MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 17 giugno 2005 

Riconoscimento,  al  sig.  Abdelkrim  Rheydouni,  di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di parrucchiere.
(GU n.150 del 30-6-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la  domanda  con  la  quale  il  sig.  Abdelkrim  Rheydouni,
cittadino  marocchino,  ha  chiesto  il riconoscimento del diploma di
parrucchiere   conseguito  nel  1993  a  seguito  di  apposito  corso
professionale   presso   la   scuola   tecnico-professionale  «Centre
d'Education  et de Formation de Coiffure» di Casablanca (Marocco), al
fine  dell'esercizio  in Italia della attivita' di parrucchiere cosi'
come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  Tenuto  conto  che il suddetto sig. Abdelkrim Rheydouni ha maturato
nel  Paese  d'origine  esperienza  lavorativa  dal  1° marzo  1993 al
12 dicembre 2001;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita o,
alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per
la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;
  Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Camera di
Commercio italiana a Casablanca (Marocco);
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi
contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai
titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione»,
e  pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' di parruchiere senza
alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:

  1.  Al  sig. Abdelkrim Rheydouni, e' riconosciuto il certificato di
abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per
lo  svolgimento  in  Italia  dell'attivita'  di parrucchiere ai sensi
della  legge  25 dicembre  1970,  n. 1142 e non si ritiene necessario
applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e
completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' del
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 giugno 2005
                                          Il direttore generale: Goti