N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il 30 marzo 2005 dalla Corte di appello di Venezia
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Bello Edoardo contro Guizzo
Alessandra ed altro

Filiazione  -  Filiazione  legittima  -  Azione di disconoscimento di
  paternita'  del figlio concepito durante il matrimonio - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Preventiva prova dell'adulterio della moglie
  nel  periodo  del concepimento - Irragionevolezza - Limitazione del
  diritto di difesa e del giusto processo.
- Codice civile, art. 235.
- Costituzione, artt. 3, 11 [recte: 111] e 24.
(GU n.26 del 29-6-2005 )
                         LA CORTE D'APPELLO

    Nella  causa  promossa  da:  Bello Edoardo rappresentato e difeso
dall'avv. Annunciata Cavarzere del foro di Vicenza, appellante;
    Contro:  Guizzo Alessandra rappresentata e difesa dagli avv. Rita
Mondolo  e Rosalia Jevolella, appellata; Bello Mattia, in persona del
curatore  speciale  avv.  Gabriele  Maso rappresentato e difeso dagli
avv.  Maso  Gabriele e Casellati Francesco, appellato, ha pronunciato
la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  la  norma  di  cui all'art. 235 del Codice civile,
nella  parte  in  cui  richiede,  quale  presupposto  dell'azione  di
disconoscimento  della  paternita',  la  prova  dell'adulterio  della
moglie  -  prova  che fino ad ora, nella specie, non e' stata fornita
dal  Bello - appare costituzionalmente illegittima, in relazione agli
artt. 3, 11 e 24 della Costituzione;
        che,  invero,  in  presenza  di  un progresso scientifico che
consente,  notoriamente,  di ottenere in via diretta e, quindi, senza
passare   attraverso  la  dimostrazione  dell'adulterio,  una  sicura
esclusione  della  paternita',  non  appare ragionevole richiedere la
preventiva   prova   di  adulterio  della  moglie,  ed  inoltre,  che
l'adulterio   in  se',  inteso  come  violazione  dell'obbligo  della
fedelta'  nei  confronti  del  coniuge,  e'  irrilevante  ai fini del
disconoscimento   di   paternita',  che  coinvolge  altri  valori  ed
interessi;
        che,   pertanto,   il   ritenere   pregiudiziale   la   prova
dell'adulterio  della Guizzo precluderebbe, nella specie, l'esercizio
del  diritto  di difesa e del giusto processo all'odierno appellante,
che,   pure,  ha  tempestivamente  richiesto  la  prova  ematologica,
esprimendo  il  proprio  consenso ad essere sottoposto ai conseguenti
prelievi per l'accertamento del DNA;
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  che  si
solleva   qui,   ex  officio,  appare  non  solo  non  manifestamente
infondata,  essendo,  tra l'altro, stata gia' sollevata dalla suprema
Corte  in  un  caso  analogo,  con  ordinanza  10742/2001,  ma  anche
influente  sul  giudizio  pendente,  laddove si consideri che l'esito
favorevole alla tesi prospettata dal disconoscente la paternita', una
volta   espletata  la  richiesta  CTU  -  non  possibile  allo  stato
dall'attuale  legislazione,  in  mancanza  di  prova dell'adulterio -
sarebbe  tale  da  consentire senz'altro la soluzione della lite, una
volta esclusa, in ipotesi, la paternita' del Bello rispetto al minore
Bello Mattia, alla stregua degli accertamenti scientifici del caso.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 235
del  Codice  civile  nella  parte  in cui richiede, quale presupposto
dell'azione  di disconoscimento della paternita', la preventiva prova
dell'adulterio della moglie, in relazione agli artt. 3, 11 e 24 della
Costituzione  e, per l'effetto, sospende il giudizio in corso; ordina
l'immediata  trasmissione  della  presente  ordinanza e del fascicolo
integrale alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alla  parti  in  causa (ivi compreso il p.g.), nonche' al
sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma, nel suo domicilio
ex  lege,  presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che - sempre a
cura  della  cancelleria  -  la  presente ordinanza sia comunicata ai
signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
        Venezia, addi' 21 marzo 2005
                        Il Presidente: Asili
Il relatore: Tosatti
05C0704