N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2004

Ordinanza   emessa   il   9   dicembre  2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  17  giugno  2005)  dal  tribunale  di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Corsini Marco ed altro n.q. di eredi
di Bertusi Massimiliana contro INPS

Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Contributi versati
  nell'assicurazione  facoltativa  -  Rivalutazione - Decorrenza solo
  dal 1° gennaio 2001, anziche' dal momento iniziale della percezione
  del   trattamento   pensionistico  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza - Lesione della garanzia previdenziale.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, primo coma, e 38, primo comma.
(GU n.26 del 29-6-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
al  n. 3722  del  ruolo  generale dell'anno 1998, promossa da Corsini
Marco e Massimo quali eredi di Bertusi Massimiliana (avv. M Corsini),
appellante;
    Contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (avv. A. Lamanna)
appellato;   per   la   rimessione   di   questione  di  legittimita'
costituzionale alla Corte costituzionale.
    Massimiliana  Bertusi,  titolare,  a  partire  dal mese di agosto
1994,  di pensione di vecchiaia, ai sensi della legge n. 389/1963, in
forza  della  quale  percepiva  una rendita mensile di L. 37.700, con
ricorso depositato in data 19 dicembre 1996, aveva chiesto che l'Inps
fosse   dichiarata   tenuta   a   ricostituire  la  pensione,  previa
rivalutazione  monetaria  dei  contributi  versati,  in  analogia con
quanto  previsto  per  l'assicurazione  facoltativa per invalidita' e
vecchiaia,  o  comunque  sulla  base  degli  indici  di rivalutazione
ritenuti  piu' idonei. A fondamento della domanda la ricorrente aveva
invocato  la sentenza della Corte costituzionale n. 78, depositata il
giorno   11   marzo   1993,  che  aveva  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 9,  della  legge  n. 389/1963  (Istituzione
della  mutualita'  pensioni a favore delle casalinghe) nella parte in
cui  non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale
dei contributi versati.
    Il   suddetto  art. 9,  stabiliva  che  le  pensioni  di  cui  ai
precedenti  artt. 7  e  8, fossero determinate convertendo in rendita
vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota
di  solidarieta'  di  cui all'ultimo comma dell'art. 4, sulla base di
tariffe  che  tenevano  conto dell'eta' della assicurata all'epoca di
ciascun  versamento  e  all'epoca di liquidazione della rendita. Tali
tariffe,  soggette  ad  adeguamento  periodico, erano determinate con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
    La   sopra  citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  aveva
ritenuto   non   giustificata,   in   riferimento   all'art. 3  della
Costituzione,   la   disparita'   di   trattamento   in  ordine  alla
rivalutabilita'  dei  contributi,  a seconda che essi fossero versati
all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia ovvero
a  quella volontaria per le casalinghe; nel primo caso, essendo stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, terzo comma,
legge  n. 218/1952, nella parte in cui tale disposizione prevedeva la
rivalutazione  dei  contributi  versati  prima dell'entrata in vigore
della  legge, senza disporre alcun meccanismo di rivalutazione per il
tempo successivo.
    Il  giudice  di  prime  cure chiamato a conoscere del ricorso, lo
aveva  rigettato,  rilevando come, a suo avviso, le predette sentenze
della  Corte  avessero  aperto una lacuna nell'ordinamento, quanto ai
criteri  di  rivalutazione  dei contributi da adottare, non colmabile
dall'interprete.
    Da qui l'appello della ricorrente.
    Pendendo  il  giudizio,  e' stata approvata la legge 388 n. 2000,
che all'art. 69, quinto comma, ha stabilito che «i contributi versati
...  dal  13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di mutualita'
pensioni  di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 389, sono rivalutati, per
i periodi anteriori alla liquidazione della pensione e secondo l'anno
di   versamento,   in   base  ai  cofficienti  utili  ai  fini  della
rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3,
legge  29  maggio  1982  n. 297,  e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli
aumenti dei relativi trattamenti pensionistici.
