N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2004
Ordinanza del 16 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Como nel procedimento tributario vertente tra Locanda La Tirlindana S.n.c. di Proserpio Frederic Louis & C. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Menaggio. Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa. - D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.26 del 29-6-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 499/2003, depositato il 27 giugno 2003 avverso Avviso irrogazione sanzioni n. ROXLS0100002/03 sanzione amministrativa 2002, contro Agenzia entrate Ufficio Menaggio, proposto dal ricorrente: Locanda La Tirlindana S.n.c. di Proserpio Frederic e C., Piazza Matteotti 5 - 22010 Sala Comacina (Como), difeso da: rag. Leoni Dino, via Statale 14/A - 22010 Ossuccio (Como). A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza di Menaggio, l'Agenzia delle entrate di Menaggio emetteva a carico di Proserpio Frederic Louis, nella sua qualita' di rappresentante legale della La Tirlindana S.n.c. di Patricia e Frederic Luois Proserpio, con sede in Sala Comacina, l'avviso di irrogazione sanzioni di cui in epigrafe per violazione dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002, in relazione all'accertato impiego di un lavoratore dipendente non risultante da scritture o documentazione obbligatoria e determinare l'ammontare della sanzione applicata in complessive Euro 19.504,80. Con atto tempestivamente e ritualmente depositato presso la segreteria di questa Commissione proposto, l'interessato proponeva ricorso avverso il menzionato avviso e deduceva in primo luogo la mancanza di adeguata motivazione dell'atto ed in secondo luogo, l'incongruita' della sanzione applicata, posto che si trattava di un lavoratore che svolgeva la sua attivita' di aiuto cuoco da circa venti giorni e per sole tre ore giornaliere. Costituitosi in giudizio, l'ufficio resistente ribadiva la piena legittimita' del proprio operato e spiegava di avere determinato la sanzione facendo riferimento al minino moltiplicatore previsto (200), tenendo conto dell'ammontare delle tre componenti standard del costo del lavoro richiamate dalla circ. n. 56 del 20 giugno 2002 (retribuzione diretta, oneri contrattuali ed oneri sociali). Con successiva memoria depositata in data 12 ottobre 2004 il difensore della ricorrente eccepiva altresi' la questione di illegittimita' costituzionale della norma di legge applicata dall'ufficio per l'irrogazione delle sanzioni, assumendo l'eventuale contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. All'esito dell'odierna udienza di trattazione (svoltasi nelle forme della pubblica udienza), ritiene preliminarmente la Commissione che l'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata dal difensore del ricorrente sia rilevante e non manifestatamene infondata e che la questione debba essere rimessa parte alla Corte costituzionale per la relativa decisione. Ed infatti, la norma applicata nella specie dall'ufficio resistente (art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 con legge 23 aprile 2002 n. 73) prevede la possibilita' di applicare una sanzione compresa fra il «200 ed il 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione». Orbene, non pare dubitabile che con tale disposizione si finisca per equiparare in modo irragionevole situazioni che possono essere del tutto diverse fra di loro, posto che il cittadino che subisca l'accertamento nel mese di novembre (ed abbia assunto il lavoratore in nero qualche giorno prima) sara' soggetto ad una sanzione ingiustificatamente maggiore rispetto a quello che di contro - e per sua fortuna - abbia subito lo stesso accertamento a gennaio (eventualmente dopo avere assunto il lavoratore in nero anche dieci mesi prima). - Pare evidente dunque nel caso qui considerato la violazione del principio di uguaglianza di cui al citato art. 3 Cost., stante che la norma oggetto di denuncia, facendo dipendere dalla casualita' della data dell'accertamento (e dunque dalla mera volonta' dell'accertatore) l'ammontare in concreto delle predette sanzioni, di fatto consente l'irrogazione di sanzioni anche di gran lunga diverse pure nel caso di violazioni di pari gravita'. La norma in questione sembra peraltro stabilire una presunzione assoluta ed invincibile in merito alla durata del rapporto di lavoro irregolare accertato - nel senso che la sanzione e' poi ragguagliata al numero di giorni intercorrenti fra l'inizio dell'anno e quello in cui e' avvenuto l'accertamento - e cio' appare costituire violazione del diritto di difesa di cui al citato art. 24 Cost., posto che in tal modo si finisce per impedire di fatto all'interessato di dimostrare, anche in modo documentale, che il rapporto di lavoro irregolare accertato abbia avuto durata molto piu' breve del tempo eventualmente intercorso fra l'inizio dell'anno in corso e la data dell'accertamento (per ipotesi, anche l'accertamento a dicembre di un rapporto di lavoro irregolare con un dipendente statale dimessosi o pensionato da pochi giorni, darebbe luogo ad una sanzione rapportata al tempo intercorso fra la data dell'accertamento e quella di inizio dell'anno in corso, senza possibilita' alcuna per l'interessato di fornire prova in merito alla ben piu' breve durata dello stesso rapporto). Nel caso in esame, le questioni di illegittimita' costituzione sollevate dalla parte e che questa Commissione ritiene non manifestatamene infondate, appaio peraltro rilevanti, posto che l'accertamento da cui e' scaturita l'irrogazione della sanzione e' del 27 agosto 2002, mentre il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio una ventina di giorni prima (come da dichiarazione della lavoratrice, riportata nel verbale di verifica in atti e non smentita da ulteriori emergenze di prova).
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito nella legge 22 aprile 2002 n. 73 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Manda la segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio, nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Como, addi' 16 dicembre 2004 Il Presidente estensore: Chiaro 05C0700