AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005 

Avvio  di  istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia
elettrica  ai  clienti  idonei  e  sul  livello  di  concorrenza  tra
esercenti il medesimo servizio. (Deliberazione n. 141/05).
(GU n.178 del 2-8-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 luglio 2005;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  relativa  a norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  e  che  abroga  la  direttiva  96/92/CE  (di
seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    la  legge  23 agosto  2004,  n. 239, recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia (di seguito: legge n.
239/2004)  ed,  in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a) e comma
8, lettera a), punto 6);
    la  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n.
62/2005)  ed,  in  particolare, i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 15;
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni
generali sullo svolgimento dei procedimenti;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 maggio 1999, n. 78/99, come
successivamente    integrata   dalla   deliberazione   dell'Autorita'
29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 78/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre 1999, n. 158/99 (di
seguito: deliberazione n. 158/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 giugno  2004, n. 107/04 (di
seguito: deliberazione n. 107/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  11 gennaio  2005,  n. 1/05 (di
seguito: deliberazione n. 1/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 febbraio  2005, n. 19/05 (di
seguito: deliberazione n. 19/05);
  Considerato che:
    dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non
domestici,  per  effetto  della disposizione di cui all'art. 21 della
direttiva  europea 2003/54/CE, ritenuta, con deliberazione n. 107/04,
di  diretta applicazione dal termine fissato per il recepimento della
medesima   direttiva  e  successivamente  trasposta  nell'ordinamento
legislativo  nazionale  all'art.  14,  comma  5-quater,  del  decreto
legislativo  n.  79/99,  come  integrato dall'art. 1, comma 30, della
legge  n.  239/04;  e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i
clienti finali;
    l'assetto   delineato   al  precedente  alinea,  almeno  sino  al
1° luglio 2007, si articola in:
      a) un segmento, denominato mercato libero, in cui si esplica il
servizio  di  vendita  di  energia elettrica nei confronti di clienti
idonei  finali  (di  seguito:  vendita al dettaglio ai clienti idonei
finali)  che  hanno  esercitato il diritto potestativo di contrattare
liberamente  le  condizioni  della  fornitura,  fatti salvi i profili
regolati,  ivi  compresa  la scelta della controparte contrattuale, e
che,  in virtu' di tale esercizio, sono diventati a tutti gli effetti
clienti del mercato libero;
      b) un  segmento,  complementare a quello di cui alla precedente
lettera e denominato mercato vincolato, in cui si esplica il servizio
di  vendita  di  energia  elettrica  nei  confronti di clienti finali
vincolati  e di clienti idonei finali che hanno liberamente scelto di
mantenere  la  propria  collocazione  su tale mercato; e che tutte le
condizioni   economiche   per  l'esercizio  di  detto  servizio  sono
determinate dall'Autorita';
    l'art. 2, comma 12, lettere da g) ad i), della legge n. 481/1995,
prevede che l'Autorita':
      a) controlli  lo  svolgimento dei servizi, tra cui i servizi di
vendita  di energia elettrica di cui al precedente alinea, con poteri
di  ispezione,  di  accesso,  di  acquisizione della documentazione e
delle notizie utili;
      b) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei
servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
      c) assicuri  la  piu'  ampia  pubblicita'  delle condizioni dei
servizi,  effettui  studi  sull'evoluzione  del settore e dei singoli
servizi,  anche  per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed
economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e
promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei
servizi;
    ai  sensi  dell'art.  2,  comma  22,  della legge n. 481/1995, le
amministrazioni  e  le  imprese  del  settore elettrico sono tenute a
fornire   all'Autorita',   oltre   a   notizie  ed  informazioni,  la
collaborazione  per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente
alinea;
  Considerato che:
    gli  indirizzi  settoriali  per  la  direzione  energia elettrica
contenuti  nella  deliberazione  n.  1/05  prevedono  che la medesima
direzione,  tramite  la  propria  unita'  dedicata  alle tematiche in
materia  di  mercato  e  concorrenza,  svolga le necessarie attivita'
istruttorie  finalizzate,  tra l'altro, a migliorare l'economicita' e
il  funzionamento  del  sistema elettrico nazionale, anche attraverso
«...  la  definizione  di  modalita'  di  switching tra i due mercati
(libero   e  vincolato)  che  minimizzi  la  sussistenza  di  sussidi
incrociati nell'entrata e/o uscita dai mercati [...] e la definizione
di  standard  contrattuali  per  la negoziazione di energia elettrica
(anche  per la gestione del rischio associato alle forniture fisiche)
e  di  codici di condotta per la vendita ai clienti idonei (requisiti
per  il  venditore,  sistemi  di  tutela  differenziati per classi di
