N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005

Ordinanza emessa il 7 febbraio 2005 dal tribunale di Torre Annunziata
sul   ricorso   proposto   da   Sorrentino   Clelia  contro  Societa'
Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Riscossione
  coattiva  mediante  ruoli  -  Ingiustificata  previsione  di titolo
  esecutivo  senza  preventiva delibazione dell'autorita' giudiziaria
  sulla fondatezza della pretesa creditoria - Violazione dei principi
  del giusto processo.
- Decreto legislativo 26 febbraio 1992, n. 46, art. 24.
- Costituzione, art. 111, secondo comma.
(GU n.29 del 20-7-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    In  relazione  alla  causa iscritta al numero 1448/2001 del Ruolo
generale   previdenza,   vertente   tra  Sorrentino  Clelia,  nata  a
Poggiomarino il 22 luglio 1968, elettivamente domiciliata in Gragnano
(Napoli)   alla   via   S.   Sebastiano   n. 1,   presso   lo  studio
dell'avv. Ferdinando   Grammegna   che   la  rappresenta  e  difende,
opponente,  e  Societa'  di  Cartolarizzazione  dei  crediti I.N.P.S.
(S.C.C.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede
in Roma alla via Gianbattista Vico n. 9, rappresentata e difesa dagli
avvocati  Paolo  Paolucci  e  Vincenzo  Di  Maio,  nonche' l'INPS, in
persona   del   Presidente   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli avvocati Paolo Paolucci e Vincenzo Di
Maio,  con  cui  elettivamente  domicilia in Castellammare di Stabia,
alla  via  Raiola  n. 56,  presso  la  sede I.N.P.S. opposti; nonche'
Concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia
di  Napoli  -  Commissario  governativo  Banco  di Napoli S.p.A. - in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la
carica in Napoli, alla via Nazario Sauro n. 17, convenuto contumace.

