AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 luglio 2005 

Modificazioni  ed  integrazioni  del  titolo  4  dell'allegato A alla
deliberazione   n.   48/04,   recante   disposizioni  in  materia  di
adeguatezza   della   capacita'   produttiva  del  sistema  elettrico
nazionale. (Deliberazione n. 140/05).
(GU n.178 del 2-8-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'11 luglio 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  19 dicembre  2003,  n. 379 (di seguito:
decreto legislativo n. 379/2003);
    il  decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136, recante disposizioni
urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni  settori della
pubblica amministrazione (di seguito: decreto-legge n. 136/2004);
    la  legge  27 luglio  2004,  n. 186, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge n. 136/2004;
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas (di seguito: Autorita) 27 marzo 2004, n. 48/04,
come   successivamente   modificata   ed   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 48/04);
    la deliberazione dell'Autorita' n. 194/04, 4 novembre 2004;
    il   documento   per  la  consultazione  17 marzo  2004,  recante
integrazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  30 dicembre  2003,  n.  168/03  in  materia di
adeguatezza   della   capacita'   produttiva  del  sistema  elettrico
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre
2003,   n.   379   (capacity   payment)   e  misure  attuative  della
deliberazione  30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la
consultazione 17 marzo 2004);
    il  documento per la consultazione 18 marzo 2005, recante sistema
di  remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita' produttiva di
energia   elettrica   di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo
19 dicembre  2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione
18 marzo 2005);
    le  lettere  della  societa'  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale  (di  seguito: Gestore della rete) in data 21 aprile (prot.
Autorita'  008400  del  22  aprile)  ed  in data 5 maggio 2005 (prot.
Autorita' 11800 del 20 maggio);
  Considerato che:
    con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di
dispacciamento,   si   persegue   la  finalita'  di  concorrere  alla
remunerazione  della  disponibilita'  di capacita' produttiva ai fini
del  raggiungimento  e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta
di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura
della   domanda  nazionale  con  i  necessari  margini  di  capacita'
produttiva  per  far  fronte all'aleatorieta' della medesima domanda,
nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;
    l'adeguatezza  dell'offerta  di  energia  elettrica  del  sistema
elettrico  nazionale  e'  caratteristica  distinta dalla sicurezza di
funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal
Gestore  della  rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche
attraverso  l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva operativa
che,   con   decorrenza   dalla  data  di  entrata  in  funzione  del
dispacciamento  di  merito  economico,  viene acquisita con metodi di
mercato;
    l'art.   5   del   decreto  legislativo  n.  379/03  prevede  che
l'Autorita'  definisca  il corrispettivo per la remunerazione, per un
periodo  transitorio con decorrenza 1° marzo 2004 e termine alla data
di entrata in funzione del regime di remunerazione, di cui all'art. 1
del  medesimo  decreto legislativo, della disponibilita' di capacita'
produttiva   ai   fini   del   raggiungimento   e   del  mantenimento
dell'adeguatezza   dell'offerta  di  energia  elettrica  nel  sistema
elettrico nazionale;
    in   attuazione   di  quanto  previsto  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 379/03, con deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha, tra
l'altro,  regolato  l'approvvigionamento  delle  risorse  a  garanzia
dell'adeguatezza  del  sistema  elettrico  nazionale  per  il periodo
transitorio  compreso  tra  il  1° marzo  e l'entrata in funzione del
regime  di  remunerazione  di  cui  all'art.  1  del medesimo decreto
legislativo  n.  379/03  e  che ad oggi tale regime definitivo non e'
ancora entrato in funzione;
    la  deliberazione  n.  48/04  ha  determinato  i corrispettivi da
riconoscere  agli  utenti  del  dispacciamento  per la disponibilita'
della capacita' produttiva con riferimento al periodo compreso tra il
1° marzo ed il 31 dicembre 2004;
    l'art.  2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che
l'Autorita'  definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali
il  Gestore della rete dovra' elaborare una proposta per disciplinare
il   sistema  di  remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita'
produttiva di energia elettrica;
    le  risposte  al documento per la consultazione 18 marzo 2005, da
un  lato,  hanno evidenziato elementi di dissenso di alcuni operatori
rispetto  alle proposte formulate dall'Autorita' e, dall'altro, hanno
fatto  emergere  valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i
criteri e le condizioni che l'Autorita' dovrebbe definire;
    nell'anno  2004  si  e'  registrata  una  differenza  pari a 33,2
milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della
disponibilita'  di  capacita'  produttiva  ed  i  costi  a  tal  fine
sostenuti  a tal fine dal Gestore della rete nel medesimo periodo, di
cui  31,7  milioni di euro relativi al gettito Gcap 1 di cui all'art.
35   e   1,5  relativi  al  gettito  Gs  di  cui  all'art.  36  della
deliberazione  n.  48/04;  come documentato nelle lettere del Gestore
della rete di cui ai precedenti visti;
  Ritenuto:
    necessario  definire  il corrispettivo per la remunerazione della
disponibilita'  di  capacita' produttiva per il periodo successivo al
31 dicembre  2004  e  antecedente l'entrata in funzione del regime di
remunerazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03;
    opportuno,  data  l'impossibilita'  di  definire  con certezza il
momento  di  entrata  in  funzione  del  regime di cui all'art. 1 del
decreto  legislativo  n.  379/03, regolare il corrispettivo di cui al
precedente alinea con riferimento all'intero anno 2005;
    opportuno che il meccanismo di remunerazione della disponibilita'
di  capacita'  produttiva  per  l'anno  2005  sia coerente con quello
operativo negli ultimi nove mesi del 2004;
    opportuno  che  la  quantificazione  del  valore  unitario  dello
specifico  corrispettivo  di  cui all'art. 35 debba essere effettuata
con  riferimento  alla  capacita'  produttiva  di  tutte le unita' di
produzione ammissibili e non delle sole ammesse;
    opportuno  che  il gettito disponibile per la remunerazione della
disponibilita' di capacita' produttiva sia ripartito tra lo specifico
corrispettivo  di  cui  all'art.  35  della  deliberazione n. 48/04 e
l'ulteriore  corrispettivo  di  cui  all'art.  36  secondo  le stesse
proporzione dell'anno 2004;
    opportuno  utilizzare il residuo di 33,2 milioni di euro relativo
all'anno  2004  per  il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di
cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 nell'anno 2005;
                              Delibera:
  1.  Di  modificare  ed integrare l'allegato A alla deliberazione n.
48/04  nei  termini  di  seguito indicati, con efficacia per l'intero
anno 2005:
    all'art.  35,  commi  35.3  e  35.5,  secondo  alinea,  le parole
«ammesse   alla   remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita'
produttiva»  sono  sostituite dalle parole «in possesso dei requisiti
di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03»;
    all'art. 35, dopo il comma 35.6 e' aggiunto il seguente comma:
  «35.7.  Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore
del parametro GCAP1 tenendo conto che:
    a) la   quota   del  gettito  rinveniente  dall'applicazione  del
corrispettivo  unitario  di cui all'art. 47, destinata alla copertura
degli  oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui ai
commi 35.1 e 35.4, e' pari al prodotto tra 0,04 centesimi di euro/kWh
e   la  stima  dell'energia  elettrica  prelevata  dagli  utenti  del
dispacciamento  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  2005  al
31 dicembre 2005;
    b) i  corrispettivi  di  cui  ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati
alla   disponibilita'  di  capacita'  produttiva  definita  ai  sensi
dell'art. 31 del presente provvedimento.».
    all'art. 36, dopo il comma 36.6 sono aggiunti i seguenti commi:
  «36.7.  Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore
del parametro Gs, come differenza tra:
    a) il   gettito  complessivo  rinveniente  dall'applicazione  del
corrispettivo  unitario  di  cui  all'art.  47, applicato all'energia
elettrica  prelevata  dagli  utenti  del  dispacciamento  nel periodo
compreso  tra  il  1° gennaio  e il 31 dicembre 2005, aumentato delle
disponibilita' residue di cui al comma 36.8;
    b) il gettito di cui al comma 35.7, lettera a).
  36.8.  Il  Gestore  della  rete  destina la differenza tra i ricavi
conseguenti  all'applicazione  del  corrispettivo  di cui all'art. 47
nell'anno  2004  ed  i  costi  sostenuti  per  la remunerazione della
disponibilita'  della  capacita'  produttiva  nel medesimo periodo al
finanziamento dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della
disponibilita'  di  capacita'  produttiva di cui al presente articolo
nell'anno 2005.».
  2.  Di  ripubblicare  l'allegato  A alla deliberazione n. 48/04 nel
testo  risultante  dalle  modifiche ed integrazioni introdotte con il
presente provvedimento.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 11 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis