N. 339 SENTENZA 14 - 27 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  -  Nomina  del
  Commissario  dell'Autorita'  portuale  di  Livorno  - Ricorso della
  Regione  Toscana - Omessa definizione concordata della procedura di
  intesa  con  lesione  del principio di leale collaborazione e delle
  competenze  regionali  costituzionalmente  garantite  in materia di
  governo  del  territorio,  porti e aeroporti civili, grandi reti di
  trasporto  e  di  navigazione,  commercio  con  l'estero,  turismo,
  industria  alberghiera e lavori pubblici - Non spettanza allo Stato
  e, per esso, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della
  potesta'  contestata  -  Annullamento  dell'atto impugnato in parte
  qua.
- Decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti del
  2 luglio 2003 n. 11129/MM.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti in data
2 luglio  2003,  n. 11129/MM,  con  il  quale  e'  stato  nominato il
Commissario  dell'Autorita' portuale di Livorno, promosso con ricorso
della  Regione  Toscana  notificato  il 25 agosto 2003, depositato in
cancelleria  il  27 agosto  2003  ed  iscritto  al n. 33 del registro
conflitti 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore
Romano Vaccarella;
    Uditi  gli  avvocati  Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana, nonche' l'avvocato dello Stato Paolo Gentili.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  per  conflitto di attribuzione notificato il
25 agosto   2003,   la   Regione   Toscana   ha  chiesto  alla  Corte
costituzionale  di  dichiarare  che  non  spetta  al  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti provvedere alla nomina del Commissario
per  l'Autorita'  portuale di Livorno; conseguentemente, di annullare
il relativo decreto n. 11129/MM in data 2 luglio 2003, per violazione
degli  artt. 117  e  118 della Costituzione, «anche in relazione agli
artt. 5 e 97 della Costituzione».
    La Regione ricorrente premette che, con nota del 16 gennaio 2003,
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - segnalata la
scadenza,  a  partire  dal  successivo  19  maggio,  del  mandato del
Presidente  dell'Autorita'  portuale  di  Livorno  -  dava avvio alla
procedura  di nomina del nuovo organo, chiedendo agli enti abilitati,
ai  sensi  dell'art. 8,  comma 1,  della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino  della  legislazione  in  materia portuale) - il comune, la
Provincia  e  la Camera di commercio di Livorno, nonche' il comune di
Capraia Isola - di procedere alle necessarie designazioni.
    In  esito a queste ultime, con nota del 10 marzo 2003 il Ministro
comunicava  al  Presidente della Regione Toscana di essere favorevole
al  candidato  proposto dal comune di Capraia Isola e dalla Camera di
commercio di Livorno.
    La Regione Toscana, manifestato il proprio dissenso, si esprimeva
per   il   candidato   proposto  dagli  altri  due  enti,  segnalando
contestualmente la necessita' di un incontro, al fine di individuare,
col   metodo   della  concertazione,  una  convergenza  di  posizioni
nell'interesse generale.
    Tale invito, benche' ribadito in una successiva nota del 7 maggio
-  in cui, tra l'altro, veniva valutata negativamente l'ipotesi di un
commissariamento  dell'Autorita',  formulata  in  via  informale  dal
Ministro  -  restava senza riscontro. Infatti, con nota del giorno 21
maggio,  il  Ministro  si  limitava  a  chiedere  agli enti locali di
effettuare,   ai  sensi  dell'art. 8  della  legge  n. 84  del  1994,
ulteriori  designazioni,  ed il Presidente della Regione rivolgeva un
interpello  direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al
fine  di sollecitare la definizione della procedura, nel quadro di un
corretto rapporto tra le varie istituzioni.
    Gli  enti interessati confermavano le designazioni gia' espresse,
ad eccezione del comune di Livorno che indicava un nuovo candidato.
    A  questo  punto  il  Ministro  -  senza  dar  luogo all'incontro
ripetutamente  chiesto  dalla  Regione Toscana e prescindendo da ogni
intesa  -  nominava Commissario dell'Autorita' portuale di Livorno il
candidato  a  favore  del  quale si era espresso in precedenza per la
nomina a Presidente.
    Avverso  tale provvedimento, la Regione Toscana solleva conflitto
di  attribuzione,  ritenendolo  gravemente lesivo delle competenze ad
essa   costituzionalmente   garantite   in  materia  di  governo  del
territorio,  porti  e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di
navigazione, commercio con l'estero, turismo, industria alberghiera e
lavori pubblici.
    La  ricorrente  premette che, secondo il costante orientamento di
questa  Corte,  il conflitto di attribuzione puo' essere proposto non
solo    per    rivendicare    la    titolarita'    di    attribuzioni
costituzionalmente  conferite;  ma anche per lamentare il cattivo uso
di  un  potere  o di una competenza, da parte del legittimo titolare,
che  incida  o  crei  turbativa  nei confronti di poteri o competenze
costituzionalmente   riconosciuti  ad  altro  soggetto,  secondo  una
prospettiva  che fa rientrare nell'ambito della vindicatio potestatis
anche   il  c.d.  conflitto  da  menomazione.  Del  resto  -  ricorda
l'esponente   -   la  Corte  ha  espressamente  ritenuto  ammissibile
l'esperimento  del  conflitto  allorche'  «l'ordinamento  richieda la
collaborazione  di  una pluralita' di enti e, per contro, uno di essi
provveda  autonomamente, senza tener conto delle potesta' altrui» (v.
sentenza n. 286 del 1985).
    Tale  situazione  ricorrerebbe  nella specie, poiche' alla nomina
del  Commissario  straordinario  il  Ministro  sarebbe  pervenuto  in
difetto  delle  circostanze  di  fatto e delle ragioni giuridiche che
avrebbero  potuto rendere praticabile una tale soluzione, avendo egli
operato  al  solo fine di eludere la procedura che prescrive l'intesa
con  la  regione  interessata. Non a caso - sottolinea al riguardo la
ricorrente  - il Ministro, da un lato, non aveva dato alcuna risposta
alla  richiesta  di un incontro avanzata dal Presidente della Regione
Toscana;  dall'altro,  si  era  limitato ad indicare solo un nome sul
quale  ottenere  il  consenso:  con  cio'  dimostrando la mancanza di
un'effettiva  volonta'  di  pervenire  ad  una definizione concordata
della procedura.
    Ad  avviso  della  ricorrente, il decreto impugnato sarebbe stato
adottato  in violazione del principio di leale collaborazione e degli
artt. 5,  117  e  118  della Costituzione. Al riguardo, richiamato il
disposto  dell'art. 8,  comma 1,  della legge n. 84 del 1994 - ove e'
prescritto  che  la  nomina  del  Presidente  dell'Autorita' portuale
avvenga col sistema della codeterminazione - la Regione assume che il
Ministro,  ottenuta  la designazione della seconda terna di nomi, non
si  era in alcun modo fatto carico di attivare la procedura d'intesa;
ma,  anzi  -  all'evidente fine di officiare proprio il candidato sul
quale  la  Regione  aveva espresso il proprio motivato dissenso - era
ricorso   all'escamotage  del  commissariamento,  giustificando  tale
scelta   con  l'avvenuta  scadenza  del  periodo  di  prorogatio  del
Presidente  uscente. Senonche' - argomenta la ricorrente - una simile
applicazione della norma si presterebbe a tattiche elusive, posto che
sarebbe  sufficiente  dilatare strumentalmente i tempi di definizione
del  procedimento  per provocare, poi, la necessita' di una soluzione
d'urgenza.
    Rammentata, quindi, la giurisprudenza di questa Corte in punto di
centralita' dell'intesa - quale strumento di attuazione del principio
di  leale  collaborazione  e metodo di codeterminazione del contenuto
dell'atto - la ricorrente ha puntualizzato che, quando il legislatore
ha  voluto  assegnare  allo  Stato  il  potere di provvedere anche in
mancanza  di  intesa,  lo ha espressamente previsto, come nell'art. 3
del  decreto  legislativo n. 281 del 1997 (Definizione ed ampliamento
delle  attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed   autonomie  locali):  norma  secondo  cui,  se  l'intesa  con  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali non viene raggiunta entro
trenta  giorni,  il  Consiglio  dei  ministri puo' provvedere, previa
adeguata motivazione.
    Ne'  a  contrastare  tale  rilievo  varrebbe il richiamo a quella
giurisprudenza costituzionale secondo cui, a fronte di un pericolo di
pregiudizio  per  l'interesse  nazionale, l'intesa puo' connotarsi in
modo  meno  incisivo  (c.d. intesa in senso debole). Infatti, anche a
voler  prescindere  dalla impossibilita' di ravvisare nella specie un
siffatto  pericolo,  sarebbe seriamente contestabile, dopo la riforma
del  Titolo  V della Parte II della Costituzione, che possano tuttora
configurarsi,  nei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni, intese in senso
debole.  In  ogni  caso,  anche con riguardo ad esse, questa Corte ha
sempre sottolineato la necessita' dell'espletamento di trattative che
superino  «il  rigido  schema  della  sequenza non coordinata di atti
unilaterali» (v. sentenza n. 21 del 1991).
    Ad avviso della ricorrente, nella specie, sarebbe mancato proprio
tale  atteggiamento  di fattiva collaborazione, posto che il Ministro
avrebbe deciso e attuato il commissariamento senza neppure tentare un
confronto  costruttivo  con l'amministrazione regionale, muovendo dal
solo  presupposto  che  era  ormai  scaduto  il  termine  massimo  di
quarantacinque  giorni,  fissato  per  la  prorogatio. Infatti, avuta
notizia  del  dissenso sul nominativo indicato nel marzo del 2003, il
Ministro  aveva  lasciato  trascorrere  ben  due  mesi senza prendere
alcuna  iniziativa.  Solo  il  21 maggio, quando era ormai prossimo a
scadere  il Presidente uscente, aveva chiesto agli enti di effettuare
la designazione di un'ulteriore terna; peraltro, considerato che tale
indicazione  gli  era  pervenuta  al piu' tardi il 20 giugno e che il
periodo  di  prorogatio  scadeva  il  2 luglio  2003, egli in realta'
avrebbe  avuto  ancora  tutto il tempo per ricercare un'intesa con la
Regione.  E la circostanza che nulla egli aveva fatto in questo senso
confermerebbe    il    carattere    strumentale    del   ricorso   al
commissariamento.
    Il decreto impugnato sarebbe illegittimo anche per violazione dei
principi'  di  riserva  di  legge, buon andamento e imparzialita' dei
pubblici uffici ex art. 97 della Costituzione, nonche', sotto profili
ulteriori  rispetto  a  quelli gia' esposti, ancora degli artt. 117 e
118   della   Costituzione.  Sul  punto,  la  ricorrente  segnala  in
particolare  che  la legge n. 84 del 1994 prevede il commissariamento
dell'Autorita'  portuale  nelle  sole ipotesi tassativamente indicate
dall'art. 7,  commi 3  e 4: norme in base alle quali il Ministro puo'
nominare  un  commissario esclusivamente in conseguenza di revoca del
mandato  al  Presidente  e/o  di  scioglimento  del Comitato portuale
disposto  nei  casi  e  con  le  forme espressamente previste; mentre
nessuna  disposizione  consentirebbe  la  nomina  di  un  commissario
straordinario in ragione dell'avvenuta scadenza dei termini di durata
dell'organo  ordinario.  Ne'  la  nomina  - soggiunge la ricorrente -
potrebbe    trovare    giustificazione    nei    principi    generali
dell'ordinamento,  poiche',  in base ad essi, l'investitura di organi
straordinari  e' possibile solo in caso di gravi violazioni di leggi,
di  gravi  irregolarita'  di  gestione  e  di  catastrofi o calamita'
naturali: ipotesi chiaramente non ricorrenti nella specie.
    Il    provvedimento    impugnato    lederebbe    le   prerogative
costituzionalmente  riconosciute  alle  Regioni  in materia di porti,
anche  sotto  il  profilo  che  il Commissario straordinario e' stato
officiato   della   carica   «fino   alla   nomina   del   Presidente
dell'Autorita'   portuale»;   talche'   la   durata   della  gestione
commissariale  sarebbe  in pratica rimessa all'esclusiva volonta' del
Ministro,  in  contrasto  con  la  temporaneita' delle funzioni che -
prevista   anche   per   gli  organi  ordinari  -  e'  caratteristica
ineludibilmente  connessa a quelli straordinari. Non a caso l'art. 7,
comma 4,  della  legge  n. 84 del 1994 prevede, espressamente, che il
ricorso  al  commissariamento  dell'Autorita' portuale, nelle ipotesi
tassative  in  cui  e'  ammesso,  puo'  avvenire  per  un periodo non
superiore a sei mesi.
    Conseguentemente    il    decreto   impugnato,   non   contenendo
l'indicazione   di   un   termine   certo   di   durata   dell'organo
straordinario,  violerebbe  i  principi'  di  imparzialita',  di buon
andamento  dell'amministrazione  e  della  riserva  di legge, sanciti
dall'art. 97  della  Costituzione:  lesione  che  la  Regione sarebbe
legittimata   a   far  valere,  in  quanto  atta  ad  ingenerare  una
menomazione delle competenze ad essa costituzionalmente garantite.
    Infine  -  considerato  che  sono organi dell'Autorita' portuale,
oltre  al Presidente il Comitato portuale, il Segretario generale, da
questi nominato, e il Collegio dei revisori dei conti - la ricorrente
osserva che il decreto impugnato sembra attribuire al Commissario non
solo  le  funzioni  del  Presidente  ma  altresi'  quelle degli altri
organi,  e  segnatamente le funzioni del Comitato portuale, anch'esso
scaduto.   Orbene,   lo  svuotamento  di  tale  organo  costituirebbe
un'ulteriore,  specifica  violazione delle prerogative della Regione:
atteso  che,  da  un lato, di esso fa parte, quale membro di diritto,
anche  il  Presidente  della Giunta regionale; e, che, dall'altro, il
Comitato  costituisce  la  naturale  sede di composizione dei diversi
interessi  che  vi  sono  rappresentati.  L'averlo  sostituito con un
organo  monocratico  comporterebbe,  dunque, ad avviso della Regione,
una   grave   lesione  delle  attribuzioni  regionali,  insieme  alla
violazione  dei  principi'  di riserva di legge, imparzialita' e buon
andamento   dell'amministrazione   di  cui  all'art. 97  della  Carta
fondamentale.
    Peraltro  -  soggiunge  la ricorrente - tali vizi sussisterebbero
anche laddove «l'ambigua formulazione» del decreto venisse intesa nel
senso che al Commissario sono attribuiti i soli poteri del Presidente
perche'  sarebbe  comunque il Commissario, unilateralmente scelto dal
Ministro, a dover procedere alla nomina del nuovo Comitato portuale.
    Infine  -  mentre  in base ai principi generali le funzioni degli
organi   commissariali   sono  naturalmente  limitate  alla  gestione
ordinaria,  tanto  e'  vero  che,  in base all'art. 7, comma 4, della
legge  n. 84  del  1994,  il  decreto di nomina deve specificatamente
indicare  le  attribuzioni  che  sono  conferite  -  l'atto impugnato
riconosce  al Commissario nominato poteri generali e omnicomprensivi,
non  limitati  cioe'  alla  sola  amministrazione  ordinaria:  il che
contrasterebbe  con  il  principio di buona amministrazione, previsto
dall'art. 97 della Costituzione, e con il rispetto delle attribuzioni
regionali riconosciute dall'art. 117 della Costituzione.
    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio  con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato,
ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero infondato il ricorso.
    In  punto  di  inammissibilita',  il  resistente rileva che - per
giurisprudenza  assolutamente  consolidata di questa Corte - sussiste
conflitto  di  attribuzione  tra Stato e Regione qualora un atto o un
comportamento  imputabile  al  primo, dotato di efficacia o rilevanza
esterna  e  diretto  ad  esprimere  in  modo inequivoco la pretesa di
esercitare  una  certa  competenza,  possa  determinare una invasione
attuale  dell'altrui  sfera  di  attribuzioni  o  una  menomazione di
esercizio  della medesima. Posto che, nella specie, il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  pervenuto  al commissariamento
dell'Autorita'  portuale  di Livorno per l'impossibilita' di definire
la  procedura  di nomina del nuovo Presidente entro il 3 luglio 2003,
in considerazione dei tempi tecnici legati al parere delle competenti
Commissioni parlamentari sul nominativo designato; e considerato che,
nel  relativo  decreto, e' stata espressamente prevista la cessazione
del  mandato  dell'organo  straordinario  al  momento della nomina di
quello  ordinario,  l'atto impugnato, secondo la difesa erariale, non
avrebbe  in  alcun  modo  pregiudicato  le  potesta'  attribuite alla
Regione in materia di porti e di governo del territorio.
    L'Avvocatura  precisa  che  il  potere  di nomina del Commissario
dell'Autorita'   portuale   -   da   esercitare   ogni   volta   che,
nell'interesse  pubblico, sia necessario assicurare continuita' nella
gestione  dell'ente - spetta incontestabilmente allo Stato; senza che
cio'  possa pregiudicare il raggiungimento dell'intesa con la Regione
sul  nominativo  del  Presidente  secondo  un  modulo  che vede i due
procedimenti  affiancarsi  e  non  sostituirsi.  Non a caso - segnala
ancora  l'Avvocatura  - il Tribunale amministrativo regionale Toscana
ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare del provvedimento di
commissariamento    avanzata   dalla   Regione,   in   considerazione
dell'interesse   pubblico  alla  piena  operativita'  dell'organo  di
vertice dell'Autorita' portuale.
    In  tale  contesto,  sarebbe  anche  evidente l'inidoneita' della
fattispecie sottoposta all'esame della Corte a integrare un conflitto
per  menomazione;  questo  postula,  infatti,  che  uno dei poteri in
conflitto  adotti  un atto formalmente rientrante nella propria sfera
di  attribuzioni,  il  quale,  tuttavia, impedisca in modo definitivo
all'altro  potere  l'adozione  di  un  atto  ad  esso  spettante: con
conseguente,  irrimediabile  menomazione  della  relativa  competenza
costituzionale.  Nella  vicenda  dedotta  in giudizio, invece, non si
sarebbe  verificata  alcuna compromissione, sostanziale e definitiva,
del  potere della Regione di interloquire nella nomina del Presidente
dell'Autorita' portuale.
    Del  resto,  l'ipotetico  accoglimento  del ricorso comporterebbe
semplicemente  la  rimozione del Commissario attualmente in carica ed
il conseguente ripristino della prorogatio del Presidente uscente: in
spregio alla norma di legge, che ne fissa la durata in quarantacinque
giorni, ed in violazione, dunque, dell'art. 97 della Costituzione.
    Ma,    anche   a   voler   prescindere   da   tali   profili   di
inammissibilita',  il  ricorso proposto dalla Regione Toscana sarebbe
infondato nel merito, ad avviso della Avvocatura dello Stato.
    Infatti,  l'eccezione  di  inosservanza  della  procedura sancita
dall'art. 8 della legge n. 84 del 1994, oltre a non essere pertinente
-  atteso che la norma richiamata riguarda la nomina del Presidente e
non  gia'  del  Commissario  - sarebbe priva di qualsiasi fondamento,
giacche'  il  periodo  di  tempo  intercorso tra la comunicazione del
dissenso  della  Regione  e la richiesta di ulteriori designazioni e'
stato impiegato per le necessarie valutazioni politiche, dirette alla
soluzione  del  problema;  e non sarebbe, comunque, oggettivamente di
entita'  tale da legittimare il sospetto di un allungamento dei tempi
della  procedura,  strumentalmente  volto  a  rendere  inevitabile la
nomina  del  Commissario. Conseguentemente, la dedotta violazione del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. apparirebbe
insussistente in fatto.
    Ne'  risulterebbe  corretto  l'assunto secondo il quale le uniche
ipotesi,  in cui si puo' far luogo al commissariamento dell'Autorita'
portuale,  siano  quelle  previste  dall'art. 7 della legge n. 84 del
1994;  con conseguente illegittimita' del provvedimento adottato, per
violazione   del  principio  della  riserva  di  legge.  In  realta',
l'art. 12   della  predetta  legge  attribuisce  al  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti il potere di vigilanza sulla gestione
dell'Autorita'  portuale:  di  talche'  la nomina del Commissario, in
caso di decadenza degli organi direttivi per decorso del tempo, oltre
ad   essere   conforme   ai   principi   generali   dell'ordinamento,
costituirebbe un doveroso atto di esercizio del potere di vigilanza.
