N. 279 SENTENZA 7 - 15 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia - Applicabilita' alle
  Regioni  a  statuto speciale della clausola di piu' ampia autonomia
  di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
  -  Eccezione  di  inammissibilita'  -  Asserita  impossibilita'  di
  reagire  con  autonomo  ricorso  alla  eventuale  violazione  delle
  maggiori  autonomie  potendo  giovarsi,  solo  di  riflesso,  delle
  eventuali   iniziative  delle  Regioni  ordinarie  -  Esclusione  -
  Ammissibilita' del ricorso.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1  della  legge  28 marzo  2003, n. 53 - Previsione della
  promozione da parte di uffici periferici statali (uffici scolastici
  regionali)  di  appositi  accordi  con  i  competenti  uffici delle
  Regioni  e degli enti locali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna
  -  Denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza legislativa
  concorrente  regionale  in  materia  di  istruzione con conseguente
  indebita riserva di funzioni amministrative in favore dello Stato -
  Esclusione  -  Attivita'  di  carattere collaborativo riconducibile
  alla   materia   «norme   generali  sull'istruzione»  di  esclusiva
  spettanza statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1   della   legge   28 marzo  2003,  n. 53  -  Fissazione
  dell'orario  annuo  delle  lezioni  della  scuola  primaria e della
  scuola  secondaria  di primo grado - Previsione dell'orario annuale
  delle   ulteriori   attivita'   educative   e   didattiche  rimesse
  all'organizzazione  delle istituzioni scolastiche - Definizione del
  tempo  dedicato  alla mensa e al dopo mensa - Ricorsi delle Regioni
  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia Giulia - Denunciata fissazione in
  modo  rigido  di  tali orari attraverso norme di dettaglio, che non
  consentono  alcun  margine  di intervento di competenza regionale -
  Esclusione  -  Possibilita'  per  le Regioni di incrementare, senza
  oneri  per lo Stato, le quote orario di rispettiva competenza - Non
  fondatezza della questione.
- D.Lgs.  19 febbraio 2004, n. 59, art. 7, commi 1, 2, primo periodo,
  e  4,  primo  periodo,  e  art. 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4,
  primo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1  della  legge  28 marzo  2003,  n. 53  - Svolgimento di
  attivita'  e di insegnamenti opzionali che richiedono una specifica
  professionalita'  non  riconducibile  al  profilo professionale dei
  docenti  della  scuola  primaria  o  secondaria  - Previsione della
  stipulazione da parte delle istituzioni scolastiche di contratti di
  prestazione  d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con
  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica -
  Ricorsi  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia Giulia -
  Asserita   indebita  adozione  di  disposizioni  di  dettaglio  con
  conseguente   lesione   della   autonomia  delle  Regioni  e  delle
  istituzioni  scolastiche  nonche' violazione del principio di leale
  collaborazione  per  la  mancata  previsione  di  una intesa con la
  Conferenza   unificata   -   Esclusione  -  Riconducibilita'  delle
  disposizioni     impugnate    alla    materia    «norme    generali
  sull'istruzione» - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 7, comma 4, secondo periodo, e
  art. 10, comma 4, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Disciplina della
  figura  del  «tutor»,  docente  in possesso di specifica formazione
  che,  in  costante  rapporto  con  le famiglie e con il territorio,
  svolge  funzioni  di  orientamento  nella  scelta  delle  attivita'
  facoltative,  di  «tutorato»  degli allievi, di coordinamento delle
  attivita'   educative   e   didattiche   -  Ricorsi  delle  Regioni
  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia  -  Denunciata violazione
  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia  di istruzione
  mediante  l'adozione  di  una disciplina analitica e di dettaglio -
  Esclusione  -  Riconducibilita'  delle  disposizioni  censurate  al
  rapporto  di  lavoro del personale statale, di competenza esclusiva
  statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 7, commi 5, secondo periodo, e
  6, e art. 10, comma 5, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
  possibilita' di iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che
  compiono  i  tre  anni  entro  il 30 aprile dell'anno scolastico di
  riferimento - Previsione nella legge delega di una fase transitoria
  di   sperimentazione   con   la   possibilita'   di   una  graduale
  anticipazione  dell'eta'  minima  per  l'iscrizione - Ricorsi delle
  Regioni   Emilia-Romagna   e  Friuli-Venezia  Giulia  -  Denunciata
  violazione  del  principio contenuto nella legge di delega circa la
  possibilita'  di  decidere  l'anticipazione dell'inizio alla scuola
  materna  solo  al  termine della sperimentazione nonche' violazione
  della  sfera  di  competenza  regionale  in materia di istruzione -
  Esclusione  - Disposizioni sorrette da esigenze unitarie espressive
  di  competenze  legislative  spettanti  allo Stato - Non fondatezza
  della questione.
