N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2005

Ordinanza emessa il 28 aprile 2005 dal giudice di pace di Palermo nel
procedimento  civile  vertente tra Ganci Francesco contro Prefetto di
Palermo

Circolazione   stradale   -  Infrazioni  al  codice  della  strada  -
  Contestazione  immediata  al trasgressore - Necessaria notifica del
  verbale  all'obbligato  in solido - Mancata previsione - Disparita'
  di  trattamento fra trasgressore ed obbligato in solido quanto alla
  possibilita'  di  tutelare  i rispettivi diritti - Compressione del
  diritto di difesa del proprietario del veicolo.
- Codice  della  strada  (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 200 e
  201.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.29 del 20-7-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva;
    Ritenuto che la mancata notifica del verbale d'accertamento anche
all'obbligato    in    solido,    odierno    ricorrente,    determina
l'impossibilita'    per   quest'ultimo   a   venire   a   conoscenza,
immediatamente,  del fatto contestato e, quindi, potere esercitare il
proprio   diritto   di  difesa  nelle  varie  fasi  del  procedimento
d'opposizione;
    Cio'   premesso,   questo  giudice,  ritiene  non  manifestamente
infondata  l'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dal ricorrente
relativa  agli articoli 200 e 201 c.d.s. in relazione agli articoli 3
e  24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in caso di
contestazione immediata al trasgressore, anche la necessaria notifica
all'obbligato in solido;
    Le predette norme del c.d.s. (articoli 200 e 201) violerebbero il
dettato  della  Carta  costituzionale  sancito agli artt. 3 e 24, non
ponendo, i soggetti obbligati in solido alla sanzione amministrativa,
in  parita'  di trattamento e nelle stesse possibilita' di tutelare i
propri     diritti     e     gli     interessi     legittimi,     del
conducente-trasgressore.
    Invero,  nella  fattispecie,  la  mancata  notifica  del  verbale
d'accertamento di violazione al C.d.S. al proprietario del mezzo, che
dalla  legge  e'  obbligato  in solido con il trasgressore materiale,
determina la mancata possibilita' per costui di esercitare il proprio
diritto    di    difesa    ponendo    in    posizione    diversa   il
conducente-trasgressore  e  il  proprietario  del  mezzo  e  in  cio'
violando, come si e' detto, l'art. 24 della Carta fondamentale.
                              P. Q. M.
    Sospende  il  giudizio,  in attesa che la Corte costituzionale si
pronunci  in  ordine  all'elevata  eccezione  d'incostituzionalita' e
conseguentemente  dispone  che  gli  atti  vengano inviati alla Corte
costituzionale ed alle altre Autorita' come per legge.
        Palermo, addi' 26 aprile 2005
                    Il giudice di pace: Bonfiglio
05C0763