N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2004

Ordinanza  del  16 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 17 giugno 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Como  nel  procedimento  tributario  vertente tra Zaltron Luca contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Menaggio.
Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella
  misura  dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro,
  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato sulla base dei vigenti
  contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa.
- D.L.  22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3, comma 3, convertito dalla
  legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.26 del 29-6-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 753/03 depositato
il   12   dicembre   2003,   avverso   avviso   irrogazione  sanzioni
n. ROXLS0100054  2003  sanzione  amministrativa  2003  contro Agenzia
entrate  Ufficio  Menaggio  proposto  dal  ricorrente:  «Altron Luca,
localita'  Cerviano,  39,  22015  Gravedona  (CO),  difeso  da: dott.
Albonico  Antonio  -  dott.  Trussoni Agostino, via Mazzini, 3, 23823
Colico (LC).
    La  Guardia  di Finanza di Dongo effettuava il 30 giugno 2003 una
ispezione  presso  il  cantiere  per la costruzione di una strada ove
operava  la impresa di cui e' titolare il sig. Luca Zaltron residente
a  Gravedona  e  constatava  che  vi  era  addetto  il  sig. Violante
Martinoni,  il  quale  non  risultava  nei  libri  matricola  e  paga
dell'impresa.  Costui  dichiarava  di  lavorare alle dipendenze dello
Zaltron  dal  15  giugno  2003  come  manovale  dalle 13 alle 17, dal
lunedi'  al sabato, di non avere percepito alcun compenso e di dovere
ancora  concordare  la  retribuzione.  Lo  Zaltron  dichiarava che il
Martinoni  era  titolare  di  partita  IVA  e  che alla fine del mese
avrebbe  emesso fattura per il corrispettivo del lavoro svolto. Dagli
accertamenti   eseguiti   dall'Ispettorato  del  lavoro  e  dall'INPS
risultava  che  il Martinoni era iscritto alla Camera di commercio di
Como,  peraltro  come  coltivatore  diretto.  Sulla base del processo
verbale redatto dalla Guardia di finanza, l'Ufficio di Menaggio della
Agenzia  delle entrate emetteva nei confronti dello Zaltron avviso di
irrogazione   di   sanzioni  contestandogli  di  avere  impiegato  un
lavoratore  dipendente  non risultante dalle scritture obbligatorie e
gli   applicava  la  sanzione  prevista  dall'art. 3,  comma  3,  del
decreto-legge  22 febbraio 2002 n. 12 come convertito in legge, dalla
legge  23  aprile  2002  n. 73,  in Euro 12.953,04, importo calcolato
sulla  base del 200% del costo del lavoro per il dipendente dal 1° al
30 giugno 2003.
    Lo  Zaltron  proponeva  tempestivo  ricorso  a questa Commissione
eccependo la mancanza di motivazione dell'avviso, in cui l'Ufficio si
era  limitato  a  richiamare le risultanze del processo verbale della
Guardia di Finanza, ed insistendo, nel merito, nella tesi secondo cui
il  Martinoni  non  sarebbe stato un suo dipendente, ma un lavoratore
autonomo.
    La  Commissione,  d'ufficio, si poneva il problema se la norma in
questione,  che  prevede  come sanzione pecuniaria per l'imprenditore
che  si  vale  di  un  dipendente non regolarmente assunto un importo
commisurato  dal 200% (minimo) al 400% (massimo) del costo totale del
lavoro  per il dipendente dall'inizio dell'anno al giorno in cui sono
effettuati  gli accertamenti, indipendentemente dalla data in cui gli
accertamenti  sono  avvenuti e dalla effettiva durata del rapporto di
lavoro  irregolare  - norma che la Commissione dovrebbe applicare ove
ritenga  fondato l'addebito mosso allo Zaltron - sia in contrasto con
gli  articoli  3  (uguaglianza  di  trattamento  dei  cittadini) e 24
(diritto di difesa) della Costituzione.
