REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 febbraio 2005, n. 3 

Modifiche   al   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
18 agosto  1998,  n. 18-90/Leg. concernente «Parziali disposizioni in
materia  di  accesso  all'impiego  presso  la  provincia  autonoma di
Trento».
(GU n.27 del 9-7-2005)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 22 marzo 2005)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma 1,  numero  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 183 di data
11 febbraio  2005,  con  la  quale  e'  stato  approvato lo schema di
regolamento recante «Modifiche al decreto del presidente della giunta
provinciale   18 agosto  1998,  n.  18-90/Leg.  concernente  parziali
disposizioni  in  materia  di accesso all'impiego presso la provincia
autonoma di Trento»:
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Sostituzione dell'art. 3 del decreto del presidente
        della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg
    1.  L'Art.  3 del decreto del presidente della giunta provinciale
18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. e' sostituito dal seguente:
    «Art.  3 (Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici).
- 1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate ai
sensi  dell'Art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono
corrisposti i compensi secondo i seguenti criteri:
      a) un  compenso  base  in  misura  variabile  da  Euro 770,00 a
Euro 1.600,00,   rapportato   alla   categoria  di  appartenenza  del
personale cui si riferisce la procedura concorsuale;
      b) un  compenso  orario,  in misura variabile tra Euro 25,00 ed
Euro 70,00  rapportato  al  numero  delle  prove  ed  al  numero  dei
candidati.
    2.  Con  apposito  provvedimento la giunta provinciale definisce,
nei  limiti  stabiliti  dal  comma 1,  i compensi da corrispondere ai
componenti  delle  commissioni,  nonche'  le  modalita' specifiche di
corresponsione  dei compensi anche nei casi di procedure di selezione
per  assunzione  a  tempo  determinato,  di procedure di progressione
economica  nell'ambito  dei  livelli,  di  procedure  di progressione
nell'ambito  della categoria, di procedure di progressione verticale,
di   mutamento   di   figura  professionale,  di  accertamento  della
conoscenza  di lingue straniere. Con il provvedimento di nomina della
commissione  la  giunta provinciale puo' stabilire per ogni procedura
un  limite massimo di spesa per i compensi di cui alla lettera b) del
comma 1.
    3.  Gli  importi  indicati  dal comma 1 possono essere aggiornati
ogni due anni con provvedimento della giunta provinciale in relazione
alle  variazioni  del  costo  della vita, rilevate secondo gli indici
ISTAT.
    4. L'attivita' svolta dai dipendenti provinciali quali componenti
di  commissioni  esaminatrici e' considerata attivita' di servizio ed
e'  svolta  in  orario  di lavoro. Al personale dipendente spettano i
compensi di cui al comma 1 nella misura del venti per cento.
    5.  Al  componenti  della commissione esterni all'amministrazione
provinciale compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di
pernottamento   effettivamente  sostenute  per  l'espletamento  delle
proprie   funzioni.   Agli   stessi   compete   inoltre  l'indennita'
chilometrica  ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del
proprio  automezzo  nella  misura  e  con le modalita' previste per i
dirigenti  provinciali. Sono poste direttamente a carico del bilancio
provinciale  le  spese  relative ai pasti consumati dalle commissioni
esaminatrici  in  occasione  dei  lavori  nei  limiti previsti per le
analoghe spese per i comitati e le commissioni provinciali.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 23 febbraio 2005
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Registro n. 1, foglio n. 1