N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2005
Ordinanza emessa il 30 marzo 2005 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bello Edoardo contro Guizzo Alessandra ed altro Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio - Condizioni di ammissibilita' - Preventiva prova dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento - Irragionevolezza - Limitazione del diritto di difesa e del giusto processo. - Codice civile, art. 235. - Costituzione, artt. 3, 11 [recte: 111] e 24.(GU n.26 del 29-6-2005 )
LA CORTE D'APPELLO Nella causa promossa da: Bello Edoardo rappresentato e difeso dall'avv. Annunciata Cavarzere del foro di Vicenza, appellante; Contro: Guizzo Alessandra rappresentata e difesa dagli avv. Rita Mondolo e Rosalia Jevolella, appellata; Bello Mattia, in persona del curatore speciale avv. Gabriele Maso rappresentato e difeso dagli avv. Maso Gabriele e Casellati Francesco, appellato, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che la norma di cui all'art. 235 del Codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento della paternita', la prova dell'adulterio della moglie - prova che fino ad ora, nella specie, non e' stata fornita dal Bello - appare costituzionalmente illegittima, in relazione agli artt. 3, 11 e 24 della Costituzione; che, invero, in presenza di un progresso scientifico che consente, notoriamente, di ottenere in via diretta e, quindi, senza passare attraverso la dimostrazione dell'adulterio, una sicura esclusione della paternita', non appare ragionevole richiedere la preventiva prova di adulterio della moglie, ed inoltre, che l'adulterio in se', inteso come violazione dell'obbligo della fedelta' nei confronti del coniuge, e' irrilevante ai fini del disconoscimento di paternita', che coinvolge altri valori ed interessi; che, pertanto, il ritenere pregiudiziale la prova dell'adulterio della Guizzo precluderebbe, nella specie, l'esercizio del diritto di difesa e del giusto processo all'odierno appellante, che, pure, ha tempestivamente richiesto la prova ematologica, esprimendo il proprio consenso ad essere sottoposto ai conseguenti prelievi per l'accertamento del DNA; che la questione di legittimita' costituzionale che si solleva qui, ex officio, appare non solo non manifestamente infondata, essendo, tra l'altro, stata gia' sollevata dalla suprema Corte in un caso analogo, con ordinanza 10742/2001, ma anche influente sul giudizio pendente, laddove si consideri che l'esito favorevole alla tesi prospettata dal disconoscente la paternita', una volta espletata la richiesta CTU - non possibile allo stato dall'attuale legislazione, in mancanza di prova dell'adulterio - sarebbe tale da consentire senz'altro la soluzione della lite, una volta esclusa, in ipotesi, la paternita' del Bello rispetto al minore Bello Mattia, alla stregua degli accertamenti scientifici del caso.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235 del Codice civile nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento della paternita', la preventiva prova dell'adulterio della moglie, in relazione agli artt. 3, 11 e 24 della Costituzione e, per l'effetto, sospende il giudizio in corso; ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo integrale alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa (ivi compreso il p.g.), nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma, nel suo domicilio ex lege, presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che - sempre a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Venezia, addi' 21 marzo 2005 Il Presidente: Asili Il relatore: Tosatti 05C0704