- D.Lgs.  19 febbraio  2004,  n. 59,  art. 2,  comma 1,  12, comma 1,
  ultimo periodo, e art. 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
  possibilita'  di  una  anticipazione  della  iscrizione alla scuola
  primaria - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le
  anticipazioni   attribuita  al  Ministro  dell'istruzione,  sentita
  l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) - Ricorsi delle
  Regioni   Emilia-Romagna   e  Friuli-Venezia  Giulia  -  Denunciata
  violazione  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia di
  istruzione   -  Esclusione  -  Disposizioni  sorrette  da  esigenze
  unitarie espressive di competenze legislative dello Stato in ordine
  alla  fissazione  dell'eta'  minima  di  accesso  alle scuole - Non
  fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 12 e 13.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
  possibilita'  di  una  anticipazione  della  iscrizione alla scuola
  dell'infanzia  -  Disciplina  della  fase  di  sperimentazione  per
  modulare  le  anticipazioni  stabilita  con  decreto  del  Ministro
  dell'istruzione,   dell'Universita'   e   della   ricerca,  sentita
  l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) - Ricorsi delle
  Regioni   Emilia-Romagna   e   Friuli-Venezia   Giulia  -  Prevista
  partecipazione  consultiva  dell'ANCI  invece  che della Conferenza
  unificata   Stato-Regioni  -  Violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 12, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
  possibilita'  di  una  anticipazione  della  iscrizione alla scuola
  primaria - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le
  anticipazioni  stabilita  con decreto del Ministro dell'istruzione,
  dell'Universita'   e   della   ricerca   -  Ricorsi  delle  Regioni
  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia Giulia - Adozione del decreto del
  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo
  all'eventuale anticipazione delle iscrizioni alla scuola primaria -
  Mancata   previsione   del   parere   della   Conferenza  unificata
  Stato-Regioni  - Violazione del principio di leale collaborazione -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1  della  legge  28 marzo  2003,  n. 53  - Adozione, fino
  all'emanazione  del  regolamento  di cui all'art. 7, comma 1, legge
  n. 53/2003, dell'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo per
  la  scuola  dell'infanzia,  per  la scuola primaria e per la scuola
  secondaria  di  primo grado - Previsione di regolamento governativo
  anche  in  relazione agli orari e alle modalita' di valutazione dei
  crediti   scolastici  -  Ricorsi  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e
  Friuli-Venezia  Giulia  -  Denunciata  violazione  della  sfera  di
  competenza regionale; indebito uso del potere regolamentare nonche'
  violazione  del  principio  di  leale collaborazione - Esclusione -
  Riconducibilita'  dei  previsti regolamenti alla determinazione dei
  livelli  essenziali delle prestazioni dello Stato, rientranti nella
  competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 12, comma 2, 13, comma 3, 14,
  commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1  della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione, al fine
  di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno
  scolastico  2004-2005,  e  fino  alla  messa  a regime della scuola
  secondaria  di  primo  grado,  della conferma dell'assetto organico
  delle  scuole secondarie di primo grado come definito dall'art. 10,
  comma 4,  secondo  i  criteri  fissati  nel  d.P.R. 14 maggio 1982,
  n. 782   -   Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Denunciata
  violazione  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia di
  istruzione   -   Esclusione   -   Genericita'   della   censura   -
  Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1  della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione, ai fini
  dell'espletamento  dell'orario  di  servizio  obbligatorio,  che  i
  docenti  interessati  ad  una  diminuzione  dell'orario  attuale di
  cattedra,   vengano   utilizzati   per  la  finalita'  educativa  e
  didattiche individuate, rispettivamente, dall'art. 9 e dall'art. 10
  -  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  - Denunciata violazione
  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia  di istruzione
  mediante   adozione   di  normativa  analitica  e  di  dettaglio  -
  Esclusione   -   Disciplina   riconducibile   nella  organizzazione
  amministrativa  dello  Stato, rientrante nella competenza esclusiva
  statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione  pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
  scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
  dell'art. 1  della  legge  28 marzo  2003, n. 53 - Previsione della
  possibilita' di incremento di posti per le attivita' di tempo pieno
  e  di  tempo prolungato nell'ambito del personale docenti, mediante
  il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
  dell'economia,   di   cui   all'art. 22  -  Ricorso  della  Regione
  Emilia-Romagna  -  Denunciata  violazione della sfera di competenza
  regionale   in   materia  di  istruzione  -  Adozione  del  decreto
  interministeriale   senza  prevedere  il  parere  della  Conferenza
  unificata   Stato-Regioni  -  Violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 15, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(GU n.29 del 20-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3; 2,
comma 1; 7, commi 1, ultimo periodo, 2, 4, 5 e 6; 10, commi 1, 2, 4 e
5; 12, commi 1 e 2; 13, commi 1 e 3; 14, commi da 2 a 5; 15, comma 1,
secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  19 febbraio 2004, n. 59
(Definizione  delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo   2003,   n. 53),   promossi   con   ricorsi  delle  Regioni
Emilia-Romagna  e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 3 maggio 2004,
depositati  in  cancelleria  il  6  successivo ed iscritti ai n. 51 e
n. 52 del registro ricorsi 2004.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19 aprile  2005  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   le   Regioni
Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  l'avvocato  dello Stato
Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione
Emilia-Romagna   ha   proposto   in   via   principale  questione  di
legittimita'  costituzionale  di alcune norme del decreto legislativo
19 febbraio  2004,  n. 59  (Definizione delle norme generali relative
alla  scuola  dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1  della  legge  28 marzo  2003,  n. 53), lamentando la
violazione  degli  artt. 117,  commi  terzo  e  sesto,  e  118  della
Costituzione e del principio di leale collaborazione.
    Premette  la Regione ricorrente che, con l'art. 1, comma 1, della
legge  28 marzo  2003,  n. 53  (Delega  al Governo per la definizione
delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale), il
Parlamento  ha  delegato  il Governo ad «adottare, [...] nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province,
in   relazione   alle   competenze   conferite  ai  diversi  soggetti
istituzionali,  e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o
piu'  decreti  legislativi  per  la  definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di istruzione e formazione professionale».
    Stante  il  chiaro  riferimento  ai  titoli di competenza statale
esclusiva  di  cui  all'art. 117,  comma  secondo,  lettere m)  e n),
occorrerebbe  preliminarmente  distinguere - ad avviso della medesima
ricorrente   -  la  categoria  delle  «norme  generali»,  di  cui  al
richiamato art. 117, comma secondo, della Costituzione, da quella dei
«principi   fondamentali»   in   materia   di   istruzione,   di  cui
all'art. 117,   comma  terzo,  della  Costituzione,  individuando  le
richiamate   norme   generali   nelle   sole   «norme   basilari  per
l'ordinamento  dell'istruzione, cioe' quelle che disciplinano i cicli
e  la  loro  durata,  le  finalita', gli esami finali, la liberta' di
insegnamento e altri istituti di pari importanza».
    La  ricorrente si dice consapevole del fatto che questa Corte non
ha  sinora avuto modo di definire compiutamente il rapporto tra norme
generali  sull'istruzione,  di  competenza  esclusiva  dello Stato, e
principi  fondamentali,  destinati  ad  orientare  le regioni. Rileva
peraltro  che,  nella sentenza n. 13 del 2004, essa ha dato per certo
che    nell'ambito    della   legislazione   regionale   rientri   la
programmazione,   l'organizzazione   e   la   gestione  del  servizio
scolastico,  osservando  tra  l'altro che gia' il decreto legislativo
n. 112  del  1998  aveva  attribuito,  sia  pure  per delega, diverse
funzioni  alle  regioni  in  materia  di  «programmazione  e gestione
amministrativa del servizio scolastico».
    Tanto  premesso,  la  Regione  assume  che il decreto legislativo
n. 59  del  2004,  attuativo  della  legge  di delega n. 53 del 2003,
avrebbe  regolato  la  materia  non solo nelle sue norme generali, ma
anche negli aspetti di dettaglio, come se le regioni fossero prive di
qualsiasi  significativa competenza in materia di istruzione, e, dopo
una  breve sintesi del testo legislativo, passa ad esporre in maniera
specifica le proprie censure.
