N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2005
Ordinanza emessa il 28 aprile 2005 dal giudice di pace di Palermo nel procedimento civile vertente tra Ganci Francesco contro Prefetto di Palermo Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Contestazione immediata al trasgressore - Necessaria notifica del verbale all'obbligato in solido - Mancata previsione - Disparita' di trattamento fra trasgressore ed obbligato in solido quanto alla possibilita' di tutelare i rispettivi diritti - Compressione del diritto di difesa del proprietario del veicolo. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 200 e 201. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.29 del 20-7-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva; Ritenuto che la mancata notifica del verbale d'accertamento anche all'obbligato in solido, odierno ricorrente, determina l'impossibilita' per quest'ultimo a venire a conoscenza, immediatamente, del fatto contestato e, quindi, potere esercitare il proprio diritto di difesa nelle varie fasi del procedimento d'opposizione; Cio' premesso, questo giudice, ritiene non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dal ricorrente relativa agli articoli 200 e 201 c.d.s. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in caso di contestazione immediata al trasgressore, anche la necessaria notifica all'obbligato in solido; Le predette norme del c.d.s. (articoli 200 e 201) violerebbero il dettato della Carta costituzionale sancito agli artt. 3 e 24, non ponendo, i soggetti obbligati in solido alla sanzione amministrativa, in parita' di trattamento e nelle stesse possibilita' di tutelare i propri diritti e gli interessi legittimi, del conducente-trasgressore. Invero, nella fattispecie, la mancata notifica del verbale d'accertamento di violazione al C.d.S. al proprietario del mezzo, che dalla legge e' obbligato in solido con il trasgressore materiale, determina la mancata possibilita' per costui di esercitare il proprio diritto di difesa ponendo in posizione diversa il conducente-trasgressore e il proprietario del mezzo e in cio' violando, come si e' detto, l'art. 24 della Carta fondamentale.
P. Q. M. Sospende il giudizio, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci in ordine all'elevata eccezione d'incostituzionalita' e conseguentemente dispone che gli atti vengano inviati alla Corte costituzionale ed alle altre Autorita' come per legge. Palermo, addi' 26 aprile 2005 Il giudice di pace: Bonfiglio 05C0763