                            O s s e r v a

    Nell'ambito    del   presente   giudizio,   avente   ad   oggetto
l'opposizione   a   cartella   di   pagamento   concernente   crediti
previdenziali,  il procuratore della parte opponente ha sollevato una
serie   di   eccezioni   preliminari   relative   alla   legittimita'
costituzionale   di   alcune   norme   relative  al  procedimento  di
riscossione   coattiva  dei  crediti  degli  Enti  previdenziali;  in
particolare,  il  predetto  procuratore  ha  dedotto l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 24,  comma 5, del decreto legislativo n. 46
del 26 febbraio 1999.
    Tra  le  varie  questioni  prospettate  dal difensore della parte
opponente,  ad  avviso dello scrivente, una in particolare appare non
manifestamente infondata e meritevole di un intervento chiarificatore
da parte della Corte Costituzionale.
    Lo  scrivente  intende  riferirsi  alla possibilita' che l'intero
art. 24  del  decreto  legislativo  succitato  sia  in  contrasto con
l'art. 111,  secondo  comma, della Costituzione, cosi' come novellato
dalla  legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, norma che prevede
che  «ogni  processo  si  svolge  nel contradditorio tra le parti, in
condizioni di parita', davanti a un giudice terzo e imparziale».
    Si  osserva, infatti, che l'art. 24 decreto legislativo n. 46 del
26  febbraio  1999 attribuisce agli Enti previdenziali, tra cui e' da
annoverare  l'I.N.P.S.,  parte  del  presente  giudizio, il potere di
riscuotere  i  propri  crediti attraverso un titolo (il ruolo, da cui
scaturisce  la successiva cartella di pagamento) che si forma prima e
al  di  fuori  del  giudizio,  e  in  forza del quale l'istituto puo'
conseguire  il  soddisfacimento  della  pretesa  a prescindere da una
verifica  in sede giurisdizionale della sua fondatezza, ed anzi anche
quando essa sia stata contestata.
    La possibilita', riconosciuta al debitore dal gia' citato comma 5
dell'art. 24, di «proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine   di   quaranta  giorni  dalla  notifica  della  cartella  di
pagamento»  impedisce  che  la  disposizione di legge in parola possa
essere  in  contrasto  con  l'art. 24  Cost.,  ma  e'  anche vero che
probabilmente  le  posizioni da cui le parti iniziano il giudizio che
si  va  a  instaurare non sono di assoluta parita', cosi' come invece
richiederebbe il novellato art. 111 Cost.
    Detto  giudizio, infatti, inizia con un soggetto (con riferimento
al  caso  di  specie,  l'I.N.P.S.,  che non e' certamente un semplice
«operatore  economico  al  pari  di  altri»,  come  l'ha  definito il
procuratore  dell'opponente  nel  proprio ricorso, ma e' comunque una
parte processuale come lo e' un qualsiasi cittadino) il quale dispone
gia'  di un titolo esecutivo, formato al di fuori di qualsiasi vaglio
giurisdizionale,  di cui il giudice puo' sospendere l'esecuzione solo
per  «gravi  motivi»  (cfr. art. 24 decreto legislativo n. 46/1999) e
che  e'  di  per  se' idoneo a permettere l'integrale soddisfacimento
della  pretesa creditoria anche prima che ne sia stata dichiarata con
sentenza la fondatezza.
    Questo  giudicante  non ignora le precedenti pronunzie con cui la
Corte  costituzionale  ha dichiarato legittime le norme relative alla
riscossione   coattiva  mediante  ruoli,  evidenziando  il  carattere
primario  dell'attivita' di recupero dei crediti dello Stato (e degli
Enti  pubblici  in  generale)  attraverso  un  sistema  celere  ed al
contempo incisivo, diretto a salvaguardare e tutelare i crediti delle
pubbliche   amministrazioni;  si  chiede,  tuttavia,  se  un  modello
processuale   come   quello   delineato   dall'art. 24   del  decreto
legislativo  46/1999  sia  compatibile  con  i  principi  del  giusto
processo   introdotti   dal   novellato  art. 111  Cost.,  attesa  la
significativa posizione di squilibrio da cui le parti fanno valere le
rispettive pretese.
    E',  inoltre,  ben presente allo scrivente l'esistenza nel nostro
ordinamento di altre ipotesi in cui un titolo esecutivo viene formato
prima  dell'eventuale  processo  e  al  fuori  di qualsiasi controllo
giurisdizionale, come avviene, ad esempio, nel caso della cambiale.
    In  tali  ipotesi,  tuttavia,  alla  base  del  titolo  esecutivo
stragiudiziale  vi e' un accordo tra creditore e debitore, mentre nel
caso  della  riscossione  mediante ruoli dei crediti previdenziali la
formazione  del  titolo  avviene  in  forza  di  un  atto di imperio,
unilaterale,  di un soggetto che nell'ambito del processo e' parte al
pari di qualsiasi cittadino.
    Va  altresi'  sottolineata  la differenza esistente tra l'attuale
procedimento  di  riscossione  dei  crediti  previdenziali  e  quello
risultante  dalla  normativa  precedentemente vigente, e segnatamente
dagli  artt. 444, 633 e segg., 642 c.p.c., nonche' dall'art. 1, comma
13, legge n. 11/1986.
    Infatti,  anche  se  l'Istituto  di  previdenza  poteva  ottenere
l'emanazione  di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ex
artt. 642 c.p.c. e 1, comma 13, legge 31 gennaio 1986 n. 11, comunque
la  sua  pretesa creditotia non era sottratta al vaglio preventivo da
parte  del  giudice,  sia  pure  nei limiti della cognizione sommaria
propria  del  procedimento  monitorio,  con conseguente aumento delle
garanzie del cittadino contribuente.
    Pertanto,  prima  della riforma attuata dall'Esecutivo sulla base
della  delega  conferitagli con la legge n. 337/1998, vi era comunque
l'emanazione  di un provvedimento del giudice, emesso inaudita altera
parte,   ma  in  relazione  al  quale  poteva  essere  instaurato  un
contraddittorio differito.
    Nel sistema attualmente vigente, cosi' come delineato dal decreto
legislativo   46/1999   (nonche'  dai  decreti  legislativi  37/1999,
112/1999  e 326/1999, parimenti emanati in attuazione della delega di
cui  sopra),  l'Istituto  previdenziale  dispone immediatamente di un
titolo  esecutivo che si forma completamente al di fuori di qualsiasi
intervento  del  giudice,  mentre  e'  onere  del  cittadino proporre
ricorso giurisdizionale avverso tale titolo, nel ristretto termine di
40  giorni  (previsto,  secondo  l'orientamento prevalente, a pena di
decadenza),  sulla  base delle sole, sintetiche indicazioni contenute
nella  cartella  di  pagamento, senza potersi giovare, per contestare
pretesa  creditoria  dell'Istituto,  della  documentazione depositata
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo (come invece poteva fare
prima  della  riforma),  e rischiando, per l'incompletezza dei dati a
sua  disposizione,  di incorrere nelle rigide preclusioni e decadenze
previste  dagli artt. 442 e segg. c.p.c., che richiamano la normativa
dettata per le controversie individuali di lavoro.
    Vi  e',  pertanto,  il  fondato dubbio che il modello processuale
previsto  dall'art. 24  decreto  legislativo  46/1999 non assicuri la
parita' tra le parti, quanto meno nella fase iniziale del giudizio, e
che  tale  squilibrio iniziale possa ripercuotersi significativamente
anche   sull'andamento   complessivo  del  processo,  condizionandone
l'esito a tutto vantaggio dell'Istituto previdenziale.
    Si  osserva altresi' che la questione di cui sopra ha un'indubbia
rilevanza nel processo de quo, atteso che l'eventuale declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  del  citato art. 24 determinerebbe la
caducazione  del  titolo  attraverso  cui  l'I.N.P.S.  ha azionato la
propria pretesa.
    Infatti,   venendo  meno  la  norma  attributiva  del  potere  di
procedete   alla   riscossione  coattiva  dei  crediti  previdenziali
mediante iscrizione a ruolo, la cartella esattoriale emessa proprio a
seguito  di  tale  iscrizione e oggetto dell'opposizione proposta non
potrebbe conservare alcuna validita' ed efficacia.
    Per  tutte le suesposte considerazioni, questo giudice ritiene di
dover  sospendere  il  presente processo, ai sensi dell'art. 23 legge
n. 87/1953,  e  di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale
perche'  valuti  la  questione  sollevata  con la presente ordinanza,
avente   ad   oggetto   la  possibile  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 per contrasto
con  l'art. 111,  secondo  comma,  Cost.,  cosi' come novellato dalla
legge   costituzionale  23  novembre  1999,  n. 2,  ritenendosi  tale
questione   rilevante  nel  giudizio  de  quo  e  non  manifestamente
infondata.
                              P. Q. M.
      1) Solleva   la   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 24  del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, per
possibile    contrasto   con   l'art. 111,   secondo   comma,   della
Costituzione,  cosi'  come  novellato  dalla  legge costituzionale 23
novembre  1999,  n. 2,  ritenuta  la suddetta questione rilevante nel
presente giudizio e non manifestamente infondata;
      2) Dispone,  a norma dell'art. 23 legge n. 87/1953, l'immediata
trasmissione   degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo
conseguentemente il presente giudizio.
    Manda   alla  cancelleria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Torre Annunziata, addi' 31 gennaio 2005
                    Il giudice del lavoro: Rocco
05C0771