    1.1.  - L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo - secondo cui,
al fine di realizzare la continuita' educativa, costituente obiettivo
della   scuola   dell'infanzia,   gli   uffici  scolastici  regionali
promuovono  appositi  accordi con i competenti uffici delle regioni e
degli enti locali - si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, comma
terzo,  e  118  della  Costituzione,  in quanto assegna ad un ufficio
periferico statale (l'ufficio scolastico regionale) un vero e proprio
compito  amministrativo,  sia  pure  di  carattere  collaborativo, in
materia di competenza concorrente. Invoca al riguardo, la ricorrente,
il  precedente  rappresentato  dalla  sentenza n. 303 del 2003, nella
quale si e' chiarito che, nelle materie di competenza concorrente, lo
Stato  non  puo'  assegnare a se stesso le funzioni amministrative, a
meno  che  il  principio  di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della
Costituzione  non  imponga  di  accentrare  determinate  funzioni per
garantirne l'esercizio unitario. Ipotesi non ricorrente nella specie,
come   dimostrerebbe   il   fatto   che   l'organo   individuato   e'
un'amministrazione statale periferica e non centrale.
    1.2. - L'art. 7, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e
l'art. 10,  commi 1,  2,  primo  periodo,  e  4,  primo  periodo,  si
porrebbero   in   contrasto   con   l'art. 117,  comma  terzo,  della
Costituzione  stabilendo,  rispettivamente  per  la scuola primaria e
secondaria,  l'orario  annuale  delle  lezioni, ivi compreso il tempo
dedicato  alla mensa e al dopo mensa, in misura fissa, senza lasciare
alcun  margine  di discrezionalita' ne' alle regioni ne' alle scuole.
Ad avviso della ricorrente, la previsione di un orario annuale rigido
non  potrebbe  rientrare ne' tra le norme generali ne' tra i principi
fondamentali  in  materia di istruzione. Si tratterebbe dunque di una
previsione   di   dettaglio,   lesiva   della   competenza  regionale
concorrente.
    1.3.  -  Anche  l'art. 7,  comma 4, secondo periodo, e l'art. 10,
comma 4,  secondo  periodo,  sarebbero  disposizioni  di dettaglio in
materia  di  competenza  concorrente, come tali lesive dell'art. 117,
comma  terzo,  della Costituzione, in quanto regolano, senza lasciare
alcuno spazio alle regioni e alle scuole, la stipula dei contratti di
prestazione d'opera con gli esperti esterni, necessari per far fronte
alle  attivita'  educative  opzionali.  E se anche la definizione dei
titoli  richiesti agli esperti puo' considerarsi funzione sorretta da
esigenze  unitarie,  essa,  in  quanto attinente a materia regionale,
dovrebbe  comunque  essere  svolta - secondo i principi fissati dalla
sentenza  n. 303 del 2003 - previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-Regioni, configurandosi in difetto una lesione del principio di
leale collaborazione.
    1.4.  -  L'art. 7,  commi 5,  secondo  periodo, e 6, e l'art. 10,
comma 5,  secondo  periodo,  che  istituiscono la figura obbligatoria
dell'insegnante cosiddetta tutor e ne regolano puntualmente i compiti
e  finanche  la  quantita'  minima  di  ore d'insegnamento, sarebbero
ancora  norme  di dettaglio, in quanto la presenza di tale figura non
potrebbe essere considerata un principio fondamentale.
    1.5.  -  Gli artt. 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e 13,
comma 1,  secondo  periodo,  che  individuano l'eta' per l'iscrizione
alla  scuola  dell'infanzia ed alla scuola primaria, sarebbero a loro
volta lesivi degli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione e
del principio di leale collaborazione.
    La  legge  delega n. 53 del 2003 prevedeva - all'art. 2, comma 1,
lettera e),  ultimo  periodo,  e all'art. 7 - la possibilita', in via
sperimentale,  di un'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia,
fissando come termine finale della sperimentazione il 2006.
    Il  legislatore  delegato  ha  invece  irragionevolmente previsto
l'iscrizione  anticipata,  a regime (art. 2), senza attendere l'esito
della  sperimentazione,  con  cio'  eccedendo la delega e violando le
competenze   costituzionali   delle  regioni  in  materia  di  scuole
dell'infanzia,  in  quanto  l'anticipazione  e' prevista d'autorita',
senza  alcuna  possibilita'  per le regioni stesse di intervenire nel
relativo processo decisionale.
    Inoltre,  in riferimento alla fase di sperimentazione, l'art. 12,
comma 1,  ha  attribuito  la  competenza  a modulare le anticipazioni
dell'iscrizione     alla    scuola    dell'infanzia    al    Ministro
dell'istruzione, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI),   mentre  la  competenza  legislativa  ed  amministrativa  al
riguardo  dovrebbe  spettare  - secondo la ricorrente - alla regione,
tanto   piu'   che  la  norma  di  delega  collegava  l'anticipazione
dell'iscrizione all'introduzione di nuove modalita' organizzative.
    Considerazioni   analoghe   sono   svolte  riguardo  all'art. 13,
comma 1,    che   prevede   la   possibilita'   di   un'anticipazione
dell'iscrizione alla scuola primaria.
    In  ogni  caso,  quand'anche  dovesse  ravvisarsi  un'esigenza di
disciplina  unitaria  a  fondamento  delle  norme  in questione, esse
sarebbero  comunque  illegittime  per il mancato coinvolgimento delle
regioni.
    1.6.  -  Gli  artt. 12,  comma 2, 13, comma 3, e 14, commi 2 e 4,
sarebbero lesivi dell'art. 117, comma sesto, e del principio di leale
collaborazione per la previsione di un regolamento statale in materia
di competenza regionale concorrente.
    Irrilevante  - ad avviso della ricorrente - e' la circostanza che
tale  regolamento  sia  previsto dall'art. 7, comma 1, della legge di
delega   n. 53   del  2003,  essendo  pacifico  nella  giurisprudenza
costituzionale  che  gli  atti  legislativi sono impugnabili anche se
apparentemente confermativi di altre leggi.
    In  via  subordinata  le norme impugnate sarebbero illegittime in
quanto  il  richiamato  art. 7,  comma 1,  della legge n. 53 del 2003
prevede l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni solo per i
profili  indicati  alla lettera c) (definizione degli standard minimi
formativi,  richiesti  per  la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli
professionali),  e  non  anche  per  quanto  riguarda  gli orari e le
modalita'  di  valutazione  dei  crediti  scolastici,  per i quali si
imporrebbe  -  ad avviso della ricorrente - la previsione di adeguati
meccanismi collaborativi.
    1.7.  -  L'art. 14,  comma 3, sarebbe lesivo dell'art. 117, comma
terzo, della Costituzione, in quanto - confermando, sino alla messa a
regime  della  scuola  secondaria  di primo grado, l'assetto organico
derivante  dai  criteri  fissati  nel  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 782  del 1982 - conferirebbe forza di legge ad un atto
che  regola  minutamente l'organizzazione delle attivita' didattiche,
escludendo qualsiasi margine di scelta delle regioni e delle scuole.