    Infine,  non  sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 97
della  Costituzione,  sollevata  sotto  il profilo che il Commissario
cumulerebbe  le  funzioni del Comitato portuale o avrebbe comunque il
potere  di  nominare il nuovo Comitato portuale; in realta', l'organo
straordinario sostituisce il solo Presidente e non ha alcun potere di
nomina  ne' dei componenti del comitato la cui designazione spetta al
Presidente ne', tanto meno, dell'intero comitato.
    3.  -  Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 10 delle norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la
Regione  Toscana  insiste nell'accoglimento del ricorso, contestando,
in  primis,  l'eccezione  di  inammissibilita'  proposta dalla difesa
erariale.
    Ricordate  le attivita' che il Presidente dell'autorita' portuale
e'  chiamato  a  svolgere  e  la  loro incidenza sulle competenze che
l'art. 117   della  Costituzione  -  soprattutto  dopo  le  modifiche
introdotte  dalla  legge  costituzionale  n. 3 del 2001 - attribuisce
alle  Regioni  nelle  materie dei porti e degli aeroporti civili, del
governo   del  territorio,  delle  grandi  reti  di  trasporto  e  di
navigazione, del commercio con l'estero, del turismo e dell'industria
alberghiera  nonche'  dei  lavori  pubblici;  ribadita,  altresi', la
necessita'  che  la  nomina  del  Presidente  avvenga d'intesa con la
Regione  interessata,  con conseguente illegittimita' di qualsivoglia
procedimento  che  consenta  di  eludere l'intesa stessa; richiamata,
infine, l'ampia e consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine
al  conflitto  per  menomazione,  la Regione rileva come, nel caso di
specie,  il candidato alla presidenza, a favore del quale il Ministro
si  era  espresso,  rivesta  l'incarico di Commissario dell'Autorita'
portuale di Livorno da un anno e dieci mesi; di modo che non potrebbe
piu'  essere  disconosciuta l'idoneita' del provvedimento oggetto del
conflitto a menomare le competenze della Regione.
    La ricorrente insiste inoltre sulla sussistenza del suo interesse
ad  agire  perche'  -  se  e' vero che l'accoglimento del ricorso non
condurrebbe  alla  nomina,  quale Presidente dell'Autorita' portuale,
del  candidato  da  essa  sostenuto  -  in  ogni caso «dall'auspicato
annullamento  dell'operato  sino  ad ora seguito dall'Amministrazione
statale  conseguirebbe  la  reintegrazione dell'ordine costituzionale
(....) violato».
    Richiamata,  quindi,  la sentenza n. 27 del 2004 di questa Corte,
nella  quale  venne  scrutinata  negativamente  la legittimita' della
nomina  del  Commissario  dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, la
Regione  sottolinea  come  -  in  quella circostanza - la Corte abbia
affermato  che  condizione di legittimita' di un provvedimento di tal
fatta  e',  quantomeno,  l'avvio  e  la  prosecuzione delle procedure
finalizzate   al   raggiungimento   dell'intesa  per  la  nomina  del
Presidente.  L'ipotesi  ora  sottoposta  all'esame  di  questa  Corte
sarebbe, dunque, del tutto sovrapponibile a quella gia' decisa: anche
in  quel  caso,  infatti,  la Regione aveva dissentito sul nominativo
proposto  dal  Ministro,  chiedendo  un incontro per addivenire ad un
accordo;  e  anche  in  quella  circostanza  la risposta era stata la
nomina del Commissario.
    Del  resto  -  soggiunge  la  Regione  -  la  sequenza  dei fatti
successivi  all'atto  oggetto  del  conflitto,  evidenzierebbe  ancor
meglio  la  volonta'  del  Ministro  di eludere l'intesa: ed invero -
effettuata  la  nomina del commissario il 2 luglio del 2003 - solo il
26 febbraio  2004  il Ministro aveva ricontattato il Presidente della
Giunta  regionale, inviandogli una nota nella quale aveva riproposto,
ai fini dell'intesa, nuovamente il candidato a suo tempo prescelto, e
poi  nominato  Commissario. Ad essa il destinatario aveva risposto in
data   8   marzo,   ribadendo   i  motivi  che  non  consentivano  il
raggiungimento   dell'accordo   su  quel  nominativo;  ed  insistendo
nuovamente ed inutilmente perche' si addivenisse a un incontro tra le
parti.  In  data  20 ottobre  2004,  il  Ministro  si  era limitato a
chiedere   al  Presidente  della  Giunta  regionale,  ex  art. 6  del
decreto-legge  n. 136  del  2004,  come  riformulato  dalla  legge di
conversione n. 186 del 2004, di indicare una terna di nominativi; ma,
ricevutala  il  17 novembre  successivo, non aveva dato alcun seguito
alla procedura.
