N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2005
Ordinanza del 27 gennaio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Como nel procedimento tributario vertente tra Da Mamma Rita S.a.s. Siragusa & C. contro Agenzia delle entrate Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa. - D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.26 del 29-6-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 575/2003 depositato il 1° agosto 2003 avverso avviso irrogazione sanzioni n. ROXLS0100031/2003 sanzione amministrativa 2002, contro Agenzia entrate, Ufficio Menaggio proposto dal ricorrente: Da Mamma Rita S.a.s. Di Siragusa e C. v. Osteno, 12 - 22018 Porlezza (CO), difeso da: rag. Geninazza Eugenio via Dante, 95 - 22100 Como. In conseguenza di processo verbale di constatazione, redatto in data 3 ottobre 2002 dal Comando Compagnia di Menaggio della Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Menaggio emetteva a carico di Siragusa Rita, socio accomandatario della «Da Mamma Rita S.a.s. di Siragusa Rita e C. - Insegna La Siesta», con sede in Porlezza, l'avviso di irrogazione sanzione n. ROXLS0100031/2003, notificato il 21 maggio 2003, per violazione del d.l. n. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002, consistente nell'impiego di un lavoratore dipendente (Ferrario Cristina, addetta alla cucina), non risultante da scritture o documentazione obbligatoria, e irrogava la relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato d.l., in euro 20.744,20 in rapporto al costo del lavoro calcolato in euro 10.372,10 in corrispondenza del periodo dal 1° gennaio 2002 al 2 ottobre 2002. Con ricorso, tempestivamente e ritualmente proposto, la mominata Siragusa Rita, regolarmente rappresentata e difesa, richiamati in premessa gli indicati atti, esponeva in fatto fra l'altro che la Ferrario Cristina aveva iniziato a lavorare, come dichiarato, nello stesso giorno della verifica e che i documenti necessari, gia' predisposti, erano presso lo studio del professionista incaricato in Como, via Dante n. 95. Sosteneva, pertanto, che la sola dimenticanza della trascrizione nel libro matricola non puo' costituire l'illecito addebitato tanto piu' che dell'assunzione ne era stata data comunicazione - entro le 24 ore - all'INAIL a mezzo fax. Aggiungeva che poi - entro i 5 giorni previsti - ne era stata data comunicazione al Centro per l'impiego di Menaggio tenendo conto in proposito di quanto comunicato all'interessata con l'apposita lettera di assunzione, datata 2 ottobre 2002. Deduceva, pertanto, che la mancata trascrizione nel libro matricola e' da considerarsi una mera irregolarita' formale e che per essa l'applicazione di una sanzione, ai sensi delle citate norme, e' da ritenere assurda, ingiusta e indiscriminata. Ed al riguardo faceva presente che la stessa inosservanza e' punita diversamente secondo la data del suo accertamento e che il conteggio del costo del lavoro e' approssimativo in quanto effettuato senza tenere conto ne' dell'effettivo livello retributivo in corrispondenza alla mansione attribuita ne' della categoria del pubblico esercizio in cui viene svolta. Faceva presente inoltre che, per cio', aveva chiesto l'annullamento dell'avviso - per autotutela - all'ufficio, che ha ritenuto di non avvalersene, essendosi attenuto ai dati del documento, rilasciato dalla Direzione regionale del lavoro di Milano del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contestabili peraltro dato che non tengono conto di tutte quelle particolarita' che attengono ai contratti di lavoro dipendente quali la categoria e l'ubicazione (regionale e/o provinciale) dei pubblici esercizi e le mensilita' spettanti secondo il tipo di attivita'. Infine, richiamandosi alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalla Ferrario, faceva presente che non poteva essere ignorato che l'unica giornata lavorativa era il mercoledi' e per ore 9 (nove) e insisteva sui problemi che la sanzione da applicare, ai sensi delle citate norme, presenta. La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio. L'Agenzia delle entrate-Ufficio di Menaggio, costituitasi in giudizio, ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, nelle controdeduzioni, depositate il 13 settembre 2003, faceva presente che contro l'avviso, emesso in conseguenza dell'indicato p.v.c. e col quale ha irrogato per la violazione contestata la sanzione di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, convertito dalla legge n. 73 del 2002, la ricorrente si oppone sostenendo che per la lavoratrice, colta in quel giorno in posizione irregolare, fosse il primo giorno di lavoro. Argomentava sulle finalita' e contenuto della citata normativa con riferimento anche alla legge n. 383 del 2001 ed alla relazione accompagnatoria dalla stessa nonche' alla C.M. n. 56/E del 20 giugno 2002, sostenendo in conseguenza l'infondatezza dei motivi addotti dalla ricorrente. Invero il fatto che la Ferrario Cristina non era annotata nel libro matricola e' certo ed inequivocabile e che esso va valutato insieme alle dichiarazioni rese ai verificatori. Ne deriva, quindi, che le osservazioni della ricorrente non hanno alcun pregio, restando comunque confermato il fatto illecito constatato e contestato, per il quale la sanzione, irrogata nella misura minima, e' adeguata essendo stata rapportata al costo del lavoro, comprensivo non solo della retribuzione diretta, ma anche degli oneri contrattuali, come precisato nella citata circolare ministeriale, con esclusione degli oneri sociali. Infatti l'inosservanza della norma in esame non solo viola i diritti del lavoratore, ma comporta di riflesso l'inadempimento degli obblighi di leggi fiscali e di altre in materia parafiscale nonche' in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro. Il costo del lavoro poi e' stato calcolato sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al CCNL per il turismo-pubblici esercizi in corrispondenza della mansione svolta, dichiarata dalla parte, come limpidamente dispone la norma in esame. L'ufficio chiedeva, pertanto, la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze di causa, di cui all'apposita nota, depositata il 16 luglio 2004. L'ufficio con istanza, depositata nella detta data, chiedeva la discussione in pubblica udienza della controversia, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sciogliendo la riserva formulata, dopo la discussione della controversia, all'udienza del 18 novembre 2004. O s s e r v a Preliminarmente e' stata esaminata scrupolosamente la questione in merito al possibile contrasto della gia' citata norma sanzionatoria con gli articoli 3 (uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione, giungendosi alla convinzione che la stessa e' da ritenere rilevante e non manifestamente infondata e che, pertanto, e' da rimettere alla Corte costituzionale per la risoluzione. Infatti l'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, prevede la possibilita' di applicare «la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vegenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione». Orbene, non pare dubitabile che con tale disposizione si finisca per equiparare in modo irragionevole situazioni, che possono essere diverse tra loro, posto che il cittadino, che subisca l'accertamento nel mese di novembre (ed abbia assunto in nero, ma da pochi giorni il lavoratore), sara' soggetto ad una sanzione ingiustificatamente maggiore rispetto a quel cittadino che - per sua fortuna - abbia subito identico accertamento nel mese di gennaio (ed abbia assunto in nero il lavoratore, ma da molti mesi prima, neppure nell'anno precedente). Pare evidente, quindi, in tal caso la violazione del principio di uguaglianza di cui al citato art. 3 della Costituzione, stante che la norma in esame, facendo dipendere dalla casualita' della data di accertamento (e dunque dalla mera volonta' dell'accertatore) l'ammontare in concreto della sanzione, di fatto ne consente l'irrogazione anche in misura di molto diversa pure in presenza di violazioni di pari gravita'. La norma in esame sembra peraltro stabilire una presunzione assoluta ed invincibile in merito alla durata del rapporto di lavoro irregolare accertato in quanto rapporta la misura della sanzione all'ammontare del costo del lavoro, calcolato per i giorni intercorrenti tra «l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione». Cio' appare costituire violazione del diritto di difesa di cui al citato art. 24 della Costituzione. Invero in tal modo viene impedito di fatto all'interessato di dimostrare, anche in modo documentale, che il rapporto di lavoro irregolare accertato puo' aver avuto durata molto piu' breve rispetto al periodo stabilito dalla norma in questione come puo' avvenire - per esempio - nel caso che il lavoratore assunto in nero sia stato addirittura fino al giorno prima un dipendente (pubblico o privato) in piena regola a tutti gli effetti, circostanza che non puo' non indurre a ritenere fondatamente - in mancanza di verificati elementi in contrario - l'impossibilita' dello svolgimento di un qualsiasi altro lavoro irregolare dipendente e soprattutto per un periodo da stabilire obbligatoriamente in corrispondenza a quello previsto dalla norma. Nel caso di che trattasi le questioni di illegittimita' costituzionale riscontrate d'ufficio appaiono anche rilevanti posto che l'accertamento della violazione, da cui e' scaturita l'irrogazione della sanzione amministrativa contestata, e' avvenuto il giorno 2 ottobre 2002 e cioe' lo stesso giorno di inizio del rapporto di lavoro, come da dichiarazione della lavoratrice, risultante dal «verbale di operazioni compiute» del Comando Compagnia di Menaggio della Guardia di finanza, redatto in pari data, non smentita da ulteriori elementi di prova.
P. Q. M. Visti gli articoli 23 e segg. della legge n. 87 del 1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 22 aprile 2002, n. 73 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Como il 13 gennaio 2005. Il Presidente: Chiaro Il relatore: Betti 05C0702