    1.8.  -  L'art. 14, comma 5, che prevede l'utilizzo del personale
docente  interessato  ad una diminuzione dell'orario di cattedra, non
costituirebbe norma generale ne' principio fondamentale della materia
e sarebbe percio' in contrasto anch'esso con l'art. 117, comma terzo,
della Costituzione.
    1.9.  -  L'art. 15,  comma 1, secondo periodo, infine, prevede la
possibilita'  di  incrementi  di  posti nell'ambito dell'organico del
personale  docente, mediante il decreto del Ministro dell'istruzione,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia,  di  cui all'art. 22,
comma 2,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002).
    Anche  la  funzione  di  determinazione dell'organico - ad avviso
della Regione ricorrente - dovrebbe pero' essere trasferita, sia pure
con  la opportuna gradualita', alle regioni, e pertanto la norma, non
prevedendo  alcun  significativo coinvolgimento delle regioni stesse,
contrasterebbe  con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione e con
il principio di leale collaborazione.
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in
giudizio  per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di inammissibilita' o infondatezza del ricorso.
    Premette  il  Governo  che, in base ai principi enucleabili dalla
sentenza  di questa Corte n. 13 del 2004, si dovrebbe concludere che,
al  di  fuori  della programmazione e della gestione del servizio, se
l'intervento  dello Stato si svolge nella forma delle norme generali,
non  ci  sono  limiti  derivanti da competenze regionali. Quanto alle
singole censure, osserva quanto segue.
    2.1. - La norma di cui all'art. 1, comma 3, sarebbe riconducibile
alla   materia   dell'organizzazione   amministrativa   dello   Stato
[art. 117,  secondo  comma,  lettera g)]  e non sarebbe in alcun modo
lesiva   delle   competenze   regionali,  riferendosi  esclusivamente
all'esercizio di funzioni proprie dello Stato.
    2.2. - L'art. 7, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e
l'art. 10,  commi 1,  2,  primo periodo, e 4, primo periodo, fissando
limiti  massimi  di orario annuale, ai soli fini della determinazione
dell'organico   e   di  una  corretta  previsione  della  spesa,  non
impedirebbero alle regioni - secondo l'Avvocatura - di prevedere, con
apporti  fuori  organico  a  loro  carico,  attivita' ulteriori e non
sarebbero percio' lesivi della loro sfera di competenza.
    2.3. - Le censure riguardanti l'art. 7, comma 4, secondo periodo,
e   l'art. 10,  comma 4,  secondo  periodo,  sarebbero  -  ad  avviso
dell'Avvocatura  -  non  chiare,  atteso  che  la  stessa  ricorrente
riconosce   che   la   definizione  dei  titoli  degli  esperti  puo'
considerarsi funzione sorretta da esigenze unitarie.
    2.4.  -  L'art. 7,  commi 5,  secondo  periodo, e 6, e l'art. 10,
comma 5,  secondo periodo, relativi alla figura del cosiddetto tutor,
dovrebbero  considerarsi  norme  generali  o  comunque  destinate  ad
assicurare a tutti gli stessi livelli essenziali di prestazioni.
    2.5. - Quanto agli artt. 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo,
e  13,  comma 1,  secondo  periodo,  la  censura di eccesso di delega
sarebbe   inammissibile,  mentre  l'attribuzione  al  Ministro  delle
competenze  relative alla fase di sperimentazione si giustificherebbe
per  il carattere generale delle norme suscettibili di aggiornamento,
destinate ad avere applicazione sull'intero territorio nazionale.
    2.6.  -  Gli  artt. 12,  comma 2, 13, comma 3, e 14, commi 2 e 4,
sono  norme  transitorie,  in attesa della emanazione del regolamento
previsto  dall'art. 7  della legge n. 53 del 2003, contro cui sarebbe
in realta' rivolta, inammissibilmente, l'impugnativa.
    2.7.  - Anche l'art. 14, comma 3, avrebbe carattere transitorio e
non  conferirebbe  -  secondo  l'Avvocatura  - forza di legge a norme
regolamentari,  bensi'  si  limiterebbe  a  confermare  la disciplina
regolamentare   vigente,   cosicche'   l'eventuale   declaratoria  di
illegittimita'   costituzionale   della  norma  rimarrebbe  priva  di
effetti,  in  quanto  il  regolamento  continuerebbe a vivere di vita
propria. Il ricorso, sul punto, sarebbe percio' inammissibile.
    2.8.   -  L'art. 14,  comma 5,  riguardando  l'utilizzazione  del
personale  docente  interessato ad una diminuzione di orario, avrebbe
carattere  generale,  non  potendo che essere uniforme sul territorio
nazionale  la  disciplina  dei  docenti  che  si trovino nelle stesse
condizioni, in quanto dipendenti dello Stato.
    2.9. - L'art. 15, comma 1, secondo periodo, rappresenta - secondo
l'Avvocatura  -  un intervento sugli organici dei docenti con oneri a
carico dello Stato e nessuna pretesa potrebbe avanzare al riguardo la
regione,    fondata    sull'art. 119    della    Costituzione,   fino
all'emanazione delle relative leggi di attuazione.
    Ricorda  l'Avvocatura  che, nella citata sentenza n. 13 del 2004,
si afferma che la competenza spettante alle regioni nell'ambito della
programmazione  e  della  gestione  del  servizio scolastico riguarda
tutto   cio'   che   non   coinvolge  gli  aspetti  finanziari  e  la
distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.
    Rileva  da  ultimo  il  Governo,  in  relazione  alle prospettate
lesioni  dell'autonomia  scolastica,  che la tutela di tale autonomia
non compete certamente alle regioni, con conseguente inammissibilita'
delle censure a questa riferite.
    3.  -  Anche  la  Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, con
proprio ricorso, alcune norme del decreto legislativo n. 59 del 2004.
    Premette  la  Regione  ricorrente l'applicabilita' anche nei suoi
confronti  -  in virtu' della clausola di piu' ampia autonomia di cui
all'art. 10   della   legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al titolo V della parte seconda della Costituzione) - del
nuovo  art. 117,  comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui
attribuisce   alle   regioni   ordinarie   la   potesta'  legislativa
concorrente in materia di istruzione.
    Cio'  posto,  essa  censura - sulla scorta dei medesimi argomenti
svolti  dalla  Regione  Emilia-Romagna  -  le  seguenti disposizioni:
art. 7,  commi 1,  2,  primo  periodo, e 4, primo periodo, e art. 10,
commi 1,  2,  primo  periodo,  e  4,  primo periodo, art. 7, comma 4,
secondo   periodo,  e  art. 10,  comma 4,  secondo  periodo,  art. 7,
commi 5,  secondo  periodo, e 6, e art. 10, comma 5, secondo periodo,
artt. 12,  comma 1,  ultimo  periodo, e 13, comma 1, secondo periodo,
artt. 12, comma 2, e 13, comma 3, art. 15, comma 1, secondo periodo.
    4.  - Si e' costituito anche in questo giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, con atto di contenuto sostanzialmente identico
a   quello   depositato   nel   giudizio   introdotto  dalla  Regione
Emilia-Romagna.
    5.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica, l'Avvocatura dello
Stato  ha  depositato  memorie  in  entrambi i giudizi, ulteriormente
illustrando le conclusioni di merito gia' rassegnate.
    Nella  memoria  depositata  nel  giudizio  promosso dalla Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  il  Governo  pone altresi' in dubbio, in via
preliminare, l'ammissibilita' del ricorso.
    Assume   infatti   l'Avvocatura   che   l'art. 10   della   legge
costituzionale  n. 3  del  2001,  estendendo  alle  regioni a statuto
speciale le nuove forme di autonomia delle quali esse gia' non godano
in  virtu'  dei  rispettivi  statuti,  offrirebbe  a tali regioni una
tutela  solo  riflessa  ed indiretta, con la conseguenza che esse non
avrebbero la possibilita' di assumere autonome iniziative processuali
in  relazione  alla violazione di quelle ulteriori forme di autonomia
ma   potrebbero   solamente  giovarsi,  appunto  di  riflesso,  delle
eventuali iniziative delle regioni ordinarie.
    6.  -  Anche  le  Regioni  Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia
hanno depositato memorie illustrative, di analogo contenuto.

                       Considerato in diritto

    1. - Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia censurano,
lamentando  violazioni  degli  artt. 117,  commi terzo e sesto, e 118
della  Costituzione  nonche'  del  principio di leale collaborazione,
numerose disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
(Definizione  delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53).
    I  due  ricorsi, stante l'evidente connessione, vanno riuniti per
essere decisi con unico provvedimento.
    2.  -  L'Avvocatura  dello  Stato  eccepisce  in  via preliminare
l'inammissibilita'  del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia,  la  quale  agisce  in  virtu'  della  clausola di piu' ampia
autonomia  di  cui  all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione).
    Assume,  in  sostanza,  l'Avvocatura  che  le  regioni  a statuto
speciale godrebbero, in virtu' della norma citata, di una tutela solo
riflessa  e  derivata da quella spettante alle regioni ordinarie, con
la  conseguenza  che  non  potrebbero  reagire  con  autonomo ricorso
principale  alla  eventuale violazione delle maggiori autonomie anche
ad esse riconosciute dalla novella costituzionale.
    2.1. - L'eccezione e' priva di fondamento.
    Il tenore dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 -
secondo   cui   «sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,  le
disposizioni  della  presente legge costituzionale si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  per  le  parti  in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie  rispetto  a  quelle  gia' attribuite» - e' infatti tale da non
lasciare   alcun   dubbio   circa   la   volonta'   del   legislatore
costituzionale  di  estendere  in  via diretta alle regioni a statuto
speciale  le  maggiori  autonomie riconosciute alle regioni a statuto
ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela.
    Passando   all'esame   delle   singole  questioni,  va  anzitutto
ricordato   che   l'obiettivo   dichiarato  del  decreto  legislativo
impugnato  dalle  regioni  e'  quello  di  dettare  le norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
    La  questione da risolvere in via logicamente preliminare - sulla
quale  la  stessa  difesa  delle regioni non ha mancato di richiamare
l'attenzione   -  riguarda  proprio  la  individuazione  delle  norme
generali  e  la  loro  distinzione  non  solo  dalle  altre norme, di
competenza  delle  regioni, ma anche dai principi fondamentali di cui
all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
    Ora,  ove  si  consideri  che  il  problema  si  intreccia  e  si
identifica  con quello di competenza, e' evidente come il criterio di
soluzione cui far capo vada individuato guardando, al di la' del dato
testuale,  di  problematico  significato, alla ratio della previsione
costituzionale  che  ha  attribuito le norme generali alla competenza
esclusiva dello Stato.
    E,  sotto  quest'ultimo aspetto, puo' dirsi che le norme generali
in  materia  di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro
contenuto,    da    esigenze    unitarie   e,   quindi,   applicabili
indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale.
    Le  norme  generali  cosi'  intese  si differenziano, nell'ambito
della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti
da   esigenze   unitarie,  non  esauriscono  in  se  stessi  la  loro
operativita',  ma  informano,  diversamente dalle prime, altre norme,
piu' o meno numerose.
    Sulla  base  di  quanto  precede,  e'  possibile  ora valutare la
fondatezza  delle  singole questioni sollevate, seguendo in proposito
lo stesso iter espositivo delle Regioni ricorrenti.
    3.  -  La  sola  Regione Emilia-Romagna innanzitutto censura, con
riferimento  agli  artt. 117,  comma terzo, e 118 della Costituzione,
l'art. 1,  comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004, in quanto
attribuisce   competenze   amministrative,   sia  pure  di  carattere
collaborativo,  ad  uffici  statali periferici, gli uffici scolastici
regionali,  in  materia,  quella  dell'istruzione, che, per essere di
competenza  legislativa  concorrente, non consentirebbe la riserva di
funzioni amministrative in favore dello Stato.
    3.1. - La questione non e' fondata.
    Contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  ricorrente, la norma
impugnata  non  attribuisce allo Stato una funzione amministrativa in
senso  proprio,  ma  si  limita  a  riconoscergli la legittimazione a
stipulare accordi (con i competenti uffici delle regioni e degli enti
locali) funzionali alla realizzazione di quella continuita' educativa
con  il  complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria,
che  costituisce  -  ai  sensi  del comma 1 del medesimo art. 1 - una
delle finalita' proprie della scuola dell'infanzia.
    E  poiche'  non vi e' dubbio che l'indicazione delle finalita' di
ciascuna  scuola sia espressiva della competenza esclusiva statale in
materia   di  norme  generali  sull'istruzione,  va  conseguentemente
escluso  che  l'attivita'  di  carattere  collaborativo  svolta dagli
uffici  scolastici  regionali  in  materia  di  esclusiva  competenza
statale possa ledere le competenze costituzionali delle regioni.
    Ben potendosi affermare come la norma censurata realizzi, invece,
proprio  quel  modello collaborativo tra Stato e regioni invocato, ad
altro proposito, dalle stesse Regioni ricorrenti.
    4.  - Entrambe le ricorrenti impugnano - lamentando la violazione
dell'art. 117,  comma  terzo, della Costituzione - l'art. 7, commi 1,
2,  primo periodo, e 4, primo periodo, e l'art. 10, commi 1, 2, primo
periodo,  e 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
che stabiliscono - rispettivamente per la scuola primaria e la scuola
secondaria  -  l'orario annuale delle lezioni, l'orario annuale delle
ulteriori attivita' educative e didattiche rimesse all'organizzazione
delle  istituzioni  scolastiche  e l'orario relativo alla mensa ed al
dopo mensa. Si tratterebbe - ad avviso delle medesime ricorrenti - di
norme di dettaglio che, nel fissare in modo «rigido» i suddetti orari
annuali,  escluderebbero  qualsiasi  residuo  margine  di  competenza
regionale.
    4.1.   -   La  questione  non  e'  fondata,  alla  stregua  delle
considerazioni che seguono.
    Le  Regioni  ricorrenti  muovono  dalla esplicita premessa che le
norme  impugnate debbano essere interpretate nel senso di considerare
gli   orari   annuali  ivi  stabiliti  come  fissi  ed  assolutamente
immodificabili, cosicche' non sarebbe consentito alle regioni nemmeno
aumentare - a proprie spese - la quota oraria a loro riservata.
    Tale  interpretazione  e'  tuttavia palesemente irragionevole, in
quanto attribuisce alle norme di cui si tratta una funzione - ad esse
sicuramente estranea - limitatrice della offerta formativa.
    Le  norme  stesse  vanno  al  contrario intese come espressive di
livelli  minimi  di  monte-ore  di  insegnamento  validi per l'intero
territorio  nazionale,  ferma  restando  la possibilita' per ciascuna
regione  (e  per le singole istituzioni scolastiche) di incrementare,
senza oneri per lo Stato, le quote di rispettiva competenza.
    Cosi'   rettamente   interpretate,   le   norme   si  sottraggono
evidentemente alle censure di illegittimita' costituzionale formulate
nei ricorsi.
    5.  -  Le  medesime  ricorrenti  impugnano  poi - con riferimento
all'art. 117,  comma  terzo,  della  Costituzione  ed al principio di
leale  collaborazione  - gli artt. 7, comma 4, secondo periodo, e 10,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2004.
    Le   due   disposizioni,   di  identico  contenuto,  prevedono  -
rispettivamente  per la scuola primaria e per quella secondaria - che
le  istituzioni  scolastiche,  per  lo  svolgimento delle attivita' e
degli   insegnamenti   opzionali   che   richiedano   una   specifica
professionalita'  non  riconducibile  al  profilo  professionale  dei
docenti  della  scuola  primaria o secondaria, stipulino contratti di
prestazione  d'opera  con  esperti in possesso di titoli definiti con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
    Si  tratterebbe di disposizioni di dettaglio, lesive - secondo le
ricorrenti  -  dell'autonomia regionale e di quella delle istituzioni
scolastiche.  La  mancata  previsione  di un'intesa con la Conferenza
unificata  Stato-Regioni quanto alla definizione dei titoli richiesti
agli  esperti  si tradurrebbe, sotto altro aspetto, in una violazione
del principio di leale collaborazione.
    5.1. - La questione e' infondata.
    A prescindere dai profili di ammissibilita' della censura, per la
parte   in  cui  le  Regioni  intendono  far  valere  una  violazione
dell'autonomia  scolastica,  e'  assorbente  il rilievo che la scelta
della  tipologia  contrattuale  da  utilizzare  per  gli incarichi di
insegnamento  facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione
dei  titoli  richiesti  ai medesimi esperti sono funzioni sorrette da
evidenti esigenze di unitarieta' di disciplina sull'intero territorio
nazionale,  cosicche'  le  disposizioni  impugnate  vanno  senz'altro
qualificate  come  norme  generali  sull'istruzione,  in  quanto tali
appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato.
    6.  - Sia la Regione Emilia-Romagna sia la Regione Friuli-Venezia
Giulia   censurano   l'art. 7,  commi 5,  secondo  periodo,  e  6,  e
l'art. 10,  comma 5, secondo periodo, che prevedono - rispettivamente
per  la  scuola primaria e secondaria, indicandone anche, quanto alla
scuola  primaria,  l'impegno orario minimo - la figura del cosiddetto
tutor,  definito dalle norme impugnate come il docente in possesso di
specifica  formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con
il  territorio,  svolge  funzioni  di orientamento nella scelta delle
attivita'  facoltative, di «tutorato» degli allievi, di coordinamento
delle  attivita'  educative e didattiche, di cura delle relazioni con
le  famiglie  e  di  cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
    Si  tratterebbe anche in questo caso - secondo le ricorrenti - di
norme  di  dettaglio,  dovendosi  escludere  che l'istituzione di una
simile  figura  di  docente  costituisca un principio fondamentale in
materia di istruzione.
    6.1. - Anche tale questione e' infondata.
    La  definizione  dei  compiti e dell'impegno orario del personale
docente,  dipendente  dallo  Stato, rientra infatti sicuramente nella
competenza  statale  esclusiva  di  cui  all'art. 117, comma secondo,
lettera g),  della  Costituzione, trattandosi di materia attinente al
rapporto  di  lavoro  del  personale statale. Non sussiste, pertanto,
alcuna   violazione   della   competenza   regionale  in  materia  di
istruzione.
    7.  -  Gli  artt. 2,  comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e 13,
comma 1,  secondo  periodo,  fissano  i  limiti  minimi  di  eta' per
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria.
    In  dettaglio,  l'art. 2  disciplina  l'accesso - a regime - alla
scuola  dell'infanzia,  stabilendo  che  possano  esservi iscritti le
bambine  ed  i  bambini  che  compiono  i tre anni entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
    L'art. 12  regola  l'accesso  alla  medesima scuola dell'infanzia
nella  fase  transitoria  di  sperimentazione,  prevista  dalla legge
delega,  avente  inizio con l'anno scolastico 2003-2004 e destinata a
proseguire  fino  all'anno 2006,  prevedendo  la  possibilita' di una
graduale  anticipazione  dell'eta'  minima  per  l'iscrizione  fino a
giungere  al  limite  temporale indicato all'art. 2. L'ultimo periodo
del  primo comma affida al Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  il  compito di modulare le anticipazioni, «sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)».
    Analogamente   dispone   il   secondo  periodo  del  comma 1  del
successivo art. 13, con riferimento alla scuola primaria.
    7.1.  -  L'art. 2,  comma 1,  e'  censurato,  dalla  sola Regione
Emilia-Romagna,   in   quanto,   dettando  una  disciplina  a  regime
dell'accesso  alla  scuola  dell'infanzia senza attendere i risultati
della   fase   di  sperimentazione,  violerebbe  la  delega,  negando
irragionevolmente le ragioni stesse della sperimentazione.
    7.2. - La questione non e' fondata.
