N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2004
Ordinanza del 16 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Como nel procedimento tributario vertente tra Zaltron Luca contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Menaggio. Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa. - D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.26 del 29-6-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 753/03 depositato il 12 dicembre 2003, avverso avviso irrogazione sanzioni n. ROXLS0100054 2003 sanzione amministrativa 2003 contro Agenzia entrate Ufficio Menaggio proposto dal ricorrente: «Altron Luca, localita' Cerviano, 39, 22015 Gravedona (CO), difeso da: dott. Albonico Antonio - dott. Trussoni Agostino, via Mazzini, 3, 23823 Colico (LC). La Guardia di Finanza di Dongo effettuava il 30 giugno 2003 una ispezione presso il cantiere per la costruzione di una strada ove operava la impresa di cui e' titolare il sig. Luca Zaltron residente a Gravedona e constatava che vi era addetto il sig. Violante Martinoni, il quale non risultava nei libri matricola e paga dell'impresa. Costui dichiarava di lavorare alle dipendenze dello Zaltron dal 15 giugno 2003 come manovale dalle 13 alle 17, dal lunedi' al sabato, di non avere percepito alcun compenso e di dovere ancora concordare la retribuzione. Lo Zaltron dichiarava che il Martinoni era titolare di partita IVA e che alla fine del mese avrebbe emesso fattura per il corrispettivo del lavoro svolto. Dagli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dall'INPS risultava che il Martinoni era iscritto alla Camera di commercio di Como, peraltro come coltivatore diretto. Sulla base del processo verbale redatto dalla Guardia di finanza, l'Ufficio di Menaggio della Agenzia delle entrate emetteva nei confronti dello Zaltron avviso di irrogazione di sanzioni contestandogli di avere impiegato un lavoratore dipendente non risultante dalle scritture obbligatorie e gli applicava la sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 come convertito in legge, dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, in Euro 12.953,04, importo calcolato sulla base del 200% del costo del lavoro per il dipendente dal 1° al 30 giugno 2003. Lo Zaltron proponeva tempestivo ricorso a questa Commissione eccependo la mancanza di motivazione dell'avviso, in cui l'Ufficio si era limitato a richiamare le risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza, ed insistendo, nel merito, nella tesi secondo cui il Martinoni non sarebbe stato un suo dipendente, ma un lavoratore autonomo. La Commissione, d'ufficio, si poneva il problema se la norma in questione, che prevede come sanzione pecuniaria per l'imprenditore che si vale di un dipendente non regolarmente assunto un importo commisurato dal 200% (minimo) al 400% (massimo) del costo totale del lavoro per il dipendente dall'inizio dell'anno al giorno in cui sono effettuati gli accertamenti, indipendentemente dalla data in cui gli accertamenti sono avvenuti e dalla effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare - norma che la Commissione dovrebbe applicare ove ritenga fondato l'addebito mosso allo Zaltron - sia in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza di trattamento dei cittadini) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. La Commissione ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata e che pertanto debba essere rimessa alla Corte costituzionale per la relativa decisione. Infatti l'art. 3 comma terzo, del 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con legge 23 aprile 2002 n. 73 prevede la possibilita' di applicare una sanzione compresa fra il «200 ed il 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione». Orbene, non pare dubitabile che con tale disposizione si finisca per equiparare in modo irragionevole situazioni che possono essere del tutto diverse fra di loro, posto che il cittadino che subisca l'accertamento nel mese di giugno (ed abbia assunto il lavoratore in nero qualche giorno prima) sara' soggetto ad una sanzione ingiustificatamente maggiore rispetto a quello che di contro - e per sua fortuna - abbia subito lo stesso accertamento in gennaio (eventualmente dopo avere assunto il lavoratore in nero anche dieci mesi prima). Pare evidente dunque nel caso qui considerato la violazione del principio di uguaglianza di cui al citato art. 3 Cost., stante che la norma oggetto di denuncia, facendo dipendere dalla casualita' della data dell'accertamento (e dunque dalla mera volonta' dell'accertatore) l'ammontare in concreto delle predette sanzioni, di fatto consente l'irrogazione di sanzioni anche di gran lunga diverse pure nel caso di violazioni di pari gravita'. La norma in questione sembra inoltre stabilire una presunzione assoluta ed invincibile in merito alla durata del rapporto di lavoro irregolare accertato - nel senso che la sanzione e' poi agguagliata al numero di giorni intercorrenti fra l'inizio dell'anno e il giorno in cui e' avvenuto l'accertamento - e cio' appare costituire violazione del diritto di difesa di cui al citato art. 24 Cost., posto che in tal modo si finisce per impedire di fatto all'interessato di dimostrare, anche in modo documentale, che il rapporto di lavoro irregolare accertato abbia avuto durata molto piu' breve del tempo eventualmente intercorso fra l'inizio dell'anno in corso e la data dell'accertamento (per ipotesi, anche l'accertamento a dicembre di un rapporto di lavoro irregolare con un dipendente statale dimessosi o pensionato da pochi giorni, darebbe luogo ad una sanzione rapportata al tempo intercorso fra la data dell'accertamento e quella d'inizio dell'anno in corso, senza possibilita' alcuna per l'interessato di fornire prova in merito alla ben piu' breve durata del rapporto). Nel caso in esame, le questioni di illegittimita' costituzionale rilevate dalla Commissione e ritenute non manifestamente infondate appaiono anche rilevanti, posto che l'accertamento da cui e' scaturita l'irrogazione della sanzione e' avvenuto il 30 giugno 2003, mentre il rapporto di lavoro irregolare, secondo le dichiarazioni del lavoratore ai verbalizzanti, non smentite da altri elementi di prova, ha avuto inizio il 15 giugno 2003.
P. Q. M. Visti gli art. 23 e seg. legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 come convertito nella legge 22 aprile 2002 n. 73 in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende in giudizio. Manda la segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio, nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Como, addi' 21 dicembre 2004. Il vice Presidente estensore: Bertinelli 05C0701