N. 21 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 giugno 2005

Ricorso  per  conflitto  tra enti depositato in cancelleria 10 giugno
2005 (della Regione siciliana)

Imposte  e  tasse  -  Agevolazioni  fiscali  in  materia  fondiaria -
  Interpretazione   autentica  dell'art. 60,  legge  Regione  Sicilia
  n. 2/2002  come norma avente «natura di misura fiscale di carattere
  generale»  -  Difformita'  di  interpretazione manifestata con Nota
  della  Agenzia  delle  entrate  del  31 marzo  2005  -  Ricorso per
  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Regione  siciliana  -
  Introduzione surrettizia di requisiti oggettivi non richiesti dalla
  norma  regionale  -  Lesione  delle competenze regionali in materia
  finanziaria - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione e
  del principio di leale cooperazione.
- Nota   della  Agenzia  delle  entrate,  Direzione  regionale  della
  Sicilia,  prot.  n. 2005/3.0/L/25079  del  31 marzo  2005,  ed atti
  presupposti;  Nota della Agenzia delle entrate, Direzione regionale
  della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/30927 del 21 aprile 2005.
- Statuto  Regione  Sicilia  art. 36;  Decreto  del  Presidente della
  Repubblica 25 luglio 1965, n. 1074, art. 6.
(GU n.29 del 20-7-2005 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana, in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati   Michele   Arcadipane   e  Giovanni  Carapezza  Figlia,  ed
elettivamente  domiciliato  presso la sede della Regione siciliana in
Roma,   via  Marghera  n. 36,  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione  della giunta regionale n. 205 del 20 maggio 2005 (All.
1);

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
attribuzione  insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto
della  nota  dell'Agenzia  delle  entrate - Direzione regionale della
Sicilia,  prot.  n. 2005/3.0/L25079  del  31  marzo  2005  (All. 2) -
trasmessa  alla  regione,  e  per  essa all'assessorato regionale del
bilancio  e  delle  finanze, in allegato alla nota del presidente del
Consiglio  notarile  di Palermo, prot. n. 352 del 4 aprile 2005 (All.
3), pervenuta il 5 aprile 2005, dalla cui data, ai sensi dell'art. 39
della  legge  11  marzo  1953, n. 87, decorre il termine per produrre
ricorso -  e  degli  atti  dalla  stessa  presupposti  (ancorche' non
portati  ufficialmente  a  conoscenza dell'amministrazione regionale,
quali  la  ivi  richiamata  nota della stessa Agenzia delle entrate -
Direzione  centrale  normativa  e  contenzioso, prot. n. 53667 del 23
marzo  2005,  al  cui orientamento l'impugnata nota del 31 marzo 2005
assume  prestare ottemperanza) e della successiva nota della medesima
Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  regionale della Sicilia, prot.
n. 2005/4.2/30927  del  21  aprile  2005  (All.  4),  con  le  quali,
nell'impartire    direttive    agli   Uffici   dipendenti   al   fine
dell'esercizio  dell'azione  di accertamento circa la sussistenza dei
requisiti  prescritti  per  beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali
disposte  dall'art.  60  della  l.r.  26  marzo  2002, n. 2, e' stato
manifestato   un   orientamento   interpretativo   della   richiamata
disposizione regionale in assoluto contrasto con la portata normativa
della   medesima   quale   con   certezza  risulta  desumibile  dalla
interpretazione  autentica  recata  dall'art. 99 della l.r. 16 aprile
2003,  n. 4,  e  dalla conseguente lettura enunciata dalla competente
amministrazione regionale.

                              F a t t o

    L'art.  60  della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, recante «disposizioni
programmatiche    e   finanziarie   per   l'anno   2002»,   rubricato
«Agevolazioni fiscali» dispone:
        «1)   al   fine  di  favorire  la  ricomposizione  fondiaria,
aumentare  le  economie  di  scala  e  ottimizzare  il  ritorno degli
investimenti  nel  settore agricolo, gli atti elencati al primo comma
dell'art.  1  della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in
essere  fino  alla  data  del  31  dicembre  2006, sono soggetti alle
imposte  di  registro e ipotecaria nella misura di cui all'art. 9 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo
e catastale».