    Premesso  che  le  regioni  non  sono legittimate a denunciare il
vizio  di  eccesso  di delega se non in quanto da tale vizio discenda
una  diretta  lesione  dell'autonomia regionale, e' sufficiente nella
specie   osservare   che   la  fissazione  del  limite  di  eta'  per
l'iscrizione  alla  scuola  dell'infanzia  (come  a  qualsiasi  altra
scuola)  e'  una  funzione  sorretta  da  evidenti esigenze unitarie,
rappresentando   l'omogeneita'   anagrafica   condizione   minima  di
uniformita' in materia scolastica.
    La   disposizione   impugnata   e'  pertanto  espressiva  di  una
competenza legislativa sicuramente spettante allo Stato.
    7.3.  -  Entrambe  le ricorrenti impugnano poi gli artt. 12 e 13,
per   le  parti  relative  alla  «modulazione»  delle  anticipazioni.
Assumono,  in sostanza, che se si conviene che la sperimentazione non
e' una funzione da svolgere necessariamente in forma centralizzata ed
anzi  deve tenere conto, secondo lo stesso legislatore statale, delle
peculiari  situazioni  locali  -  come  testimonierebbe  il  previsto
coinvolgimento   dell'ANCI  -  dovrebbe  allora  concludersi  che  la
relativa  disciplina  rientra nell'ambito della competenza regionale,
come  e'  del  resto  coerente  con  la natura di materia concorrente
propria dell'istruzione.
    In   subordine,  seppure  si  dovesse  ravvisare  un'esigenza  di
disciplina  unitaria  a  fondamento  della  competenza  attribuita al
Ministro,  le norme impugnate sarebbero - secondo le ricorrenti - pur
sempre   illegittime   per   violazione   del   principio   di  leale
collaborazione,   in   quanto   non   prevedono   alcuna   forma   di
partecipazione delle regioni nella fase decisionale.
    7.4.  -  La  questione  sollevata in via primaria non e' fondata,
alla  stregua  delle medesime considerazioni svolte sub 7.2. riguardo
alla  sicura  appartenenza  alla  competenza statale della disciplina
concernente la fissazione dell'eta' minima di accesso alle scuole.
    7.5.  - Sono invece fondate, nei termini che seguono, le censure,
subordinatamente  svolte  dalle  ricorrenti, riferite alla violazione
del principio di leale collaborazione.
    Il  coinvolgimento  delle  realta'  locali nella fase di graduale
anticipazione  dell'eta'  di  accesso  alla scuola, almeno per quanto
riguarda   la   scuola   dell'infanzia,  e  pur  essendo  la  materia
riconducibile  -  per  quanto  si  e'  osservato  -  alla  competenza
esclusiva  dello Stato, e' stato ritenuto evidentemente opportuno dal
legislatore  statale,  come  dimostra la partecipazione dell'ANCI, in
forma  consultiva,  al  relativo  procedimento  decisionale, prevista
dall'art. 12, comma 1, ultimo periodo.
    Preso  atto, dunque, della volonta' collaborativa manifestata dal
legislatore  statale, occorre tuttavia considerare che, in materia di
istruzione,  il  naturale interlocutore dello Stato e' essenzialmente
la  regione, in quanto gli altri enti locali sono privi di competenza
legislativa.
    La  norma appare pertanto non rispettosa, sotto tale profilo, del
principio   di   leale   collaborazione  e  va  dunque  ricondotta  a
legittimita'  costituzionale sostituendo alla prevista partecipazione
consultiva dell'ANCI quella della Conferenza unificata Stato-Regioni.
    Non  essendovi  alcuna  ragionevole  giustificazione per limitare
alla  sola  scuola  dell'infanzia  la partecipazione delle regioni ai
processi  decisionali  in  tema di anticipazione delle iscrizioni, va
altresi'  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 13,
comma 1,  secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2004,  nella  parte  in  cui  non prevede che il decreto del Ministro
dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca   relativo
all'eventuale anticipazione delle iscrizioni alla scuola primaria sia
adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.
    8.  -  Gli  artt. 12,  comma 2,  13,  comma 3, e 14, commi 2 e 4,
dettano    disposizioni    transitorie,   relativamente   all'assetto
pedagogico,  didattico  ed  organizzativo della scuola dell'infanzia,
della  scuola  primaria  e  della scuola secondaria di secondo grado,
fino all'emanazione del regolamento governativo previsto dall'art. 7,
comma 1, della legge di delega.
    Dette  norme sarebbero, secondo le regioni ricorrenti (la Regione
Friuli-Venezia  Giulia  impugna  peraltro i soli artt. 12, comma 2, e
13,  comma 3), lesive dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione,
in  quanto  reiterano  la  previsione di emanazione di un regolamento
statale  il  cui oggetto - quale indicato dal citato art. 7, comma 1,
della   legge   28 marzo  2003,  n. 53  (Delega  al  Governo  per  la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale)  -  non  sarebbe  interamente riconducibile alle norme
generali  sull'istruzione  ma ricadrebbe, almeno in parte, in materia
di legislazione concorrente, nella quale non e' consentito allo Stato
fare ricorso allo strumento regolamentare.
    Subordinatamente,   le   medesime   norme   dovrebbero  ritenersi
illegittime, per violazione del principio di leale collaborazione, in
quanto  il citato art. 7, comma 1, prevede l'intesa con la Conferenza
unificata  Stato-Regioni solo per quanto riguarda le materie indicate
alla   lettera c)  («definizione  degli  standard  minimi  formativi,
richiesti  per  la  spendibilita'  nazionale dei titoli professionali
conseguiti  all'esito  dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi
dai  percorsi  formativi  ai  percorsi scolastici»), ma non anche per
quelle  di cui alla lettera a) («individuazione del nucleo essenziale
dei  piani  di studio scolastici per la quota nazionale relativamente
agli  obiettivi  specifici  di  apprendimento, alle discipline e alle
attivita'  costituenti  la  quota nazionale dei piani di studio, agli
orari,  ai  limiti di flessibilita' interni nell'organizzazione delle
discipline»)  ed  alla lettera b) («determinazione delle modalita' di
valutazione  dei  crediti  scolastici»).  E tanto la disciplina degli
orari,  di cui alla lettera a), quanto quella relativa alle modalita'
di valutazione dei crediti scolastici, di cui alla lettera b), pur se
in  ipotesi  ricondotte  alla  competenza  statale  esclusiva  di cui
all'art. 117,  comma  secondo,  lettera n), interferirebbero comunque
con  la  gestione  del  servizio scolastico, di competenza regionale,
cosi' da richiedere l'adozione di meccanismi collaborativi.
    8.1. - La questione non e' fondata.
    I  regolamenti  previsti  dall'art. 7, comma 1, della legge n. 53
del  2003  riguardano  la  determinazione di livelli essenziali della
prestazione  statale  in  materia  di assetto pedagogico, didattico e
organizzativo  e  sono  percio' riconducibili alla competenza statale
esclusiva  di  cui  all'art. 117,  comma  secondo,  lettera m), della
Costituzione.
