N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 9 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 2005) dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corsini Marco ed altro n.q. di eredi di Bertusi Massimiliana contro INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Contributi versati nell'assicurazione facoltativa - Rivalutazione - Decorrenza solo dal 1° gennaio 2001, anziche' dal momento iniziale della percezione del trattamento pensionistico - Incidenza sul principio di uguaglianza - Lesione della garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5. - Costituzione, artt. 3, primo coma, e 38, primo comma.(GU n.26 del 29-6-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 3722 del ruolo generale dell'anno 1998, promossa da Corsini Marco e Massimo quali eredi di Bertusi Massimiliana (avv. M Corsini), appellante; Contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (avv. A. Lamanna) appellato; per la rimessione di questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale. Massimiliana Bertusi, titolare, a partire dal mese di agosto 1994, di pensione di vecchiaia, ai sensi della legge n. 389/1963, in forza della quale percepiva una rendita mensile di L. 37.700, con ricorso depositato in data 19 dicembre 1996, aveva chiesto che l'Inps fosse dichiarata tenuta a ricostituire la pensione, previa rivalutazione monetaria dei contributi versati, in analogia con quanto previsto per l'assicurazione facoltativa per invalidita' e vecchiaia, o comunque sulla base degli indici di rivalutazione ritenuti piu' idonei. A fondamento della domanda la ricorrente aveva invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 78, depositata il giorno 11 marzo 1993, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, della legge n. 389/1963 (Istituzione della mutualita' pensioni a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati. Il suddetto art. 9, stabiliva che le pensioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8, fossero determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'art. 4, sulla base di tariffe che tenevano conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita. Tali tariffe, soggette ad adeguamento periodico, erano determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La sopra citata sentenza della Corte costituzionale aveva ritenuto non giustificata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la disparita' di trattamento in ordine alla rivalutabilita' dei contributi, a seconda che essi fossero versati all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia ovvero a quella volontaria per le casalinghe; nel primo caso, essendo stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, terzo comma, legge n. 218/1952, nella parte in cui tale disposizione prevedeva la rivalutazione dei contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge, senza disporre alcun meccanismo di rivalutazione per il tempo successivo. Il giudice di prime cure chiamato a conoscere del ricorso, lo aveva rigettato, rilevando come, a suo avviso, le predette sentenze della Corte avessero aperto una lacuna nell'ordinamento, quanto ai criteri di rivalutazione dei contributi da adottare, non colmabile dall'interprete. Da qui l'appello della ricorrente. Pendendo il giudizio, e' stata approvata la legge 388 n. 2000, che all'art. 69, quinto comma, ha stabilito che «i contributi versati ... dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di mutualita' pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 389, sono rivalutati, per i periodi anteriori alla liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai cofficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3, legge 29 maggio 1982 n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. In tal modo veniva si' adottato un sistema di rivalutazione dei contributi versati, ma gli effetti di tale rivalutazione, e quindi l'incremento pensionistico, si producevano solo a partire dal 1° gennaio 2001, restando inalterati invece i ratei di pensione versati in precedenza, a partire dal momento del riconoscimento della provvidenza. In punto di fatto, la rilevanza della questione nel presente giudizio e' resa evidente dai calcoli del consulente d'ufficio, secondo il quale se la rivalutazione dei contributi, sulla base dei coefficienti di cui all'art. 3, legge n. 297/1982, avesse prodotto effetti sulla liquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° agosto 1994, la differenza di pensione lorda per il periodo agosto 1994 - dicembre 2001 sarebbe stata pari a Euro 11.223,79. La non manifesta infondatezza della questione si argomenta con il rilievo che la cesura temporale imposta dall'art. 69, comma 5, legge n. 288/2000 appare irrazionale ed arbitraria, e pone in non cale il diritto alla rivalutazione della pensione dal momento del suo sorgere, come gia' riconosciuto a favore delle casalinghe iscritte alla «Mutualita' pensioni» dalla sentenza n. 73/1993 della Corte costituzionale. Che tale debba essere la lettura da attribuire a tale sentenza della Corte discende: dai principi in tema di effetti delle sentenze dichiarative dell'illegittimita' costituzionale delle norme, che retroagiscono ex tunc e quindi investono la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice ordinario sin dal momento del suo sorgere, col solo limite dei rapporti esauriti; dalla ratio intrinseca ad ogni meccanismo di rivalutazione monetaria, che, una volta riconosciuto come doveroso in relazione ad un certo valore monetario, deve operare, per assolvere alla sua funzione, dal momento in cui il diritto a quel valore e' sorto; dal parallelo istituito nella predetta sentenza con la disciplina dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, e in particolare con la declaratoria di illegittimita' dell'art. 29, terzo comma, legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in cui, pur prevedendo un meccanismo di rivalutazione per il tempo anteriore all'entrata in vigore della legge, non lo prevedeva per quello successivo; restando cosi' confermato che il pensiero della Corte era nel senso che il sistema di rivalutazione monetaria doveva coprire l'intero periodo temporale di corresponsione della pensione. L'entrata in vigore dell'art. 69, comma 5, legge n. 288/2000 non consente al giudice ordinario di estendere al periodo non contemplato, in via di interpretazione della norma gia' dichiarata incostituzionale, gli stessi o altri meccanismi di rivalutazione monetaria. Il sospetto di illegittimita' costituzionale e' formulato con riguardo agli artt. 3 e 38, Cost., gia' considerati nell'ordinanza di rimessione alla Corte che ha dato causa alla sentenza n. 78/1993.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 38, primo comma della Costituzione, dell'art. 69, comma 5, legge 23 dicembre 2000 n. 388 nella parte in cui gli aumenti dei trattamenti pensionistici conseguenti alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa «Mutualita' pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 389 decorrano dal 1° gennaio 2001 e non invece dal momento iniziale di percezione del trattamento pensionistico; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e la notificazione alle parti in causa e al Presidente del consiglio dei ministri; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. In Bologna, addi' 7 dicembre 2004. Il Presidente: Tarozzi Il giudice estensore: Dallacasa 05C0699