    Posto,  allora,  che  l'intesa  avrebbe  nella  specie  carattere
«forte»,   sostanziandosi   in  una  codeterminazione  paritaria  del
contenuto  dell'atto;  e considerato che la legittimita' della nomina
del  Commissario  sarebbe  subordinata  allo svolgimento di reiterate
trattative,   volte  a  superare  le  divergenze  che  ostacolino  il
raggiungimento   di   un   accordo,   l'atto  impugnato  risulterebbe
illegittimo  per mancanza della condizione di avvio e di prosecuzione
del  procedimento  preordinato alla nomina del Presidente. Tanto piu'
che  il  Ministro,  chieste  e  ottenute  nel  giugno 2003 le seconde
designazioni  da  parte  delle  comunita'  di  base,  avrebbe  dovuto
chiedere  nuovamente  l'intesa  con  la Regione; mentre nulla di cio'
aveva   fatto,   procedendo   invece  direttamente  alla  nomina  del
Commissario.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Toscana propone conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  deducendo che non spetta a
quest'ultimo  provvedere  alla  nomina del Commissario dell'Autorita'
portuale di Livorno in mancanza della intesa con la Regione, prevista
dall'art. 8  della  legge  28 gennaio  1994,  n. 84  (Riordino  della
legislazione  in  materia  portuale); chiedendo, conseguentemente, di
annullare  il  decreto ministeriale n. 11129/MM del 2 luglio 2003 per
violazione  degli  artt. 117  e  118  della  Costituzione,  anche  in
relazione agli artt. 5 e 97 della medesima Carta.
    La  ricorrente  -  dopo  aver  analiticamente descritto i singoli
passaggi  che  hanno contrassegnato la nomina del Commissario oggetto
di  impugnativa;  e  dopo  aver  rammentato come, a norma dell'art. 8
della  legge  n. 84  del  1994,  per  la  nomina del Presidente della
Autorita'   portuale   occorra   comunque  l'intesa  con  la  Regione
interessata,  in  mancanza  della  quale si genera un evidente vulnus
alle   competenze   regionali   costituzionalmente  presidiate  -  ha
osservato   come,   nella   vicenda   in  esame,  il  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   si   sia  determinato  per  il
commissariamento  della  Autorita'  portuale  di Livorno sul semplice
presupposto   che   era   ormai   scaduto   il   termine  massimo  di
quarantacinque   giorni,   previsto   dall'art. 3  del  decreto-legge
16 maggio   1994,  n. 293  (Disciplina  della  proroga  degli  organi
amministrativi), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio
1994,   n. 444,   per  l'istituto  della  prorogatio  dell'organo  in
scadenza.  Tuttavia,  osserva la ricorrente, non soltanto nel caso di
specie  sussistevano  i margini temporali per completare la ordinaria
procedura per la nomina del Presidente della Autorita' portuale e, in
particolare,   per   raggiungere   l'intesa  con  la  Regione;  ma  -
soprattutto  -  sarebbero  stati  frustrati  tutti i tentativi svolti
dalla  stessa  Regione  per  intessere  fattive  trattative,  volte a
consentire  il  superamento  della  situazione  di  stallo venutasi a
determinare per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Ministro.
    Anche  dopo  la  nomina del Commissario, d'altra parte, lo stesso
Ministro  non  avrebbe  in  alcun modo proseguito il procedimento per
raggiungere  l'intesa,  al punto che «l'Autorita' portuale di Livorno
e'  tuttora  retta  dal Commissario, anche se la Regione ha trasmesso
gia' da ben sei mesi la terna (di candidature) al Ministro medesimo».
Dal  che  risulterebbe  evidente  - ha soggiunto la Regione - come la
nomina  del Commissario altro non fosse stato, in realta', se non «lo
strumento  per  eludere la procedura dell'intesa e per far presiedere
l'Autorita'    portuale    dal    soggetto   scelto   unilateralmente
dall'Amministrazione statale».
    2. - Il ricorso e' fondato.
    A  norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994,
in  una  prima  fase la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale
avviene   nell'ambito   di  una  terna  di  persone  designate  dalla
Provincia, dai comuni interessati e dalle Camere di commercio; in una
seconda  eventuale  fase  -  che  si  apre  ove il Ministro, con atto
motivato,  richieda di comunicare una seconda terna di candidati - la
individuazione  del nominativo del designando diviene libera, qualora
non  pervenga  alcuna  indicazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta. Tanto nella prima che nella seconda fase del procedimento,
peraltro, per la nomina del Presidente e' comunque richiesta l'intesa
con  la Regione interessata. Ne' tale quadro normativo di riferimento
risulta  essersi  svilito  a  seguito  della  introduzione  (ad opera
dell'art. 6  del d.l. n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni,
nella  legge  n. 186 del 2004), nel medesimo art. 8 della legge n. 84
del  1994, del comma 1-bis, il quale prevede una terza eventuale fase
procedimentale,  per l'ipotesi in cui - malgrado l'espletamento delle
procedure  di  cui innanzi si e' detto - non venga comunque raggiunta
l'intesa con la Regione interessata. Cio' perche', da un lato, questa
terza  fase  prevede che la Regione formuli una terna di candidati da
sottoporre  al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; mentre,
sotto  altro  profilo,  essa  non  soltanto  non  preclude,  ma  anzi
presuppone  che  la ricerca di una intesa prosegua, specie laddove si
versi - come nella vicenda in esame - in una situazione interinale ed
extra  ordinem,  quale  certamente  e'  quella  riconducibile  ad una
gestione commissariale.