    Le norme impugnate, che a tali regolamenti fanno riferimento, non
ledono  pertanto  alcuna  competenza regionale ne' contrastano con il
principio di leale collaborazione.
    9.  -  La sola Regione Emilia-Romagna censura l'art. 14, comma 3,
del  decreto legislativo n. 59 del 2004, secondo cui, fino alla messa
a  regime della scuola secondaria di primo grado, il relativo assetto
organico  «viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782».
    Osserva  la  ricorrente  che  il  suddetto decreto del Presidente
della  Repubblica,  cui  la  norma  impugnata  attribuirebbe forza di
legge,  e'  un regolamento integralmente concepito nella logica della
scuola   meramente   statale,  in  un  contesto  privo  di  qualsiasi
competenza  regionale.  Esso sarebbe percio' intimamente contrastante
con  il  nuovo quadro costituzionale, secondo il quale allo Stato, in
materia  di  organizzazione  scolastica,  compete solamente dettare i
principi fondamentali.
    9.1. - La questione e' inammissibile.
    La  censura,  tenuto  conto  della eterogeneita' della disciplina
recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 782 del
1982,   risulta   infatti   del   tutto   generica,  non  consentendo
l'individuazione    delle   specifiche   disposizioni   asseritamente
contrastanti con il nuovo assetto costituzionale.
    10.  -  Anche  il  comma 5  dell'art. 14 e' oggetto di censura da
parte della sola Regione Emilia-Romagna.
    La   norma  impugnata  dispone  che  «ai  fini  dell'espletamento
dell'orario   di   servizio   obbligatorio,   il   personale  docente
interessato  ad  una  diminuzione  del suo attuale orario di cattedra
viene  utilizzato  per  le  finalita'  e per le attivita' educative e
didattiche    individuate,    rispettivamente,    dall'articolo 9   e
dall'articolo 10».
    Si  tratterebbe anche in questo caso - secondo la ricorrente - di
una  norma  di dettaglio in materia di organizzazione delle attivita'
educative  nella scuola secondaria di primo grado, lesiva tanto delle
competenze  regionali  in materia di istruzione quanto dell'autonomia
scolastica.
    10.1. - La questione non e' fondata.
    A prescindere - anche in tal caso - dai profili di ammissibilita'
per   quanto   attiene   alla   prospettata   lesione  dell'autonomia
scolastica,  e'  decisivo nel merito il rilievo che la norma concerne
in  via  diretta l'utilizzazione di personale docente statale, la cui
disciplina  rientra  senza  alcun  dubbio  nella competenza esclusiva
dello  Stato  di  cui  all'art. 117, comma secondo, lettera g), della
Costituzione (organizzazione amministrativa dello Stato).
    11. - L'ultima questione sollevata da entrambe le ricorrenti, con
riguardo   all'art. 117,   comma  terzo,  della  Costituzione  ed  al
principio  di  leale  collaborazione,  riguarda  l'art. 15,  comma 1,
secondo periodo, che, al fine di realizzare le attivita' educative di
cui  agli artt. 7, commi 1, 2 e 3, e 10, commi 1, 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo, affida la possibilita' di attivare incrementi di
posti  per  le  attivita'  di  tempo  pieno  e  di  tempo  prolungato
nell'ambito  dell'organico  del  personale  docente,  al  decreto del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di cui
all'art. 22,   comma 2,   della   legge   28 dicembre   2001,  n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2002).
    Assumono,  in sostanza, le ricorrenti che, spettando alle regioni
la competenza costituzionale in materia di gestione ed organizzazione
del  servizio dell'istruzione pubblica, anche le funzioni riguardanti
l'organico  dovrebbero  essere oggetto di trasferimento, insieme alle
necessarie   risorse,   nel  quadro  di  una  progressiva  attuazione
dell'art. 119 della Costituzione.
    Pur  tenuto  conto  della  necessaria  gradualita'  che  siffatto
trasferimento  di funzioni comporta, non sarebbe comunque compatibile
con il nuovo assetto costituzionale una norma - come quella impugnata
-  che  nega  qualsiasi significativo coinvolgimento delle regioni in
tema di organico del personale docente.
    11.1. - La questione e' fondata, nei limiti di seguito precisati.
    L'incremento,  nell'ambito  dell'organico  del  personale docente
statale,  dei  posti  attivati  per  le attivita' di tempo pieno e di
tempo  prolungato  attiene  ad aspetti dell'organizzazione scolastica
che  evidentemente  intersecano le competenze regionali relative alle
attivita' educative di cui agli artt. 7 e 10.
    Il rispetto del principio di leale collaborazione impone pertanto
che  nell'adozione  delle  scelte relative vengano coinvolte anche le
regioni,  quanto  meno  nella forma - gia' ben nota all'ordinamento -
della  consultazione  dei competenti organi statali con la Conferenza
unificata Stato-Regioni.
    La  norma impugnata va percio' dichiarata illegittima nella parte
in  cui  non  prevede che il decreto ex art. 22, comma 2, della legge
28 dicembre  2001, n. 448, sia adottato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata
Stato-Regioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 12,
comma 1,  ultimo  periodo,  del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59   (Definizione   delle  norme  generali  relative  alla  scuola
dell'infanzia   e   al   primo   ciclo   dell'istruzione,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui
dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  in tema di anticipazione dell'eta' di accesso alla
scuola  dell'infanzia  sia adottato «sentita l'Associazione nazionale
dei   comuni  d'Italia  (ANCI)»  invece  che  sentita  la  Conferenza
unificata Stato-Regioni;
        b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 13,
comma 1,  secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2004  nella  parte  in  cui  non  prevede che il decreto del Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  in  tema  di
anticipazione  dell'eta' di accesso alla scuola primaria sia adottato
sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni;
        c) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 15,
comma 1,  secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2004  nella  parte  in  cui  non  prevede  che il decreto ex art. 22,
comma 2,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), in tema di incremento di posti per le attivita' di
tempo   pieno  e  di  tempo  prolungato  sia  adottato  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata Stato-Regioni;
        d) dichiara   inammissibile   la  questione  di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,   comma 3,   del   medesimo   decreto
legislativo  n. 59  del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117,
comma  terzo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso in epigrafe;
        e) dichiara   non   fondate   le  questioni  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 1,  comma 3;  2, comma 1; 7, commi 1, 2,
primo  periodo,  4,  5,  secondo  periodo, e 6; 10, commi 1, 2, primo
periodo,  4  e  5,  secondo  periodo;  12,  comma 2; 13, comma 3; 14,
commi 2,  3,  4  e 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004
sollevate,  in  riferimento  agli artt. 117, comma terzo, e 118 della
Costituzione  ed  al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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