    In  tal  modo veniva si' adottato un sistema di rivalutazione dei
contributi  versati,  ma  gli effetti di tale rivalutazione, e quindi
l'incremento  pensionistico,  si  producevano  solo  a partire dal 1°
gennaio  2001, restando inalterati invece i ratei di pensione versati
in  precedenza,  a  partire  dal  momento  del  riconoscimento  della
provvidenza.
    In  punto  di  fatto,  la  rilevanza della questione nel presente
giudizio  e'  resa  evidente  dai  calcoli  del consulente d'ufficio,
secondo  il  quale se la rivalutazione dei contributi, sulla base dei
coefficienti  di  cui  all'art. 3, legge n. 297/1982, avesse prodotto
effetti  sulla liquidazione del trattamento pensionistico a decorrere
dal  1°  agosto  1994, la differenza di pensione lorda per il periodo
agosto 1994 - dicembre 2001 sarebbe stata pari a Euro 11.223,79.
    La non manifesta infondatezza della questione si argomenta con il
rilievo  che la cesura temporale imposta dall'art. 69, comma 5, legge
n. 288/2000  appare  irrazionale ed arbitraria, e pone in non cale il
diritto  alla  rivalutazione  della  pensione  dal  momento  del  suo
sorgere,  come  gia'  riconosciuto a favore delle casalinghe iscritte
alla  «Mutualita'  pensioni»  dalla  sentenza  n. 73/1993 della Corte
costituzionale.
    Che  tale  debba  essere la lettura da attribuire a tale sentenza
della Corte discende:
        dai  principi  in tema di effetti delle sentenze dichiarative
dell'illegittimita'  costituzionale delle norme, che retroagiscono ex
tunc  e quindi investono la fattispecie concreta sottoposta all'esame
del  giudice  ordinario  sin  dal  momento  del suo sorgere, col solo
limite dei rapporti esauriti;
        dalla  ratio  intrinseca  ad ogni meccanismo di rivalutazione
monetaria,  che, una volta riconosciuto come doveroso in relazione ad
un  certo  valore  monetario,  deve  operare,  per assolvere alla sua
funzione, dal momento in cui il diritto a quel valore e' sorto;
        dal  parallelo  istituito  nella  predetta  sentenza  con  la
disciplina  dell'assicurazione  facoltativa  per  l'invalidita'  e la
vecchiaia,  e  in  particolare  con la declaratoria di illegittimita'
dell'art. 29, terzo comma, legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in
cui,  pur  prevedendo  un  meccanismo  di  rivalutazione per il tempo
anteriore  all'entrata  in  vigore  della legge, non lo prevedeva per
quello  successivo;  restando  cosi' confermato che il pensiero della
Corte  era nel senso che il sistema di rivalutazione monetaria doveva
coprire l'intero periodo temporale di corresponsione della pensione.
    L'entrata  in vigore dell'art. 69, comma 5, legge n. 288/2000 non
consente   al   giudice   ordinario   di  estendere  al  periodo  non
contemplato,  in  via  di interpretazione della norma gia' dichiarata
incostituzionale,  gli  stessi  o  altri  meccanismi di rivalutazione
monetaria.
    Il  sospetto  di  illegittimita'  costituzionale e' formulato con
riguardo agli artt. 3 e 38, Cost., gia' considerati nell'ordinanza di
rimessione alla Corte che ha dato causa alla sentenza n. 78/1993.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita'
costituzionale,  per  contrasto  con  gli  artt. 3, primo comma e 38,
primo  comma  della  Costituzione,  dell'art. 69,  comma  5, legge 23
dicembre  2000  n. 388 nella parte in cui gli aumenti dei trattamenti
pensionistici  conseguenti  alla rivalutazione dei contributi versati
alla  cassa  «Mutualita'  pensioni»  di  cui  alla legge 5 marzo 1963
n. 389  decorrano  dal  1°  gennaio  2001  e  non  invece dal momento
iniziale di percezione del trattamento pensionistico;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
dei  due rami del Parlamento e la notificazione alle parti in causa e
al Presidente del consiglio dei ministri;
    Ordina  la  sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
        In Bologna, addi' 7 dicembre 2004.
                       Il Presidente: Tarozzi
Il giudice estensore: Dallacasa
05C0699