N. 246 ORDINANZA 20 - 24 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Pensione - Contribuzione versata presso
  diverse  gestioni  previdenziali  per  lavoratori  autonomi gestite
  dall'INPS  -  Ricongiunzione  dei  periodi  -  Mancata previsione -
  Denunciata  lesione  del principio di eguaglianza in relazione agli
  altri   lavoratori,  irragionevolezza,  lesione  del  principio  di
  adeguatezza  delle  prestazioni previdenziali - Ordinanza perplessa
  con  ventaglio di soluzioni possibili - Uso distorto dell'incidente
  di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, primo comma, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma.
(GU n.26 del 29-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Annibale  MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1,
ultimo  periodo,  della  legge  7 febbraio  1979, n. 29, in relazione
all'articolo 1,  comma 4,  della  stessa  legge  (Ricongiunzione  dei
periodi  assicurativi  dei lavoratori ai fini previdenziali) promosso
con  ordinanza  del  6 marzo  2003  dalla  Corte  di  cassazione  nel
procedimento  civile  vertente  tra  INPS e Maria Domenica De Santis,
iscritta  al  n. 413  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 27,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti di costituzione dell'INPS e di Maria Domenica De
Santis  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
    Uditi  l'avvocato  Claudio Martino per Maria Domenica De Santis e
l'Avvocato  dello  Stato  Francesco  Lettera  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  la Corte di cassazione, sez. lavoro, con ordinanza
del  28 novembre  2002  (r.o.  n. 413  del  2003),  ha  sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  38, secondo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, primo comma,
ultimo  periodo,  della  legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione
dei  periodi  assicurativi  dei lavoratori ai fini previdenziali), in
relazione  all'art. 1, quarto comma, della legge stessa, «nella parte
in cui non prevede la ricongiungibilita' di periodi di contribuzione,
ove  questa sia stata versata (o accreditata, o comunque dovuta e non
prescritta)  - esclusivamente - presso gestioni previdenziali diverse
per  lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti
attivita' commerciali) gestite dall'INPS»;
        che tale ordinanza e' stata emessa nel corso del giudizio sul
ricorso   proposto   dall'INPS  nei  confronti  della  decisione  del
Tribunale  di  Bari  che,  in riforma della sentenza pretorile, aveva
accolto   la   domanda  di  Maria  Domenica  De  Santis  relativa  al
riconoscimento  del  proprio  diritto  alla  ricongiunzione presso la
gestione  speciale  per gli artigiani, gestita dallo stesso INPS, del
periodo  di  contribuzione  versata  presso  quella per gli esercenti
attivita' commerciali, parimenti gestita dall'Istituto;
        che  il  Collegio  rimettente  premette  che, nella impugnata
decisione  del  Tribunale  di  Bari, si osservava che, all'atto della
propria  domanda amministrativa di ricongiunzione (21 febbraio 1995),
la  De Santis, che era iscritta e versava contributi, a far tempo dal
1° gennaio  1986,  ininterrottamente, presso la gestione speciale per
gli  artigiani, gestita dall'INPS, poteva far valere altresi' piu' di
otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita'
lavorativa presso la medesima gestione, e che in precedenza la stessa
era  stata  iscritta ad aveva versato contributi, dal 1° gennaio 1965
al  30 settembre  1985,  alla  gestione  speciale  per  gli esercenti
attivita'  commerciali,  parimenti  gestita  dall'INPS, concludendosi
che,  pertanto,  la  stessa aveva diritto, ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 29 del 1979, alla ricongiunzione richiesta;
        che,  avverso  tale  decisione, l'INPS aveva proposto ricorso
per  cassazione,  rilevando  che,  sebbene la ricongiunzione prevista
dall'art. 2,  primo comma, della legge n. 29 del 1979 presso gestioni
diverse  dall'Assicurazione  generale  obbligatoria riguardi anche le
gestioni  speciali  per  lavoratori  autonomi  gestite dall'Istituto,
tuttavia,  per  questi  ultimi  restano  ferme,  in forza dell'ultimo
periodo  dello  stesso  art. 2,  primo comma, «le disposizioni di cui
all'art. 1,  quarto  comma», con la conseguenza che la ricongiunzione
stessa  puo'  effettuarsi solo presso gestioni sostitutive, esclusive
od  esonerative  dell',  ma  sempre  per lavoratori dipendenti, e non
presso gestioni speciali per lavoratori autonomi;
        che  l'ordinanza  di  rimessione  -  dopo  avere compiuto una
ricostruzione   degli   istituti   della   totalizzazione   e   della
ricongiunzione,  entrambi diretti ad agevolare, con diverse modalita'
e   diversi  esiti,  l'utilizzazione  integrale  della  contribuzione
versata,   ai  fini  del  diritto  e  della  misura  del  trattamento
pensionistico  -  rileva  che,  per i lavoratori autonomi, iscritti a
gestioni   speciali   gestite   dall'INPS,  restano  ferme,  a  norma
dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2 della legge n. 29 del
1979,  le  disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, della stessa
legge;  in  forza di tale rinvio, detti lavoratori possono esercitare
la facolta' di chiedere la ricongiunzione, sia presso l'Assicurazione
generale obbligatoria, che presso gestioni previdenziali sostitutive,
esclusive  o esonerative, solo se possono «far valere, all'atto della
domanda,   un   periodo   di  contribuzione  di  almeno  cinque  anni
immediatamente  antecedente  nell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori
dipendenti  oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla
predetta   assicurazione   generale  obbligatoria»,  non  risultando,
quindi,  prevista  la ricongiunzione di periodi di contribuzione, ove
questa  sia  stata versata solo presso diverse gestioni previdenziali
per   lavoratori   autonomi  gestite  dall'INPS,  in  violazione  del
principio    di   uguaglianza,   anche   sotto   il   profilo   della
ragionevolezza,  in  dipendenza  della  oggettiva  discriminazione, o
comunque  del  trattamento  non paritario, rispetto a tutti gli altri
lavoratori,  subordinati,  autonomi  e professionisti, in pregiudizio
dei  lavoratori  autonomi  che  siano stati iscritti esclusivamente a
gestioni previdenziali gestite dall'INPS;
        che, sempre secondo il giudice rimettente, la norma impugnata
si  porrebbe altresi' in contrasto con la garanzia costituzionale, ex
art. 38,  secondo  comma,  della  Costituzione,  di adeguatezza delle
prestazioni pensionistiche, ed in genere previdenziali, alle esigenze
di vita - che non si esaurisce nella «garanzia delle esigenze minime»
-  risultando irragionevolmente derogato, soltanto in pregiudizio dei
lavoratori  autonomi  che  siano  iscritti  esclusivamente a gestioni
previdenziali  diverse  gestite dall'INPS, lo standard di adeguatezza
che,  mediante  la  ricongiunzione, e' garantito, invece, a tutti gli
altri lavoratori «mobili»;
        che, secondo il Collegio rimettente, «esula - dallo scrutinio
del  giudice  rimettente  -  la verifica circa la sindacabilita' - da
parte  della  Corte  costituzionale  - delle scelte discrezionali del
legislatore,   in   ordine   alle   modalita'   ed   ai  tempi  della
ricongiunzione   e  della  totalizzazione  di  periodi  contributivi,
nonche'  in ordine alla introduzione, nel caso di specie, del diritto
alla  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  -  di  regola  piu'
vantaggiosa,  ma  talora  non  priva  di oneri per l'assicurato - che
consentirebbe di porre rimedio alla situazione denunciata»;
        che nell'ordinanza di rimessione si osserva ancora che «lungi
dall'influire  sulle  condizioni per la rimessione della questione di
legittimita'    costituzionale,   i   prospettati   limiti   -   alla
sindacabilita'  di  scelte  discrezionali  del legislatore, appunto -
restano,  infatti,  affidati  alla  valutazione  della  stessa  Corte
costituzionale  e  ne  condizionano  -  in  caso di accoglimento - la
scelta  del  tipo  di  pronuncia, essenzialmente, fra declaratoria di
inammissibilita'  e  pronuncia  additiva di principio o a dispositivo
additivo generico»;
        che  nel  giudizio  si  sono  costituite la parte privata del
giudizio    principale,    insistendo    per   la   declaratoria   di
incostituzionalita',     e    l'INPS,    che    ha    concluso    per
l'inammissibilita',  l'irrilevanza  e,  comunque,  per l'infondatezza
della questione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
insistendo  per  la  declaratoria  di  manifesta  inammissibilita' o,
comunque, di infondatezza della questione.
    Considerato  che,  come  risulta  dalla  precedente  esposizione,
l'ordinanza  e'  perplessa in quanto il giudice rimettente, avanzando
l'ipotesi   che   la   questione   sollevata  possa  essere  ritenuta
inammissibile,   per   essere   il   relativo   petitum   oggetto  di
discrezionalita'  legislativa, propone a questa Corte un ventaglio di
soluzioni  possibili, che vanno dalla inammissibilita' alla pronuncia
additiva di principio;
        che,   pertanto,  fra  il  dispositivo  dell'ordinanza  e  la
motivazione   sussiste   una  incongruenza  che  rende  perplessa  la
valutazione   del  fondamento  giuridico  della  questione  e  lascia
trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalita' (cfr.,
in proposito, ordinanze n. 108 del 1997 e n. 425 del 1992);
        che,  di  conseguenza,  la  questione  deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, ultimo periodo,
della  legge  7 febbraio  1979,  n. 29  (Ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi  dei  lavoratori  ai  fini previdenziali), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3  e  38, secondo comma, della Costituzione,
dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005
                      Il Presidente: Capotosti
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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