per  la sicurezza non soggetti a ribasso, e 183,833 Meuro
per somme a disposizione;
      che  le  somme  a  disposizione  includono  3,438  Meuro per le
attivita'   di  progettazione  esecutiva  e  di  coordinamento  della
sicurezza  nella  fase  di progettazione, nonche' 13,260 Meuro per le
attivita'  di  direzione  lavori  e  di coordinamento della sicurezza
durante  l'esecuzione che saranno affidate al contraente generale con
lo stesso ribasso applicato sui lavori;
      che  l'opera  non  presenta  un  «ritorno economico potenziale»
ritraibile dalla gestione ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti,
della  legge  n.  350/2003,  stante  la  «scarsa significativita' dei
ricavi»  che  non consente forme di almeno parziale autofinanziamento
dell'opera   medesima,   si   che  resta  confermata  la  valutazione
richiamata nelle menzionate delibere n. 96/2002 e n. 14/2004;
      che,  come  precisato  nella  piu' volte richiamata delibera n.
14/2004, sono disponibili per il parziale finanziamento del megalotto
n.  3  -  a valere sul limite di impegno decorrente dal 2002 - 102,96
Meuro,  corrispondenti a parte delle «economie» realizzate in sede di
aggiudicazione  dei  lavori  del  megalotto  n.  1, finanziato con la
delibera n. 96/2002;
                              Delibera:

1. Assegnazione contributi a carico del FAS.

  1.1.   Per   la  realizzazione  dei  lavori  di  ammodernamento  ed
adeguamento  -  al  tipo  A1  delle norme CNR/80 - del megalotto n. 3
dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria, compreso tra il km 423+300
(svincolo  di  Scilla  incluso)  ed  il  km  442+920, viene assegnato
all'ANAS   un   contributo  massimo  di  372  Meuro  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
    41,376 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
    178,902 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
    151,742 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2007.
  1.2.  Il  contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo
massimo  indicato al punto 1.1., dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  in  relazione agli esiti della gara per l'affidamento
dell'esecuzione   degli   interventi.   A   tal   fine   il  soggetto
aggiudicatore  provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro
quindici  giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera,
il  nuovo  quadro economico: i ribassi d'asta vengono attribuiti alle
diverse  fonti  di copertura in misura percentualmente corrispondente
alla quota di concorso al finanziamento dell'opera.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvedera' a
comunicare  a  questo  Comitato  l'entita'  del contributo come sopra
quantificato.
  Le  economie  realizzate sul contributo a carico del FAS e, piu' in
generale,  le  economie  relative agli interventi finanziati ai sensi
della  delibera  n.  21/2004,  unitamente  alle ulteriori risorse che
provengano  dalla  riallocazione  di  cui  all'art. 60 della legge n.
289/2002,  verranno  destinate da questo Comitato al finanziamento di
altri  interventi  inclusi  nel  citato  elenco  A,  con le modalita'
indicate al punto 1.1.5. della richiamata delibera.
  1.3.  La consegna delle attivita' al contraente generale, risultato
aggiudicatario  in  base alla gara di cui alla «presa d'atto», dovra'
essere  effettuata  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione
della presente delibera.
  Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.
  1.4.   Il   contributo  di  cui  al  precedente  punto  1.1.  sara'
corrisposto   al   soggetto  aggiudicatore,  compatibilmente  con  le
disponibilita'  di cassa e nei limiti degli importi annui specificati
al punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
    la  quota  di  41,376  Meuro,  imputata  alle  disponibilita' FAS
relative  al  2005, verra' corrisposta in unica soluzione a richiesta
del soggetto aggiudicatore;
    il   50%   della   quota   di   178,742   Meuro,  imputata  sulle
disponibilita'  FAS  relative al 2006, verra' corrisposta a richiesta
del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  che attesti l'avvenuta
utilizzazione  dell'80%  della  quota  di  cui all'alinea precedente,
mentre  il  residuo  50%  verra'  erogato  su  richiesta del soggetto
aggiudicatore,  corredata  da  dichiarazione  del  RUP  dell'avvenuta
utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti due rate;
    l'80%  della  quota  relativa al 2007 verra' erogata su richiesta
del   soggetto  aggiudicatore  corredata  da  dichiarazione  del  RUP
dell'avvenuta   utilizzazione  dell'80%  di  quanto  erogato  con  le
precedenti tre rate e dell'80% del contributo di cui al punto 2;
    il  saldo  verra' erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore,
corredata   da   dichiarazione   del   RUP   che  attesti  l'avvenuta
utilizzazione   del  95%  di  quanto  sino  allora  erogato,  nonche'
l'ultimazione  dei  lavori,  ivi  comprese  le operazioni di collaudo
dell'opera.

2. Assegnazione contributo ex art. 13, della legge n. 166/2002

  2.1. Per la realizzazione del suddetto megalotto viene attribuito a
ANAS S.p.A. un contributo massimo pluriennale pari a 18,304 Meuro per
15  anni  a  decorrere  dall'anno 2006, a valere sul quinto limite di
impegno  quindicennale  di  cui  all'art. 13 della legge n. 166/2002,
come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003.
  Il contributo di cui al punto precedente e' quantificato includendo
nel  costo  di  realizzazione  degli  investimenti  anche  gli  oneri
derivanti da eventuali finanziamenti necessari.
  2.2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze provvedera' a
fornire  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ed al
soggetto   aggiudicatore   le   eventuali  indicazioni  che  riterra'
opportune  per  una  piu'  puntuale  definizione  delle  modalita' di
attribuzione e di erogazione del contributo.

3. Clausole finali.

  3.1.  Nell'ambito  delle iniziative intese a potenziare l'attivita'
di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della  criminalita'  organizzata verra' stipulato apposito protocollo
d'intesa  tra  la  Prefettura-UTG,  il  soggetto  aggiudicatore  e il
contraente   generale   sulla   falsariga  del  protocollo  stipulato
nel giugno  2004  per il 1° macrolotto dell'autostrada in questione e
tenendo  conto  delle  eventuali ulteriori indicazioni che provengano
dal  Comitato  di  coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.
  3.2.  Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera
saranno  evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base
delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata  struttura tecnica di
missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e di
altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente
al  Comitato  tecnico  per l'accelerazione istituito all'art. 2 della
delibera n. 21/2004.
  3.3.  Il  CUP  assegnato  al  progetto in argomento, ai sensi della
delibera   n.   24/2004,   dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in
esame.
    Roma, 20 dicembre 2004

                                               Il Presidente delegato
                                                     Siniscalco


Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005

Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 315