    Allo  scopo  di  chiarire  la  reale portata della misura fiscale
introdotta,   e   ad   escludere   dubbi   interpretativi   refluenti
sull'applicazione   della   disposta   agevolazione,  il  legislatore
regionale,  con  intento  ricognitivo  e  con  efficacia retroattiva,
mediante   l'art.  99  della  l.r.  16  aprile  2003,  n. 4,  recante
«Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie  per  l'anno  2003»,
rubricato   «Interpretazione   autentica  dell'art.  60  della  legge
regionale   26   marzo   2002,  n. 2»,  e  quale  risulta  a  seguito
dell'integrazione  disposta  dall'art.  76,  comma  40,  della l.r. 3
dicembre 2003, n. 20, sanci' che:
        «Alle  agevolazioni  di cui all'art. 60 della legge regionale
26  marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di
carattere  generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal
1°  gennaio  2002  e  fino  alla  data del 31 dicembre 2006, gli atti
indicati nello stesso articolo».
    Con nota prot. n. 8191 del 19 maggio 2003 (All. 5), il competente
assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,  nel fornire
chiarimenti  di  carattere  generale  in  ordine  alla  normativa  in
questione,  ebbe  conseguentemente  ad  evidenziare  che  il richiamo
operato  dal legislatore regionale all'art. 1, comma 1, della legge 6
agosto  1954,  n. 604,  «deve  intendersi riferito solo al fine della
individuazione  della  tipologia  degli atti» esenti dalle imposte di
bollo  e  catastali, e soggetti alle imposte di registro e ipotecaria
nella  misura  fissa,  e  che  «nessun  rilievo  puo', quindi, essere
attribuito,  al  fine  di  una  compita  ricostruzione  della portata
applicativa   della   norma   in   argomento,  tanto  ai  riferimenti
soggettivi, alle condizioni e ai requisiti previsti nell'art. 2 della
citata    legge    n. 604/1954,    quanto   all'ambito   territoriale
specificamente   individuato   nel   richiamato  art.  9  del  d.P.R.
n. 601/1973 e nell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per
i  quali  continuano  a  trovare applicazione le agevolazioni fiscali
previste dalla vigente normativa statale».
    L'indicata  assessoriale  venne poi, con nota prot. n. 2003/53094
del  10  giugno  2003  (All.  6),  diffusa agli uffici locali - senza
commento  alcuno,  e  quindi  implicitamente  recependola e facendola
propria  -  dall'Agenzia  delle  entrate  - Direzione regionale della
Sicilia,   che   comunque   gia'   in  precedenza,  nell'immediatezza
dell'entrata  in vigore della norma regionale recante le agevolazioni
di  che  trattasi, con nota prot. 2002/34022 del 12 aprile 2002 (All.
7),  aveva espresso, in assoluta e condivisa conformita' alla lettera
ed  allo  spirito  della legge, il proprio orientamento sulla portata
normativa della disposizione in discorso.
    In  riscontro  infine ad una richiesta di delucidazioni formulata
dall'Agenzia  delle  entrate - Direzione regionale della Sicilia, con
nota  prot. n. 2005/4.2/3016 del 14 gennaio 2005 (All. 8), la Regione
siciliana  -  Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento
finanze  e credito, con nota prot. n. 4863 del 10 febbraio 2005 (All.
9),  ha  ribadito  la  posizione  interpretativa dell'amministrazione
regionale, gia' espressa con la citata assessoriale prot. n. 8191 del
19  maggio  2003  in ordine all'ambito di applicabilita' dell'art. 60
della  l.r.  n. 2/2002, che, interpretato autenticamente dall'art. 99
della  l.r.  n. 4/2003, riveste natura di misura fiscale di carattere
generale  e  non  presuppone  dunque, per la propria applicazione, il
possesso  dei  requisiti  oggettivi  e soggettivi richiesti viceversa
dalla normativa nazionale per analoghe disposizioni.
    Inopinatamente  l'Agenzia  delle entrate, con le censurate note -
senza   procedere  ad  ulteriori  interlocuzioni  con  la  competente
amministrazione regionale - nell'impartire direttive ai propri uffici
locali, ha smentito quanto in precedenza dalla stessa asserito, ed ha
ricondotto  l'intervento  agevolativo regionale ai soli atti idonei a
costituire   la   piccola   proprieta'  contadina,  limitando  dunque
l'operativita'  e  l'ambito  della  norma  ad una ristretta e modesta
tipologia di interventi.
    Come  risulta  manifesto  dalla semplice esposizione dei fatti le
predette  note  dell'Agenzia  delle  entrate  risultano  lesive della
potesta'  legislativa,  e delle correlate attribuzioni, della Regione
siciliana in materia finanziaria nonche' del principio costituzionale
di leale cooperazione, e vengono censurate per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  dell'art.  36 dello Statuto della Regione siciliana e
delle  relative  norme di attuazione in materia finanziaria approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
    Premessa la certa spettanza alla regione di una puntuale potesta'
legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36
dello  Statuto  e  che espressamente viene richiamata dall'art. 6 del
d.P.R.  25 luglio 1965, n. 1074, ancorche' esercitabile, per cio' che
concerne  i  tributi  erariali,  «nei limiti segnati dai principi del
sistema  tributario statale e dai principi della legislazione statale
per  ogni singolo tributo» (Corte costituzionale, sentenza n. 111 del
1999),  non  puo'  disconoscersi  all'Assemblea regionale siciliana -
come  peraltro,  in  via  generale, a ciascun Organo legislativo - il
diritto  ed  il  dovere  di  farsi  carico dell'interpretazione delle
proprie  leggi,  laddove  risultino  anche  astrattamente soggette ad
interpretazioni   non   corrispondenti  alla  volonta'  dello  stesso
legislatore.
    In  conformita' con quanto da codesta ecc.ma Corte sancito con la
sentenza  123  del  1988, secondo cui «l'esistenza di interpretazioni
giudiziali  discordanti,  costituendo  un  dato estrinseco alla legge
interpretativa   e   al  suo  contenuto,  non  puo'  considerarsi  un
presupposto   indispensabile   di  legittimita'  dell'intervento  del
legislatore  che,  in base a scelte politico-discrezionali, decida di
imporre  erga  omnes  un  certo  significato  normativo di precedenti
disposizioni»,   va   ritenuto   che   l'intervento   legislativo  di
chiarificazione   puo'   ben   essere   giustificato  anche  soltanto
dall'esigenza  di  fornire  una precisazione in ordine al significato
del  testo  finalizzata  a  vincolare  in tal modo l'interprete a non
attribuirgliene  uno  diverso  e ad applicare la disposizione oggetto
dell'interpretazione  autentica  con la portata normativa in tal modo
determinata.
    In  ogni  caso,  poi,  detto  intervento legislativo retroattivo,
anche  a  prescindere  dalla  autoqualificazione  dello  stesso  come
interpretazione  autentica,  opera sul piano delle fonti, ossia della
regula  juris  che  dai  soggetti cui spetta la relativa applicazione
deve essere osservata.
    Ma  in  violazione  di  siffatti  principi  fondamentali,  la cui
osservanza garantisce innanzitutto un corretto svolgersi dei rapporti
tra  poteri,  l'Agenzia  delle entrate ha manifestato un orientamento
interpretativo   che   si   pone   in   palese   contraddizione   con
l'interpretazione  autentica  dell'art.  60  della legge regionale 26
marzo  2002,  n. 2,  recata  dall'art. 99  della l.r. 16 aprile 2003,
n. 4,   esautorando,   di   fatto,   l'organo  legislativo  regionale
dall'esercizio  di  potesta'  rientranti nell'ambito della competenza
normativa ascritta.