    L'intesa   e',  dunque,  procedimento  intermedio  e  strumentale
all'adozione  dell'atto  deliberativo,  il  quale  -  proprio  per le
modalita'  attraverso  le  quali  devono potersi esprimere le singole
volonta'   che   concorrono  alla  formazione  del  suo  contenuto  -
rappresenta  il  frutto  di  una necessaria compartecipazione fra gli
enti  od organi tra i quali l'intesa stessa deve svilupparsi, anche -
ove  occorra  -  attraverso  reiterate trattative volte a superare le
divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo.
    3.  -  A  tale  principio  si  e'  ispirata anche la piu' recente
giurisprudenza di questa Corte. In un precedente analogo alla vicenda
oggetto  del  presente  conflitto - in cui parimenti il conflitto era
stato  promosso dalla Regione, deducendo la menomazione delle proprie
attribuzioni  a  seguito  della  nomina del Commissario straordinario
dell'Ente  Parco  dell'Arcipelago  toscano,  da  parte  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, senza essersi fatto
luogo al procedimento di intesa per la nomina del Presidente - questa
Corte,  anzitutto,  ha  sottolineato  come  il  potere  di nomina del
Commissario   straordinario  costituisca  «attuazione  del  principio
generale,  applicabile  a  tutti  gli  enti  pubblici,  del superiore
interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di
ordinaria  amministrazione,  i cui titolari siano scaduti o mancanti»
(v. sentenza n. 27 del 2004).
    Tale  principio  si  salda alla rigorosa disciplina stabilita dal
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli
organi  amministrativi),  convertito,  con modificazioni, nella legge
15 luglio  1994,  n. 444  -  assunto  come base normativa del decreto
ministeriale  posto  a  fondamento  dell'odierno  conflitto  - il cui
art. 6 stabilisce che, decorso il termine massimo di proroga previsto
dall'art. 3,  senza  che  si sia provveduto alla loro ricostituzione,
gli  organi  amministrativi  «prorogati»  decadono  e  tutti gli atti
successivi   da  essi  adottati  sono  nulli.  Questa  disciplina  fu
introdotta in dichiarata adesione ai rilievi critici di questa Corte,
a  proposito  dell'istituto  della  prorogatio  sine die degli organi
scaduti:  un istituto che non soltanto non poteva ritenersi integrare
un  «principio  generale»;  ma  che, ove privato di adeguate cautele,
avrebbe   presentato   aspetti   di  contrasto  con  i  valori  della
Costituzione.   «Un'organizzazione   caratterizzata  da  un  abituale
ricorso  alla  prorogatio  sarebbe  difatti - osservo' la Corte - ben
lontana  dal modello costituzionale. Se e' previsto per legge che gli
organi  amministrativi  abbiano una certa durata e che quindi la loro
competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale prorogatio di
fatto sine die - demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla
sostituzione  di  determinarne  la  durata pur prevista a termine dal
legislatore  ordinario  -  violerebbe  il  principio della riserva di
legge  in  materia  di  organizzazione amministrativa, nonche' quelli
dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento»  (v. sentenza n. 208 del
1992).  E  fu proprio nel prendere atto di questo avvertimento che il
Governo  si indusse ad adottare il richiamato decreto, poi convertito
in legge.
    Non  puo'  dunque essere revocato in dubbio che al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti - cui compete la nomina del Presidente
dell'Autorita'   portuale,   all'esito  del  procedimento  di  intesa
disciplinato  dall'art. 8  della  legge  n. 84  del  1994 - spetti il
potere   di  nomina  del  relativo  Commissario  straordinario,  onde
assicurare  il  soddisfacimento  delle  esigenze di continuita' della
azione amministrativa ed impedire stasi connesse alla decadenza degli
organismi ordinari.
    Peraltro,  da  un  lato,  di norma, la adozione del provvedimento
presuppone l'avvio e lo sviluppo - in termini di leale cooperazione -
di  reiterate  trattative  volte a raggiungere l'intesa; e che questa
non  sia  stata conseguita, malgrado la piu' ampia disponibilita' che
tutti  gli  enti  od organismi coinvolti sono chiamati non soltanto a
manifestare,  ma  anche a perseguire in concreto. Dall'altro lato, le
accennate  trattative  devono  proseguire  anche  dopo l'adozione del
provvedimento  di  nomina del Commissario, rappresentando, questo, un
epilogo   interinale,  che  non  arresta  ne'  impedisce  l'ordinario
procedimento  di  nomina;  ma  ne richiede un'effettiva prosecuzione.
Conseguentemente,   la   natura   necessariamente  transitoria  della
gestione  commissariale  e  l'esigenza  di  non  frustrare  il pronto
ripristino  della  autorita' ordinaria, comportano che essa abbia una
durata ragionevole.
