N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2004

Ordinanza  del  16 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 17 giugno 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Como  nel  procedimento tributario vertente tra Locanda La Tirlindana
S.n.c.  di Proserpio Frederic Louis & C. contro Agenzia delle entrate
- Ufficio di Menaggio.
Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella
  misura  dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro,
  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato sulla base dei vigenti
  contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa.
- D.L.  22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3, comma 3, convertito dalla
  legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.26 del 29-6-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 499/2003,
depositato  il  27  giugno  2003  avverso Avviso irrogazione sanzioni
n. ROXLS0100002/03   sanzione  amministrativa  2002,  contro  Agenzia
entrate   Ufficio  Menaggio,  proposto  dal  ricorrente:  Locanda  La
Tirlindana  S.n.c.  di  Proserpio Frederic e C., Piazza Matteotti 5 -
22010  Sala  Comacina (Como), difeso da: rag. Leoni Dino, via Statale
14/A - 22010 Ossuccio (Como).
    A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza di
Menaggio,  l'Agenzia  delle  entrate di Menaggio emetteva a carico di
Proserpio Frederic Louis, nella sua qualita' di rappresentante legale
della  La  Tirlindana  S.n.c. di Patricia e Frederic Luois Proserpio,
con sede in Sala Comacina, l'avviso di irrogazione sanzioni di cui in
epigrafe  per  violazione  dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002 convertito
nella  legge  n. 73/2002,  in  relazione  all'accertato impiego di un
lavoratore  dipendente  non  risultante da scritture o documentazione
obbligatoria  e  determinare  l'ammontare della sanzione applicata in
complessive Euro 19.504,80.
    Con  atto  tempestivamente  e  ritualmente  depositato  presso la
segreteria  di  questa  Commissione proposto, l'interessato proponeva
ricorso  avverso  il  menzionato  avviso e deduceva in primo luogo la
mancanza  di  adeguata  motivazione  dell'atto  ed  in secondo luogo,
l'incongruita'  della sanzione applicata, posto che si trattava di un
lavoratore  che  svolgeva  la  sua  attivita' di aiuto cuoco da circa
venti  giorni  e  per  sole  tre  ore  giornaliere.  Costituitosi  in
giudizio,  l'ufficio  resistente  ribadiva  la piena legittimita' del
proprio  operato  e spiegava di avere determinato la sanzione facendo
riferimento  al  minino  moltiplicatore previsto (200), tenendo conto
dell'ammontare  delle  tre  componenti  standard del costo del lavoro
richiamate  dalla  circ.  n. 56  del  20  giugno  2002  (retribuzione
diretta, oneri contrattuali ed oneri sociali). Con successiva memoria
depositata  in  data  12  ottobre  2004 il difensore della ricorrente
eccepiva altresi' la questione di illegittimita' costituzionale della
norma   di  legge  applicata  dall'ufficio  per  l'irrogazione  delle
sanzioni,  assumendo l'eventuale contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
All'esito  dell'odierna  udienza di trattazione (svoltasi nelle forme
della  pubblica  udienza), ritiene preliminarmente la Commissione che
l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale avanzata dal difensore
del ricorrente sia rilevante e non manifestatamene infondata e che la
questione debba essere rimessa parte alla Corte costituzionale per la
relativa decisione.
    Ed   infatti,   la  norma  applicata  nella  specie  dall'ufficio
resistente  (art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 con
legge  23 aprile 2002 n. 73) prevede la possibilita' di applicare una
sanzione  compresa  fra il «200 ed il 400 per cento dell'importo, per
ciascun  lavoratore  irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla
base  dei  vigenti  contratti  collettivi  nazionali,  per il periodo
compreso  fra  l'inizio  dell'anno  e  la data di constatazione della
violazione». Orbene, non pare dubitabile che con tale disposizione si
finisca  per  equiparare in modo irragionevole situazioni che possono
essere  del  tutto  diverse  fra  di loro, posto che il cittadino che
subisca  l'accertamento  nel  mese  di  novembre (ed abbia assunto il
lavoratore  in  nero  qualche  giorno  prima)  sara'  soggetto ad una
sanzione ingiustificatamente maggiore rispetto a quello che di contro
-  e  per sua fortuna - abbia subito lo stesso accertamento a gennaio
(eventualmente  dopo  avere assunto il lavoratore in nero anche dieci
mesi  prima).  -  Pare  evidente  dunque  nel caso qui considerato la
violazione  del  principio  di  uguaglianza  di  cui al citato art. 3
Cost.,  stante  che  la  norma oggetto di denuncia, facendo dipendere
dalla  casualita'  della  data dell'accertamento (e dunque dalla mera
volonta'  dell'accertatore)  l'ammontare  in  concreto delle predette
sanzioni,  di  fatto consente l'irrogazione di sanzioni anche di gran
lunga  diverse pure nel caso di violazioni di pari gravita'. La norma
in  questione  sembra  peraltro stabilire una presunzione assoluta ed
invincibile  in  merito alla durata del rapporto di lavoro irregolare
accertato  -  nel senso che la sanzione e' poi ragguagliata al numero
di  giorni  intercorrenti  fra  l'inizio dell'anno e quello in cui e'
avvenuto  l'accertamento  -  e  cio' appare costituire violazione del
diritto  di  difesa  di cui al citato art. 24 Cost., posto che in tal
modo  si finisce per impedire di fatto all'interessato di dimostrare,
anche  in  modo  documentale,  che  il  rapporto di lavoro irregolare
accertato abbia avuto durata molto piu' breve del tempo eventualmente
intercorso    fra   l'inizio   dell'anno   in   corso   e   la   data
dell'accertamento (per ipotesi, anche l'accertamento a dicembre di un
rapporto  di  lavoro irregolare con un dipendente statale dimessosi o
pensionato  da pochi giorni, darebbe luogo ad una sanzione rapportata
al  tempo intercorso fra la data dell'accertamento e quella di inizio
dell'anno  in  corso,  senza possibilita' alcuna per l'interessato di
fornire  prova  in  merito  alla  ben  piu' breve durata dello stesso
rapporto).
    Nel  caso  in  esame, le questioni di illegittimita' costituzione
sollevate   dalla   parte   e  che  questa  Commissione  ritiene  non
manifestatamene  infondate,  appaio  peraltro  rilevanti,  posto  che
l'accertamento  da  cui  e' scaturita l'irrogazione della sanzione e'
del  27 agosto 2002, mentre il rapporto di lavoro irregolare ha avuto
inizio  una  ventina  di  giorni  prima  (come da dichiarazione della
lavoratrice, riportata nel verbale di verifica in atti e non smentita
da ulteriori emergenze di prova).
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  terzo  comma, del d.l. 22
febbraio  2002  n. 12  convertito nella legge 22 aprile 2002 n. 73 in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio;
    Manda  la segreteria di notificare copia della presente ordinanza
alle  parti  ed al Presidente del Consiglio, nonche' di comunicare la
stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Como, addi' 16 dicembre 2004
                   Il Presidente estensore: Chiaro
05C0700