MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2005 

Modifica   del   decreto   23   aprile  2003,  in  materia  di  fondi
interprofessionali per la formazione continua.
(GU n.170 del 23-7-2005)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma  5,  della  legge  19 luglio 1993, n. 236,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
  Visto  1'art.  118  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, come
modificato  dall'art.  48  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  l'istituzione  di fondi interprofessionali per la formazione
continua;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze del 23
aprile 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2003,
registro  n.  4,  foglio  n.  121,  che determina, nel rispetto delle
finalita'  stabilite  dalla  legge e nella fase di avvio dei Fondi, i
termini  e  i  criteri  di  attribuzione  delle  risorse stabilite ai
commi 10  e  12  lettera  b)  del  citato  art.  118  della  legge 23
dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2,  3 e 4 del citato decreto
interministeriale  del 23 aprile 2003 che stabiliscono il termine per
l'utilizzo  delle  risorse,  le quote percentuali annue relative alle
spese  di  gestione ed i termini per la presentazione delle relazioni
rendicontuali;
  Considerata   l'esigenza  di  prorogare  i  termini  stabiliti  dai
succitati  articoli  2,  3  e  4,  al  fine  di consentire il miglior
utilizzo  delle risorse gia' ripartite tra i fondi interprofessionali
per  la formazione continua attraverso i decreti direttoriali emanati
dall'Ufficio    centrale   per   l'orientamento   e   la   formazione
professionale dei lavoratori;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Il  comma  1  dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  23  aprile  2003,  di cui alle premesse e' cosi'
sostituito:  «Il termine per l'utilizzo delle risorse e' stabilito in
mesi 36 a decorrere dalla data delle erogazioni».
  2.  Il  comma  2  dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  23  aprile  2003  e' cosi' sostituito: «Le spese
relative  alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua
dell'8%  del contributo erogato per i primi tre anni di attivita', la
quota  annua  del  6%  per  il  quarto  ed  il quinto anno e del 4% a
decorrere dal sesto anno».
  3.  Il  comma  1  dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  del  23  aprile  2003 e' sostituito dal seguente: «I
Fondi  sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  del lavoro e delle
politiche sociali relazioni rendicontali su modello predisposto dallo
stesso  Ministero, entro e non oltre il termine di 38 mesi dalla data
di erogazione».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 maggio 2005

                                             Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                      Maroni

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
      Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 335