    4.  -  Nel caso di specie - e come gia' questa Corte ebbe modo di
segnalare  nel  precedente  richiamato  dalla  Regione  ricorrente  -
«l'illegittimita'  della condotta dello Stato non risiede (...) nella
nomina  in se' di un Commissario straordinario senza la previa intesa
con  il  Presidente  della  Regione Toscana», ma nel mancato concreto
sviluppo  della  procedura  della intesa per la nomina del Presidente
dell'Autorita'  portuale di Livorno: procedura la quale, come gia' si
e'  sottolineato, esige «lo svolgimento di reiterate trattative volte
a  superare,  nel  rispetto  del  principio di leale cooperazione tra
Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un
accordo  e  che  sole  legittimano  la  nomina del primo» (v. la gia'
citata sentenza n. 27 del 2004).
    Come,   infatti,   evidenzia   il   ricorso,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e dei trasporti, con nota del 10 marzo 2003, ricevute
le  designazioni  dei  vari  enti, richiedeva alla Regione Toscana la
prescritta  intesa sul nominativo proposto dalla Camera di Commercio,
quale  candidato  all'incarico di Presidente della Autorita' portuale
di Livorno. La Regione Toscana, con nota del 27 marzo 2003, esprimeva
il  proprio  motivato  dissenso sul nominativo indicato dal Ministro,
sottolineando, peraltro, la opportunita' di «uno specifico incontro»,
quale   «ulteriore   occasione   per  sperimentare  il  metodo  della
concertazione  nei  rapporti  tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti e la Regione Toscana, nella piu' ferma convinzione che
solo   attraverso   tale  metodo  si  possano  raggiungere  punti  di
convergenza  nell'interesse  generale».  Tale  richiesta di incontro,
peraltro   ignorata,   veniva   reiterata  con  successiva  nota  del
Presidente   della   Regione   Toscana  del  7 maggio  2003,  ove  si
rappresentava  l'urgenza in vista della prossima scadenza del mandato
del Presidente in carica. Anche tale richiesta rimaneva, pero', priva
di  effetti;  cosi'  come  senza  esito  restava  anche  una nota del
Presidente  della  Regione  Toscana  indirizzata il 12 giugno 2003 al
Presidente  del Consiglio dei ministri, nella quale si sollecitava un
«interessamento  per  facilitare  una  soluzione,  nel  quadro  di un
corretto rapporto tra le Istituzioni».
    A  questo  punto il Ministro - cui erano state inviate il 19 e il
20 giugno 2003 le nuove designazioni da parte degli enti interpellati
con  nota del 21 maggio 2003 - senza dar luogo ad ulteriori tentativi
di  intesa  e  soddisfare  le  richieste  di  incontro reiteratamente
formulate  dalla  Regione  Toscana,  con proprio decreto del 2 luglio
2003,  designava,  quale  Commissario  della  Autorita'  portuale  di
Livorno,  il candidato sul quale la Regione aveva gia' manifestato il
proprio  dissenso.  In  sostanza,  non  soltanto  venivano  eluse  le
procedure  volte  a  ricercare  una  effettiva  intesa; ma venivano a
realizzarsi  le  premesse  per una designazione sine die di un organo
«sostitutivo» di quello designando ex lege.
    Ne'  tale  situazione  risulta  essersi  modificata anche dopo la
presentazione  del  ricorso,  giacche' - come la Regione sottolinea e
documenta nella propria memoria - soltanto in data 20 ottobre 2004 il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito della
entrata  in  vigore  del  richiamato  e nuovo comma 1-bis dell'art. 8
della legge n. 84 del 1994 (introdotto, come si e' detto, dall'art. 6
del d.l. n. 136 del 2004, convertito nella legge n. 186 del 2004), ha
richiesto  al Presidente della Giunta regionale la indicazione di una
nuova terna di candidati. A tale richiesta il Presidente della Giunta
regionale  dava  corso,  inviando la terna al Ministro il 17 novembre
2004,  dopo  aver acquisito le indicazioni degli enti locali, ma essa
rimaneva a sua volta senza esito.
    Da  cio'  la  giusta doglianza relativa alla sostanziale elusione
della  procedura della intesa, con il corollario della illegittimita'
di  una  procedura  «alternativa»  destinata a consentire, nei fatti,
alla  amministrazione statale la scelta unilaterale della persona cui
affidare la presidenza della Autorita' portuale di Livorno.
    Seguono  la declaratoria che non spetta allo Stato, e per esso al
Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la  nomina  del
Commissario  della Autorita' portuale di Livorno «dal 3 luglio 2003 e
fino  alla  nomina del Presidente della medesima autorita», senza che
siano  state avviate e proseguite effettive trattative con la Regione
interessata  per  il  raggiungimento  della  intesa per la nomina del
Presidente; e l'annullamento del decreto oggetto del ricorso in parte
qua,  restando  assorbiti  gli  ulteriori  profili  di illegittimita'
dedotti dalla Regione ricorrente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  nomina  del  Commissario della
Autorita'  portuale  di  Livorno,  senza  che fossero state avviate e
proseguite  effettive  trattative  con  la Regione interessata per il
raggiungimento della intesa per la nomina del Presidente;
    Annulla,   per   l'effetto,   il   decreto   del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti 2 luglio 2003 n. 11129/MM di nomina
del Commissario dell'Autorita' portuale di Livorno.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0870