N. 276 SENTENZA 4 - 12 luglio 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Lavori socialmente utili - Benefici previsti dal d.lgs n. 468 del 1997 - Applicazione ai lavoratori che abbiano maturato dodici mesi di attivita' tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - Lavoratori tardivamente immessi al lavoro per motivi indipendenti dalla loro volonta' - Esclusione dal beneficio - Denunciata irragionevolezza, lesione del principio di eguaglianza, ingiustificata privazione del trattamento previdenziale - Non fondatezza della questione. - Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6; d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.29 del 20-7-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso dalla Corte di appello di Torino, con ordinanza del 6 giugno 2003, nel procedimento civile vertente tra comune di Torino e A. L. ed altri, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti l'atto di costituzione di B. G. ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il giudice relatore Francesco Amirante; Uditi l'avvocato Sergio Vacirca per B. G. ed altri e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Torino, adita dal comune di quella citta' con impugnazione avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva accertato il diritto di alcuni lavoratori ad essere inseriti tra i lavoratori socialmente utili cui spettavano il regime transitorio ed i connessi benefici previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144). Il remittente premette in diritto che il comma 6 dell'art. 45 citato stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997 si applicano ai lavoratori socialmente utili «che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999», mentre il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2000 prescrive che le disposizioni del decreto stesso «si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma l, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999». In fatto il remittente espone che i lavoratori in causa erano stati impiegati in progetti approvati nel corso del 1998 ma che, per ritardi di organi pubblici o di enti utilizzatori e comunque per motivi indipendenti dalla loro volonta', erano stati effettivamente immessi al lavoro successivamente al 15 gennaio 1999 e non avevano quindi potuto maturare l'anzianita' prescritta. Il remittente rileva altresi' che, attesa la chiara lettera della disposizione censurata, non puo' essere condivisa l'interpretazione del giudice di primo grado, secondo la quale la normativa deve essere interpretata nel senso che i dodici mesi di attivita' devono essere maturati nell'ambito di un progetto approvato entro il 31 dicembre 1999, ancorche' l'attivita' dei lavoratori sia andata oltre tale data. Per quanto concerne la non manifesta infondatezza, il remittente sostiene che, tenuto conto della duplice considerazione che il rapporto inerente allo svolgimento delle attivita' socialmente utili non e' rapporto di lavoro in senso proprio e che l'assegno viene corrisposto anche per i periodi di mera formazione e non di lavoro, e' irragionevole escludere dal trattamento in questione coloro che, per fatti non da loro dipendenti, non avevano potuto maturare i dodici mesi di attivita' prescritti entro il 31 dicembre 1999. Di cio', sia pure in limitata misura, si erano resi conto il comune di Torino e la Commissione regionale per l'impiego i quali avevano ritenuto meritevoli del trattamento in oggetto i lavoratori che avevano completato i dodici mesi di attivita' entro il 15 gennaio 2000, in quanto entro il 31 dicembre 1999 avevano maturato undici mesi e poco piu' della meta' del dodicesimo. Il remittente espone altresi' che la questione limitata all'illegittimita' dell'art. 45, comma 6, citato, era stata sollevata in altro analogo procedimento e che questa Corte, con l'ordinanza n. 40 del 2003, l'aveva dichiarata inammissibile, sul rilievo che il remittente non aveva tenuto in alcun conto il decreto n. 81 del 2000. A tal proposito, la Corte torinese osserva che l'art. 2, comma 1, del suindicato decreto adotta una formula analoga a quella dell'art. 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999. Da cio', da un lato, si trae la conclusione che il decreto medesimo in sostanza nulla ha innovato sulla rilevanza della questione, dall'altro il sospetto di illegittimita' viene esteso alla citata disposizione del decreto legislativo. 2. - Si sono costituite alcune delle parti private le quali in via principale sostengono l'interpretazione della norma adottata dal giudice di primo grado del giudizio a quo; in subordine aderiscono alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. L'Avvocatura osserva che, in materia previdenziale, rientra nella discrezionalita' del legislatore dettare una disciplina che tenga conto anche del tempo, perche' il fluire di questo di per se' puo' essere elemento di diversificazione e soggiunge che l'ordinanza denuncia meri inconvenienti che si sono verificati nell'applicazione della normativa censurata. Considerato in diritto 1. - La Corte d'appello di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144). Secondo la Corte remittente e' irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza l'attribuzione di determinati benefici e di una situazione cui si connettono vantaggi a soggetti che abbiano maturato un'anzianita' in lavori socialmente utili eseguiti in un certo periodo (nella specie, dodici mesi di anzianita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999), senza tenere conto dell'effettivo momento in cui, in linea di fatto, i progetti stessi hanno iniziato il loro svolgimento. Cio' comporta la conseguenza che in alcuni casi, come in quello delle parti del giudizio a quo, sono stati esclusi dai benefici lavoratori ai quali, a causa dell'epoca effettiva d'inizio di attuazione dei progetti stessi e quindi per accadimenti indipendenti dalla loro volonta', non era stato possibile maturare l'anzianita' richiesta. Ulteriore conseguenza e' la privazione del trattamento previdenziale prescritto dall'art. 38 della Costituzione. La motivazione sulla rilevanza fornita dal giudice remittente non e' implausibile, sicche' la questione e' ammissibile. 2. - Nel merito, essa e' infondata. Nella giurisprudenza della Corte e' ricorrente l'affermazione del principio che il succedersi nel tempo di fatti ed atti puo' di per se' rendere legittima l'applicazione di una determinata disciplina rispetto ad altra e cio' anche con particolare riguardo alla valutazione di anzianita' pregresse (cfr. la recente sentenza n. 430 del 2004 ed altre in essa citate). In specie, poi, l'elemento temporale puo' essere legittimo criterio di discrimine se esso intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della disciplina attinente ad una determinata materia (cfr. ordinanza n. 190 del 2003). Cio' e' quanto si verifica nel caso in esame, perche' le disposizioni censurate rientrano in una piu' ampia normativa, in parte conseguente al passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni (cfr. ordinanza n. 40 del 2003). Si osserva, percio', che le diseguaglianze denunciate non derivano dalla formulazione delle norme impugnate, bensi' da evenienze connesse alla loro concreta applicazione e finiscono quindi per sostanziarsi in inconvenienti di mero fatto irrilevanti ai fini dello scrutinio di costituzionalita' (cfr., tra le piu' recenti, ordinanza n. 155 del 2005, sentenza n. 430 del 2004, ordinanze n. 349 e n. 173 del 2003 e sentenza n. 98 del 2003). Si deve infine considerare, con riguardo alle norme censurate, la non pertinenza dell'evocazione del parametro dell'art. 38 Cost., dal momento che la violazione dei diritti da questo garantiti non deriva dal mancato godimento dei benefici e in genere della situazione di favore in oggetto, bensi' potrebbe conseguire dall'eventuale inadeguatezza del trattamento di base spettante, una volta stabilita l'inapplicabilita' della disciplina censurata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 12 luglio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0761