N. 362 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 7 febbraio 2005 dal tribunale di Torre Annunziata sul ricorso proposto da Viesti Maria Vergine contro Societa' Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) ed altri Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Riscossione coattiva mediante ruoli - Ingiustificata previsione di titolo esecutivo senza preventiva delibazione dell'autorita' giudiziaria sulla fondatezza della pretesa creditoria - Violazione dei principi del giusto processo. - Decreto legislativo 26 febbraio 1992, n. 46, art. 24. - Costituzione, art. 111, secondo comma.(GU n.29 del 20-7-2005 )
IL TRIBUNALE In relazione alla causa iscritta al numero 4064/2003 del Ruolo Generale Previdenza, vertente tra Viesti Maria Vergine, residente in Gragnano alla Via Torricelli n. 4, elett. te domiciiata in Gragnano (NA) alla Via S. Sebastiano n. 1, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Grammegna che la rappresenta e difende, opponente, e, Societa' di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Gianbattista Vico n. 9, rappresenta e difesa dagli Avv.ti Manlio Galeano e Vincenzo Di Maio, nonche' l'I.N.P.S. in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv. Paolo Paolucci e Vincenzo Di Maio, con cui elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla via Raiola n. 56, presso la sede I.N.P.S., opposti, nonche' Concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Napoli, Esaban S.p.A. in persona dei suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Napoli, alla via Nazario Sauro n. 17, convenuto contumace; O s s e r v a Nell' ambito del presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento concernente crediti previdenziali, il procuratore della parte opponente ha sollevato una serie di eccezioni preliminari relative alla legittimita' costituzionale di alcune norme relative al procedimento di riscossione coattiva dei crediti degli Enti previdenziali; in particolare, il predetto procuratore ha dedotto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 26/2/1999 Tra le varie questioni prospettate dal difensore della parte opponente, ad avviso dello scrivente, una in particolare appare non manifestamente infondata e meritevole di un intervento chiarificatore da parte della Corte costituzionale. Lo scrivente intende riferirsi alla possibilita' che l'intero art 24 del d.lgs. succitato sia in contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione cosi' come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, norma che prevede che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', davanti a un giudice terzo e imparziale». Si osserva, infatti, che l'art. 24 d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 attribuisce agli enti previdenziali, tra cui e' da annoverare l'I.N.P.S., parte del presente giudizio, il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo, da cui scaturisce la successiva cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio, e in forza del quale l'istituto puo' conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, ed anzi anche quando essa sia stata contestata. La possibilita', riconosciuta al debitore dal gia' citato quinto comma dell'art. 24 di «proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento» impedisce che la disposizione di legge in parola possa essere in contrasto con l'art. 24 Cost., ma e' anche vero che probabilmente le posizioni da cui le parti iniziano il giudizio che si va a instaurare non sono di assoluta parita', cosi' come invece richiederebbe il novellato art. 111 Cost. Detto giudizio, infatti, inizia con un soggetto (con riferimento al caso ai specie, l'I.N.P.S., che non e' certamente un semplice «operatore economico al pari di altri», come l'ha definito il procuratore dell'opponente nel proprio ricorso, ma e' comunque una parte processuale come lo e' un qualsiasi cittadino) il quale dispone gia' di un titolo esecutivo, formato al di fuori di qualsiasi vaglio giurisdizionale, di cui il giudice puo' sospendere l'esecuzione solo per «gavi motivi» (cfr. art. 24, d.lgs n. 46/1999) e che e' di per se' idoneo a permettere l'integrale soddisfacimento della pretesa creditoria anche prima che ne sia stata dichiarata con sentenza la fondatezza. Questo giudicante non ignora le precedenti pronunzie con cui la Corte costituzionale ha dichiarato legittime le norme relative alla riscossione coattiva mediante ruoli, evidenzziando il carattere primario dell'attivita' di recupero dei crediti dello Stato (e degli Enti pubblici in generale) attraverso un sistema celere ed al contempo incisivo diretto a salvaguardare e tutelare i crediti delle pubbliche amministrazioni; si chiede, tuttavia, se un modello processuale come quello delineato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 sia compatibile con i principi del giusto processo introdotti dal novellato art. 111 Cost., attesa la significativa posizione di squilibrio da cui le parti fanno valere le rispettive pretese. E', inoltre, ben presente allo scrivente l'esistenza nel nostro ordinamento di altre ipotesi in cui un titolo esecutivo viene formato prima dell'eventuale processo e al fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale, come avviene, ad esempio, nel caso della cambiale. In tali ipotesi, tuttavia, alla base del titolo esecutivo stragiudiziale vi e' un accordo tra creditore e debitore, mentre nel caso della riscossione mediante ruoli dei crediti previdenziali la formazione del titolo avviene in forza di un atto di imperio, unilaterale, di un soggetto che nell'ambito del processo e' parte al pari di qualsiasi cittadino. Va altresi' sottolineata la differenza esistente tra l'attuale procedimento di riscossione dei crediti previdenziali e quello risultante dalla normativa precedentemente vigente, e segnatamente dagli artt. 444, 633 e segg., 642 c.p.c., nonche' dall'art. 1, comma 13, legge n. 11/1986. Infatti, anche se l'istituto di previdenza poteva ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 c.p.c. e 1, comma 13, legge 31 gennaio 1986 n. 11, comunque la sua pretesa creditoria non era sottratta al vaglio preventivo da parte del giudice, sia pure nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento monitorio, con conseguente aumento delle garanzie del cittadino contribuente. Pertanto, prima della riforma attuata dall'Esecutivo sulla base della delega conferitagli con la legge nn. 337/1998 vi era comunque l'emanazione di un provvedimento del giudice, emesso inaudita altera parte, ma ri relazione ai quale poteva essere instaurato un contraddittorio differito. Nei sistema attualmente vigente, cosi' come delineato dal d.lgs. 46/1999 (nonche' dai decreti legisiativi 37/1999, 112/1999 e 326/1999, parimenti emanati in attuazione della delega di cui sopra), l'Istituto previdenziale dispone immediatamente di un titolo esecutivo che si forma completamente al di fuori di qualsiasi intervento del giudice, mentre e' onere del cittadino proporre ricorso giurisdizionale avverso tale titolo, nel ristretto termine di quaranta giorni (previsto, secondo l'orientamento prevalente, a pena di decadenza), sulla base delle sole, sintetiche indicazioni contenute nella cartella di pagamento, senza potersi giovare, per contestare la pretesa creditoria dell'istituto, della documentazione depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo (come invece poteva fare prima della riforma), e rischiando, per l'incompletezza dei dati a sua disposizione, di incorrere nelle rigide preclusioni e decadenze previste dagli artt. 442 e segg. c.p.c., che richiamano la normativa dettata per le controversie individuali di lavoro. Vi e', pertanto, il fondato dubbio che il modello processuale previsto dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999 non assicuri la parita' tra le parti, quanto meno nella fase iniziale del giudizio, e che tale squilibrio iniziale possa ripercuotersi significativamente anche sull'andamento complessivo del processo, condizionandone l'esito a tutto vantaggio dell'istituto previdenziale. Si osserva altresi' che la questione di cui sopra ha un'indubbia rilevanza nel processo de quo, atteso che l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale del citato art. 24 determinerebbe la caducazione del titolo attraverso cui l'I.N.P.S. ha azionato la propria pretesa. Infatti, venendo meno la norma attributiva del potere di procedere alla riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo, la cartella esattoriale emessa proprio a seguito di tale iscrizione e oggetto dell'opposizione proposta non potrebbe conservare alcuna validita' ed efficacia. Per tutte le suesposte considerazioni, questo giudice ritiene di dover sospendere il presente processo ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953, e di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' valuti la questione sollevata con la presente ordinanza, avente ad oggetto la possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., cosi' come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ritenendosi tale questione rilevante nel giudizio de quo e non manifestamente infondata.
P. Q. M. 1) Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, per possibile contrasto con l'art. 111, 2 comma della Costituzione, cosi' come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ritenuta la suddetta questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata; 2) Dispone, a norma dell'art. 23, legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo conseguentemente il presente giudizio. Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torre Annunziata, addi' 31 gennaio 2005 Il giudice del lavoro: Rocco 05C0777