    Ed  infatti,  il  vincolare l'agevolazione fiscale introdotta dal
suddetto  art.  60  della  l.r.  2 del 2002, alla sussistenza di quei
requisiti  oggettivi, relativi al fondo, che connotano gli atti posti
in   essere  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della  piccola
proprieta'  contadina,  significa disattendere la norma regionale che
finalizza  l'intervento  a scopi ben piu' ampi e complessi. Ed invero
le agevolazioni in discorso vengono testualmente concesse «al fine di
favorire  la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala
e  ottimizzare  il  ritorno degli investimenti nel settore agricolo»;
scopi tutti che presuppongono esclusivamente che gli atti oggetto del
beneficio,  e cioe' quelli «elencati al primo comma dell'art. 1 della
legge  6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere» abbiano ad
oggetto  terreni  e  pertinenze  ricadenti  in  zone  destinate dagli
strumenti urbanistici ad uso agricolo.
    Il  correlare  viceversa  l'attribuzione  delle  agevolazioni  in
discorso  alla  ricorrenza  di quelle condizioni e requisiti previsti
dall'art.  2  della  legge  6  agosto  1954,  n. 604,  non richiamato
peraltro, volutamente, dal legislatore regionale, nega autonomia alla
disposizione  regionale, ne travisa e ne svia le finalita' e pone nel
nulla  la  precisazione relativa alla normativamente asserita «natura
di  misura  fiscale  di  carattere generale» (cfr. art. 99 della l.r.
n. 4/2003) attribuita alla disposta agevolazione fiscale.
    Ancora   la   ribadita   indifferenza   dell'elemento  soggettivo
conseguente  alla esplicita estensione dell'intervento in ordine agli
atti  «da  chiunque  posti  in  essere», confligge e contraddice ogni
possibile richiamo interpretativo a requisiti attinenti l'acquirente,
il  permutante  o  l'enfiteuta  individuati dall'art. 2 della legge 6
agosto   1954,   n. 604,  con  esclusivo  riferimento,  peraltro,  in
relazione alle tipologie di condizioni individuate, alle sole persone
fisiche.
    Ribadito  dunque che l'interpretazione della legge compiuta dallo
stesso   legislatore,   con  effetto  ex  tunc,  mediante  una  legge
successiva,  assume  valore  esclusivo proprio perche' introdotta con
atto  avente pari efficacia della norma precedente, e che la legge di
interpretazione    autentica,    esplicitando    l'intendimento   del
legislatore  circa  il  significato  da  attribuire ad una precedente
disposizione,  e  determinando  la  portata  normativa, veridicamente
accertata,  ed  il  conseguente  limite  applicativo  di  essa, rende
vincolante una scelta ermeneutica rientrante tra le varianti di senso
compatibili con il tenore letterale della norma interpretata, risulta
palese  la  violazione  posta  in  essere  con  le impugnate note che
individuano  una  interpretazione assolutamente divergente con quella
autentica.
    Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.
    Risulta,   inoltre,   certamente   leso  il  principio  di  leale
cooperazione,  valore  fondamentale  cui  la  Costituzione  informa i
rapporti  tra  gli  Enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi,
nella  specie,  tra  Stato  e  Regione,  la cui espressione minima si
configura  nel  dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle
attribuzioni  istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie,
quantomeno  imposto  il  raggiungimento  di  una preventiva intesa in
ordine alle determinazioni da assumere.
    E tale lesione risulta ancora piu' grave considerato che la prima
delle  due note impugnate, nonostante le pregresse interlocuzioni con
il  competente  Assessorato  del  bilancio  e delle finanze - cui tra
l'altro risulta istituzionalmente ascritta, ai sensi del «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione  siciliana»,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione  28 febbraio 1979, n. 70, la materia delle «Imposte dirette e
indirette.  Tasse.  Tributi,  entrate  in  genere e catasto» - non e'
stata neppure portata a conoscenza della Regione siciliana, che ne ha
acquisito  notizia e cognizione soltanto a seguito della trasmissione
disposta  dal  Consiglio  notarile di Palermo, allarmato dal relativo
contenuto che, configurando una «nuova» interpretazione dei requisiti
necessari  ai  fini  della usufruibilita' delle agevolazioni previste
dall'art. 60  della  legge  regionale 26 marzo 2002, n. 2», determina
«un  grave  pregiudizio  economico  per  un  rilevantissimo numero di
cittadini   (contribuenti),   i   quali,  facendo  affidamento  sulla
esistenza di un regime agevolativo collaudato in tre anni di stipule,
hanno acquistato in tutto il territorio regionale diverse porzioni di
terreni a destinazione agricola».
    Si  evidenzia a tal proposito che la revoca delle agevolazioni in
argomento,  ipotizzata  dall'Agenzia  delle entrate in relazione alla
mancanza  di  quei  requisiti  oggettivi  la  cui sussistenza risulta
imposta soltanto in data successiva alla stipula di atti avvenuta nel
lasso  temporale intercorso dall'entrata in vigore della disposizione
regionale  -  e  dunque,  ai sensi delle precedenti indicazioni della
stessa   Agenzia  (cfr.  Allegati  7  e  6),  regolarmente  rogati  e
registrati  - determinerebbe la lesione di quel principio comunitario
di legittimo affidamento, in giurisprudenza caratterizzato in termini
di  tutela  dell'interesse  privato,  che  si  impone quale principio
generale  dell'attivita'  amministrativa  in  osservanza del disposto
dell'art.  1  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, quale risulta a
seguito  delle  modifiche  ed  integrazioni  recate dall'art. 1 della
legge  11 febbraio 2005, n. 15, ma che gia' improntava i rapporti tra
contribuente  ed  amministrazione  finanziaria  ai sensi dell'art. 10
della  legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente».
    Il  richiamato principio della tutela del legittimo affidamento -
cui  consegue  l'impossibilita'  di irrogare sanzioni o di richiedere
interessi  moratori  al contribuente laddove egli si sia conformato a
indicazioni   contenute   in  atti  dell'amministrazione  finanziaria
ancorche' successivamente modificate (cfr. art. 10, comma 2, legge 27
luglio  2000,  n. 212),  e che nella fattispecie si concretizza nella
conservazione nel trattamento tributario dianzi riconosciuto coerente
al  disposto  normativa  -  trova  peraltro  il  suo  fondamento  nel
principio  costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge  (art. 3  Cost.)  e  costituisce  un «elemento essenziale dello
Stato  di  diritto»  (cfr.  Corte costituzionale, sentenza n. 525 del
2000),  che  non  puo'  essere  leso  neppure  da  norme di legge che
incidano irragionevolmente su situazioni gia' in precedenza regolate.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:
        accogliere  il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita'
delle  impugnate note - e degli atti dalle stesse presupposti nonche'
di  quelli,  eventuali,  alle  medesime  correlati - in quanto lesive
della  potesta'  legislativa  regionale  e  del  principio  di  leale
cooperazione;
        pronunciare   in   conseguenza   l'annullamento   degli  atti
censurati.
    Si depositano con il presente atto:
        1)  autorizzazione  a  ricorrere  (deliberazione della giunta
regionale n. 205 del 20 maggio 2005);
        2)  copia  della  nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione
regionale della Sicilia, prot. n. 2005/3.0/L25079 del 31 marzo 2005;
        3)  copia della nota del Presidente del Consiglio notarile di
Palermo, prot. n. 352 del 4 aprile 2005;
        4)  copia  della  nota della medesima Agenzia delle entrate -
Direzione  regionale  della  Sicilia,  prot. n. 2005/4.2/30927 del 21
aprile 2005;
        5) copia della nota dell'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze, prot. n. 8191 del 19 maggio 2003;
        6)  copia  della  nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione
regionale della Sicilia, prot. n. 2003/53094 del 10 giugno 2003;
        7)  copia  della  nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione
regionale della Sicilia, prot. 2002/34022 del 12 aprile 2002;
        8)  copia  della  nota dall'Agenzia delle entrate - Direzione
regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/3016 del 14 gennaio 2005;
        9) copia della nota della Regione siciliana - Assessorato del
bilancio  e  delle  finanze  -  Dipartimento finanze e credito, prot.
n. 4863 del 10 febbraio 2005.
          Palermo, addi' 30 maggio 2005
      Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia
05C0692