N. 21 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 giugno 2005
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria 10 giugno 2005 (della Regione siciliana) Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali in materia fondiaria - Interpretazione autentica dell'art. 60, legge Regione Sicilia n. 2/2002 come norma avente «natura di misura fiscale di carattere generale» - Difformita' di interpretazione manifestata con Nota della Agenzia delle entrate del 31 marzo 2005 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana - Introduzione surrettizia di requisiti oggettivi non richiesti dalla norma regionale - Lesione delle competenze regionali in materia finanziaria - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione e del principio di leale cooperazione. - Nota della Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/3.0/L/25079 del 31 marzo 2005, ed atti presupposti; Nota della Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/30927 del 21 aprile 2005. - Statuto Regione Sicilia art. 36; Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1965, n. 1074, art. 6.(GU n.29 del 20-7-2005 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 205 del 20 maggio 2005 (All. 1); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/3.0/L25079 del 31 marzo 2005 (All. 2) - trasmessa alla regione, e per essa all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in allegato alla nota del presidente del Consiglio notarile di Palermo, prot. n. 352 del 4 aprile 2005 (All. 3), pervenuta il 5 aprile 2005, dalla cui data, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre il termine per produrre ricorso - e degli atti dalla stessa presupposti (ancorche' non portati ufficialmente a conoscenza dell'amministrazione regionale, quali la ivi richiamata nota della stessa Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, prot. n. 53667 del 23 marzo 2005, al cui orientamento l'impugnata nota del 31 marzo 2005 assume prestare ottemperanza) e della successiva nota della medesima Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/30927 del 21 aprile 2005 (All. 4), con le quali, nell'impartire direttive agli Uffici dipendenti al fine dell'esercizio dell'azione di accertamento circa la sussistenza dei requisiti prescritti per beneficiare delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 60 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, e' stato manifestato un orientamento interpretativo della richiamata disposizione regionale in assoluto contrasto con la portata normativa della medesima quale con certezza risulta desumibile dalla interpretazione autentica recata dall'art. 99 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, e dalla conseguente lettura enunciata dalla competente amministrazione regionale. F a t t o L'art. 60 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, recante «disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002», rubricato «Agevolazioni fiscali» dispone: «1) al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale». Allo scopo di chiarire la reale portata della misura fiscale introdotta, e ad escludere dubbi interpretativi refluenti sull'applicazione della disposta agevolazione, il legislatore regionale, con intento ricognitivo e con efficacia retroattiva, mediante l'art. 99 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003», rubricato «Interpretazione autentica dell'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2», e quale risulta a seguito dell'integrazione disposta dall'art. 76, comma 40, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, sanci' che: «Alle agevolazioni di cui all'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo». Con nota prot. n. 8191 del 19 maggio 2003 (All. 5), il competente assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel fornire chiarimenti di carattere generale in ordine alla normativa in questione, ebbe conseguentemente ad evidenziare che il richiamo operato dal legislatore regionale all'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 1954, n. 604, «deve intendersi riferito solo al fine della individuazione della tipologia degli atti» esenti dalle imposte di bollo e catastali, e soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa, e che «nessun rilievo puo', quindi, essere attribuito, al fine di una compita ricostruzione della portata applicativa della norma in argomento, tanto ai riferimenti soggettivi, alle condizioni e ai requisiti previsti nell'art. 2 della citata legge n. 604/1954, quanto all'ambito territoriale specificamente individuato nel richiamato art. 9 del d.P.R. n. 601/1973 e nell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per i quali continuano a trovare applicazione le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa statale». L'indicata assessoriale venne poi, con nota prot. n. 2003/53094 del 10 giugno 2003 (All. 6), diffusa agli uffici locali - senza commento alcuno, e quindi implicitamente recependola e facendola propria - dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, che comunque gia' in precedenza, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma regionale recante le agevolazioni di che trattasi, con nota prot. 2002/34022 del 12 aprile 2002 (All. 7), aveva espresso, in assoluta e condivisa conformita' alla lettera ed allo spirito della legge, il proprio orientamento sulla portata normativa della disposizione in discorso. In riscontro infine ad una richiesta di delucidazioni formulata dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, con nota prot. n. 2005/4.2/3016 del 14 gennaio 2005 (All. 8), la Regione siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, con nota prot. n. 4863 del 10 febbraio 2005 (All. 9), ha ribadito la posizione interpretativa dell'amministrazione regionale, gia' espressa con la citata assessoriale prot. n. 8191 del 19 maggio 2003 in ordine all'ambito di applicabilita' dell'art. 60 della l.r. n. 2/2002, che, interpretato autenticamente dall'art. 99 della l.r. n. 4/2003, riveste natura di misura fiscale di carattere generale e non presuppone dunque, per la propria applicazione, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti viceversa dalla normativa nazionale per analoghe disposizioni. Inopinatamente l'Agenzia delle entrate, con le censurate note - senza procedere ad ulteriori interlocuzioni con la competente amministrazione regionale - nell'impartire direttive ai propri uffici locali, ha smentito quanto in precedenza dalla stessa asserito, ed ha ricondotto l'intervento agevolativo regionale ai soli atti idonei a costituire la piccola proprieta' contadina, limitando dunque l'operativita' e l'ambito della norma ad una ristretta e modesta tipologia di interventi. Come risulta manifesto dalla semplice esposizione dei fatti le predette note dell'Agenzia delle entrate risultano lesive della potesta' legislativa, e delle correlate attribuzioni, della Regione siciliana in materia finanziaria nonche' del principio costituzionale di leale cooperazione, e vengono censurate per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Premessa la certa spettanza alla regione di una puntuale potesta' legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36 dello Statuto e che espressamente viene richiamata dall'art. 6 del d.P.R. 25 luglio 1965, n. 1074, ancorche' esercitabile, per cio' che concerne i tributi erariali, «nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo» (Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 1999), non puo' disconoscersi all'Assemblea regionale siciliana - come peraltro, in via generale, a ciascun Organo legislativo - il diritto ed il dovere di farsi carico dell'interpretazione delle proprie leggi, laddove risultino anche astrattamente soggette ad interpretazioni non corrispondenti alla volonta' dello stesso legislatore. In conformita' con quanto da codesta ecc.ma Corte sancito con la sentenza 123 del 1988, secondo cui «l'esistenza di interpretazioni giudiziali discordanti, costituendo un dato estrinseco alla legge interpretativa e al suo contenuto, non puo' considerarsi un presupposto indispensabile di legittimita' dell'intervento del legislatore che, in base a scelte politico-discrezionali, decida di imporre erga omnes un certo significato normativo di precedenti disposizioni», va ritenuto che l'intervento legislativo di chiarificazione puo' ben essere giustificato anche soltanto dall'esigenza di fornire una precisazione in ordine al significato del testo finalizzata a vincolare in tal modo l'interprete a non attribuirgliene uno diverso e ad applicare la disposizione oggetto dell'interpretazione autentica con la portata normativa in tal modo determinata. In ogni caso, poi, detto intervento legislativo retroattivo, anche a prescindere dalla autoqualificazione dello stesso come interpretazione autentica, opera sul piano delle fonti, ossia della regula juris che dai soggetti cui spetta la relativa applicazione deve essere osservata. Ma in violazione di siffatti principi fondamentali, la cui osservanza garantisce innanzitutto un corretto svolgersi dei rapporti tra poteri, l'Agenzia delle entrate ha manifestato un orientamento interpretativo che si pone in palese contraddizione con l'interpretazione autentica dell'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recata dall'art. 99 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, esautorando, di fatto, l'organo legislativo regionale dall'esercizio di potesta' rientranti nell'ambito della competenza normativa ascritta. Ed infatti, il vincolare l'agevolazione fiscale introdotta dal suddetto art. 60 della l.r. 2 del 2002, alla sussistenza di quei requisiti oggettivi, relativi al fondo, che connotano gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, significa disattendere la norma regionale che finalizza l'intervento a scopi ben piu' ampi e complessi. Ed invero le agevolazioni in discorso vengono testualmente concesse «al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo»; scopi tutti che presuppongono esclusivamente che gli atti oggetto del beneficio, e cioe' quelli «elencati al primo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere» abbiano ad oggetto terreni e pertinenze ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici ad uso agricolo. Il correlare viceversa l'attribuzione delle agevolazioni in discorso alla ricorrenza di quelle condizioni e requisiti previsti dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, non richiamato peraltro, volutamente, dal legislatore regionale, nega autonomia alla disposizione regionale, ne travisa e ne svia le finalita' e pone nel nulla la precisazione relativa alla normativamente asserita «natura di misura fiscale di carattere generale» (cfr. art. 99 della l.r. n. 4/2003) attribuita alla disposta agevolazione fiscale. Ancora la ribadita indifferenza dell'elemento soggettivo conseguente alla esplicita estensione dell'intervento in ordine agli atti «da chiunque posti in essere», confligge e contraddice ogni possibile richiamo interpretativo a requisiti attinenti l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta individuati dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, con