clienti)»;
    gli indirizzi di cui al precedente alinea sono stati implementati
nel  programma operativo della medesima direzione per l'anno corrente
presentato   ai   soggetti   interessati   nel  corso  del  seminario
esplicativo  tenutosi in data 14 marzo 2005, prevedendo una specifica
attivita'   conoscitiva   prodromica   all'adozione   di   interventi
regolamentari  a  conformazione  dei  servizi  di  vendita di energia
elettrica;
    l'istruttoria  conoscitiva  promossa  dall'Autorita'  e  condotta
congiuntamente  con  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato,   conclusasi  con  deliberazione  n.  19/05,  ha  riguardato
unicamente   lo   stato  dei  servizi  nel  cd  mercato  all'ingrosso
dell'energia   elettrica   e  nel  cd  mercato  per  il  servizio  di
dispacciamento  per  la  centrale  rilevanza  assunta su tali mercati
dall'offerta  di  energia  elettrica;  e che, conseguentemente, dagli
esiti di tale istruttoria non possono essere tratte conclusioni circa
la  vendita  al  dettaglio  (cfr 1/23.2 dell'allegato A alla medesima
deliberazione);
  Considerato che:
    preliminare  ad ogni valutazione sul livello di concorrenza nella
vendita    dell'energia    elettrica    e'   la   definizione   delle
caratteristiche del conseguente servizio di pubblica utilita' erogato
ai  clienti  finali, ivi inclusa la definizione dei mercati rilevanti
ai fini di detta valutazione;
    il livello di concorrenza nella vendita di energia elettrica deve
essere  valutato  sia  con  riferimento  alle  condizioni  economiche
praticate  ai  clienti  finali che alle condizioni contrattuali poste
alla  base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e
l'esercente il servizio di vendita;
  Ritenuto opportuno:
    limitare  le  valutazioni  di  cui  al  precedente considerato al
servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, in
quanto cio' risulta essenziale per l'adozione di eventuali interventi
volti  a  promuovere  la  concorrenza  tra  esercenti  il servizio di
vendita   e,  nel  contempo,  tutelare  gli  interessi  di  utenti  e
consumatori,   essendo   la  regolazione  della  vendita  di  energia
elettrica   al   mercato   vincolato   gia'   oggetto   di  specifici
provvedimenti dell'Autorita';
    avviare  un'istruttoria  conoscitiva  finalizzata  a  valutare il
servizio  di  vendita  di  energia  elettrica ai clienti idonei e sul
livello di concorrenza tra esercenti tale servizio;
    prevedere  che l'istruttoria conoscitiva abbia una durata tale da
accompagnare, sino al naturale completamento, il processo di apertura
del mercato libero, vale a dire sino al 1° luglio 2007; e che in tale
lasso temporale si collochino diversi esiti conoscitivi interinali di
tale  indagine  a  supporto  delle attivita' istruttorie di eventuali
provvedimenti  dell'Autorita'  in  materia; e che detti esiti trovino
massima diffusione presso i soggetti interessati;
                              Delibera:
  1. Di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di
energia  elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra
esercenti il medesimo servizio.
  2.  Di  conferire  mandato  al  direttore  della  direzione energia
elettrica dell'Autorita' per procedere:
    a) allo  svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita'
di cui al precedente punto 1;
    b) allo  svolgimento,  qualora  cio'  fosse  opportuno per alcuni
aspetti   della   presente  istruttoria  conoscitiva,  di  analisi  e
valutazioni  da  effettuare  con il supporto di servizi di consulenza
esterni;
    c) alle  convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli
operatori  ritenuti  necessari,  fissandone le modalita' in relazione
alle  esigenze  di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva
in oggetto;
    d) alla  formulazione di proposte all'Autorita' per gli eventuali
interventi  di  competenza,  anche predisponendo i necessari avvii di
procedimento per l'implementazione dei citati interventi.
  3.  Di  prevedere  che  l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1
accompagni  il  processo  di  apertura  del  mercato libero sino alla
completa  estensione  della  qualifica  di  cliente  idoneo a tutti i
clienti   finali  (1° luglio  2007),  fornendo,  con  cadenza  almeno
annuale,   contributi   conoscitivi   finalizzati  all'istruzione  di
eventuali  interventi dell'Autorita' e che tali contributi siano resi
pubblici sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
  4.  Di  indicare, nell'ambito dell'istruttoria di cui al precedente
punto   1  ed  in  occasione  del  primo  contributo  conoscitivo  da
predisporre  entro  il  mese  di ottobre  2005,  alcune  tematiche da
approfondire, relative in particolare a:
    a) aspetti  riguardanti  un'eventuale semplificazione e riassetto
delle   clausole   negoziali   e   delle   regolamentazioni  tecniche
indispensabili   al   corretto   funzionamento   dell'intero  sistema
elettrico da inserire nei contratti di fornitura di energia elettrica
ai clienti idonei;
    b) caratterizzazione   dei  soggetti  esercenti  il  servizio  di
vendita di energia elettrica ai clienti idonei ed una valutazione dei
requisiti  minimi  circa l'operativita' di tali soggetti in relazione
alle tipologie di clienti idonei serviti.
  5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 12 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis