AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2005 

Accertamento   del  periodo  di  mancato  funzionamento  dell'ufficio
provinciale del territorio di Pisa.
(GU n.169 del 22-7-2005)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                           per la Toscana

                             Determina:

  E'  accertato  il  periodo  di  mancato  funzionamento dell'ufficio
provinciale del territorio di Pisa per il giorno 22 giugno 2005.
  In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle  disposizioni  di
seguito  riportate,  il  direttore  regionale  del  territorio per la
Toscana  e'  chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento
dell'ufficio provinciale di Pisa per il giorno 22 giugno 2005.

Motivazioni.
  L'adesione  dei  lavoratori  allo  sciopero  generale regionale del
22 giugno  2005  ha  comportato la chiusura dell'ufficio. Con la nota
dell'ufficio  provinciale  del  territorio  di  Pisa  n. 3967 in data
23 giugno  2005,  sono  stati  comunicati la causa e il periodo della
mancata  apertura  dell'ufficio;  il  suddetto  sciopero  puo' essere
considerato  come evento di carattere eccezionale non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell'amministrazione.
  La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.
  L'ufficio  del garante del contribuente per la regione Toscana, con
delibera  protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere
favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.
  Decreto  del  Ministro  delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,
con  cui  a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia
del  territorio,  prevista  dall'art.  64  del decreto legislativo n.
300/1999.
  Art.  9,  comma  1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia
del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.
  Decreto-legge    21 ottobre   1961,   n.   498,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari.
  Art.  10  del  decreto  legislativo  26 gennaio 2001, n. 32, che ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.
  Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
  Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Firenze, 6 luglio 2005
                                    Il direttore regionale f.f.: Pace