esclusivo riferimento, peraltro, in relazione alle tipologie di condizioni individuate, alle sole persone fisiche. Ribadito dunque che l'interpretazione della legge compiuta dallo stesso legislatore, con effetto ex tunc, mediante una legge successiva, assume valore esclusivo proprio perche' introdotta con atto avente pari efficacia della norma precedente, e che la legge di interpretazione autentica, esplicitando l'intendimento del legislatore circa il significato da attribuire ad una precedente disposizione, e determinando la portata normativa, veridicamente accertata, ed il conseguente limite applicativo di essa, rende vincolante una scelta ermeneutica rientrante tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale della norma interpretata, risulta palese la violazione posta in essere con le impugnate note che individuano una interpretazione assolutamente divergente con quella autentica. Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione. Risulta, inoltre, certamente leso il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra gli Enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi, nella specie, tra Stato e Regione, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere. E tale lesione risulta ancora piu' grave considerato che la prima delle due note impugnate, nonostante le pregresse interlocuzioni con il competente Assessorato del bilancio e delle finanze - cui tra l'altro risulta istituzionalmente ascritta, ai sensi del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana», approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, la materia delle «Imposte dirette e indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto» - non e' stata neppure portata a conoscenza della Regione siciliana, che ne ha acquisito notizia e cognizione soltanto a seguito della trasmissione disposta dal Consiglio notarile di Palermo, allarmato dal relativo contenuto che, configurando una «nuova» interpretazione dei requisiti necessari ai fini della usufruibilita' delle agevolazioni previste dall'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2», determina «un grave pregiudizio economico per un rilevantissimo numero di cittadini (contribuenti), i quali, facendo affidamento sulla esistenza di un regime agevolativo collaudato in tre anni di stipule, hanno acquistato in tutto il territorio regionale diverse porzioni di terreni a destinazione agricola». Si evidenzia a tal proposito che la revoca delle agevolazioni in argomento, ipotizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione alla mancanza di quei requisiti oggettivi la cui sussistenza risulta imposta soltanto in data successiva alla stipula di atti avvenuta nel lasso temporale intercorso dall'entrata in vigore della disposizione regionale - e dunque, ai sensi delle precedenti indicazioni della stessa Agenzia (cfr. Allegati 7 e 6), regolarmente rogati e registrati - determinerebbe la lesione di quel principio comunitario di legittimo affidamento, in giurisprudenza caratterizzato in termini di tutela dell'interesse privato, che si impone quale principio generale dell'attivita' amministrativa in osservanza del disposto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni recate dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ma che gia' improntava i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente». Il richiamato principio della tutela del legittimo affidamento - cui consegue l'impossibilita' di irrogare sanzioni o di richiedere interessi moratori al contribuente laddove egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ancorche' successivamente modificate (cfr. art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212), e che nella fattispecie si concretizza nella conservazione nel trattamento tributario dianzi riconosciuto coerente al disposto normativa - trova peraltro il suo fondamento nel principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e costituisce un «elemento essenziale dello Stato di diritto» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000), che non puo' essere leso neppure da norme di legge che incidano irragionevolmente su situazioni gia' in precedenza regolate.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale: accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' delle impugnate note - e degli atti dalle stesse presupposti nonche' di quelli, eventuali, alle medesime correlati - in quanto lesive della potesta' legislativa regionale e del principio di leale cooperazione; pronunciare in conseguenza l'annullamento degli atti censurati. Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 205 del 20 maggio 2005); 2) copia della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/3.0/L25079 del 31 marzo 2005; 3) copia della nota del Presidente del Consiglio notarile di Palermo, prot. n. 352 del 4 aprile 2005; 4) copia della nota della medesima Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/30927 del 21 aprile 2005; 5) copia della nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, prot. n. 8191 del 19 maggio 2003; 6) copia della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2003/53094 del 10 giugno 2003; 7) copia della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. 2002/34022 del 12 aprile 2002; 8) copia della nota dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/3016 del 14 gennaio 2005; 9) copia della nota della Regione siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, prot. n. 4863 del 10 febbraio 2005. Palermo, addi' 30 maggio 2005 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia 05C0692