    La  Commissione  ritiene  che  la  questione  sia rilevante e non
manifestamente  infondata  e  che  pertanto debba essere rimessa alla
Corte  costituzionale  per  la  relativa  decisione. Infatti l'art. 3
comma  terzo,  del  22  febbraio  2002  n. 12 convertito con legge 23
aprile  2002  n. 73 prevede la possibilita' di applicare una sanzione
compresa  fra  il  «200 ed il 400 per cento dell'importo, per ciascun
lavoratore  irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei
vigenti  contratti  collettivi nazionali, per il periodo compreso fra
l'inizio  dell'anno  e  la  data  di contestazione della violazione».
Orbene,  non pare dubitabile che con tale disposizione si finisca per
equiparare  in  modo  irragionevole situazioni che possono essere del
tutto  diverse  fra  di  loro,  posto  che  il  cittadino che subisca
l'accertamento  nel mese di giugno (ed abbia assunto il lavoratore in
nero   qualche   giorno   prima)   sara'  soggetto  ad  una  sanzione
ingiustificatamente  maggiore rispetto a quello che di contro - e per
sua  fortuna  -  abbia  subito  lo  stesso  accertamento  in  gennaio
(eventualmente  dopo  avere assunto il lavoratore in nero anche dieci
mesi  prima).  Pare  evidente  dunque  nel  caso  qui  considerato la
violazione  del  principio  di  uguaglianza  di  cui al citato art. 3
Cost.,  stante  che  la  norma oggetto di denuncia, facendo dipendere
dalla  casualita'  della  data dell'accertamento (e dunque dalla mera
volonta'  dell'accertatore)  l'ammontare  in  concreto delle predette
sanzioni,  di  fatto consente l'irrogazione di sanzioni anche di gran
lunga diverse pure nel caso di violazioni di pari gravita'.
    La  norma  in  questione sembra inoltre stabilire una presunzione
assoluta  ed invincibile in merito alla durata del rapporto di lavoro
irregolare  accertato  - nel senso che la sanzione e' poi agguagliata
al  numero di giorni intercorrenti fra l'inizio dell'anno e il giorno
in  cui  e'  avvenuto  l'accertamento  -  e  cio'  appare  costituire
violazione  del  diritto  di  difesa  di cui al citato art. 24 Cost.,
posto   che   in   tal   modo   si  finisce  per  impedire  di  fatto
all'interessato  di  dimostrare,  anche  in  modo documentale, che il
rapporto di lavoro irregolare accertato abbia avuto durata molto piu'
breve  del  tempo  eventualmente intercorso fra l'inizio dell'anno in
corso  e la data dell'accertamento (per ipotesi, anche l'accertamento
a  dicembre  di  un  rapporto  di lavoro irregolare con un dipendente
statale  dimessosi o pensionato da pochi giorni, darebbe luogo ad una
sanzione rapportata al tempo intercorso fra la data dell'accertamento
e  quella  d'inizio dell'anno in corso, senza possibilita' alcuna per
l'interessato  di  fornire prova in merito alla ben piu' breve durata
del rapporto).
    Nel  caso in esame, le questioni di illegittimita' costituzionale
rilevate  dalla  Commissione  e ritenute non manifestamente infondate
appaiono   anche  rilevanti,  posto  che  l'accertamento  da  cui  e'
scaturita l'irrogazione della sanzione e' avvenuto il 30 giugno 2003,
mentre il rapporto di lavoro irregolare, secondo le dichiarazioni del
lavoratore ai verbalizzanti, non smentite da altri elementi di prova,
ha avuto inizio il 15 giugno 2003.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  art. 23 e seg. legge n. 87/1953, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  terzo  comma, del d.l. 22 febbraio 2002
n. 12  come  convertito nella legge 22 aprile 2002 n. 73 in relazione
agli art. 3 e 24 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende in giudizio.
    Manda  la segreteria di notificare copia della presente ordinanza
alle  parti  ed al Presidente del Consiglio, nonche' di comunicare la
stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Como, addi' 21 dicembre 2004.
              Il vice Presidente estensore: Bertinelli
05C0701