N. 351 ORDINANZA 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale - Diritto del condannato
  subordinato  alla  sola  verifica della sussistenza dei presupposti
  normativi - Apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza
  sulla  meritevolezza del beneficio e sulla sua idoneita' preventiva
  e  rieducativa  -  Esclusione - Denunciata lesione del procedimento
  per  la  concessione  dell'indulto,  lesione  del  principio  della
  funzione  rieducativa  della  pena,  disparita'  di trattamento tra
  condannati  in  danno dei meritevoli, irragionevolezza in relazione
  alla  materia  della  liberta'  personale,  lesione  della funzione
  giudicante   -   Sopravvenuta   dichiarazione   di   illegittimita'
  costituzionale  della norma censurata - Necessita' di riesame della
  rilevanza  della  questione  proposta  - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d).
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3,
lett.   d),   della   legge   1° agosto   2003,  n. 207  (Sospensione
condizionata  dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo
di  due  anni),  promosso  con  ordinanza  del  15 dicembre  2004 dal
Tribunale di sorveglianza di Venezia sull'istanza proposta da Bergamo
Gianfranco,   iscritta  al  n. 169  del  registro  ordinanze  2005  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  15 dicembre  2004 (reg. ord.
n. 169  del  2005),  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Venezia  ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,
comma 3,  lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione
condizionata  dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo
di  due  anni),  in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non consente la concessione del
beneficio  della  sospensione condizionata dell'esecuzione della pena
ai condannati ammessi alla semiliberta';
        che il rimettente riferisce che il Magistrato di sorveglianza
di  Venezia  aveva  dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione
condizionata   della   pena   presentata  dal  condannato,  ritenendo
sussistente  la  condizione  ostativa  prevista  dal  citato  art  1,
comma 3,   lettera d),   della  legge  n. 207  del  2003,  trovandosi
l'interessato in regime di semiliberta';
        che contro tale provvedimento veniva proposto reclamo, che il
rimettente   riteneva  non  meritevole  di  accoglimento,  in  quanto
risultava   corretta   l'interpretazione   data   dal  Magistrato  di
sorveglianza  di  Venezia  della  disposizione  dell'art. 1, comma 3,
lettera d),  della  legge  n. 207  del  2003,  nella parte in cui non
consente  la  concessione  del  cosiddetto  «indultino» ai condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione;
        che  tale  interpretazione,  avvalorata dal dato testuale, e'
coerente  con la ratio di deflazione carceraria, diretta ad attenuare
il  problema del sovraffollamento negli istituti di pena, ispiratrice
della legge n. 207 del 2003, posto che i semiliberi sono assegnati ad
appositi   istituti  o  ad  apposite  sezioni  autonome  di  istituti
ordinari, e di fatto, per prassi, trascorrono in istituto solo le ore
notturne   (o   in  limitati  casi  i  giorni  festivi),  di  talche'
l'applicazione  della misura produce un'attenuazione della detenzione
piena, con conseguente espansione degli spazi di liberta', e pertanto
l'esigenza deflattiva e' meno avvertita;
        che,  espressamente,  l'art. 656,  comma 5,  cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 165 del 1998, comprende la semiliberta' tra
«le misure alternative alla detenzione»;
        che,  secondo il giudice a quo, la disposizione in questione,
cosi'   interpretata,   attribuisce   al   sistema  una  connotazione
estremamente  criticabile  sotto  il  profilo  della  razionalita'  e
costituzionalita',  e  che pertanto e' rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale di tale norma;
        che,  in  punto  di  rilevanza  della  questione,  si osserva
nell'ordinanza   che  e'  ineliminabile  l'applicazione  della  norma
nell'iter  logico-giuridico  che  il Tribunale deve percorrere per la
decisione,   trovandosi   il  condannato  nelle  condizioni  previste
dall'art. 1   della   legge   n. 207   del   2003   per  l'ammissione
all'«indultino»,  e a cio' ostando solo la perdurante ammissione alla
semiliberta';
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  osserva il
rimettente  che  il  procedimento  di  concessione del nuovo istituto
presenta   delle   evidenti   analogie   con  la  misura  clemenziale
dell'indulto,  non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun
apprezzamento  discrezionale  sulla  meritevolezza  del beneficio ne'
sull'idoneita'    rieducativa   e   preventiva,   ma   esclusivamente
l'accertamento   della  sussistenza  dei  requisiti  di  legittimita'
previsti dalla legge;
        che,  nella  fase  esecutiva,  invece,  l'«indultino» ha come
contenuto  una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati
dalla  piu'  ampia delle misure alternative, e cioe' l'affidamento in
prova  al  servizio  sociale,  misura con la quale il nuovo beneficio
condivide altri aspetti di disciplina;
        che  il  condannato  ammesso  alla  semiliberta',  pero', pur
essendo stato ritenuto «meritevole» di tale misura, non puo' accedere
all'«indultino»,   connotato  da  un  regime  meno  afflittivo  della
liberta'  personale,  mentre  tale  beneficio puo' essere concesso ai
condannati  che  non  hanno mai ottenuto, pur avendola richiesta, una
misura  alternativa, in quanto ritenuti dal Tribunale di sorveglianza
non  meritevoli  della stessa per la condotta irregolare, o connotata
da  fatti  penalmente  rilevanti,  tenuta  in  liberta'  o  nel corso
dell'esecuzione,   o  per  il  mancato  conseguimento  del  grado  di
rieducazione  adeguato  al  beneficio  richiesto,  o perche' ritenuti
dotati   di   una   pericolosita'  sociale  non  contenibile  con  le
prescrizioni tipiche di una misura alternativa;
        che,  inoltre,  il  nuovo  beneficio  introdotto  dalla legge
n. 207 del 2003, si rileva nella ordinanza, puo' anche, in difetto di
esplicita inclusione tra le cause ostative della preclusione disposta
dall'art. 58-quater  dell'ordinamento  penitenziario, essere concesso
ai  condannati  che,  gia'  ammessi a una misura alternativa, abbiano
subito  la  revoca  della  misura  per violazione di norme di legge o
delle  prescrizioni,  con conseguente contrasto della norma censurata
con   l'art. 3   della   Costituzione,   a  causa  dell'irragionevole
disparita' di trattamento riservata, da una parte, ai soggetti che si
sono  dimostrati  meritevoli  di  una  misura  alternativa e ne hanno
osservato  correttamente le prescrizioni, e, dall'altra, a coloro che
non  hanno  mai  meritato  una misura alternativa, o se la sono vista
colpevolmente revocare;
        che, sotto altro profilo, prosegue il giudice a quo, la norma
appare  in  contrasto  con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione
per  la  lesione del principio del finalismo rieducativo della pena e
del  principio della progressivita' trattamentale, dal momento che il
tendenziale  automatismo  previsto  dalla  legge  per  la concessione
dell'«indultino»    non   lascia   spazio   ad   alcuna   valutazione
discrezionale  del  giudice  in  merito all'idoneita' rieducativa del
beneficio  e al raggiungimento da parte del condannato di un grado di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 3, lett. d),
della  legge  1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente
la   concessione   del   beneficio   della  sospensione  condizionata
dell'esecuzione  della  pena  ai condannati ammessi alla semiliberta'
per  violazione  dell'art. 3  della Costituzione, per l'irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  che si sono dimostrati
meritevoli   di   una   misura   alternativa  e  ne  hanno  osservato
correttamente  le  prescrizioni,  e coloro che non hanno mai meritato
una  misura  alternativa,  o se la sono vista colpevolmente revocare;
nonche' per violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
perche' la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva,
non   disponendo   il   giudice   di  sorveglianza  di  alcun  potere
discrezionale in ordine alla concessione del beneficio;
        che,   successivamente  alla  proposizione  della  questione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 278  del  2005,  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   del  censurato  art. 1,  comma 3,
lettera d),  della  legge  n. 207  del  2003,  che, nei confronti del
condannato  che  abbia  scontato  almeno la meta' della pena, esclude
l'applicazione  della  sospensione condizionata dell'esecuzione della
pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata sia
stata  ammessa  alle  misure  alternative  alla  detenzione,  per  la
disparita'  di trattamento fra il condannato che, perche' meritevole,
sia   stato  ammesso  a  misure  alternative  alla  detenzione  e  il
condannato  che,  o perche' immeritevole o per non avere mai avanzato
la  relativa  richiesta,  non  sia stato ammesso al godimento di tali
misure,  non  potendo  la circostanza dell'ammissione o meno a misure
alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento
del c.d. «indultino», e cio' soprattutto ove si tenga presente che di
quest'ultimo  possono  godere  condannati  non ritenuti meritevoli di
misure  alternative  e  non  anche  coloro  che  sono stati giudicati
meritevoli di tali misure;
        che  va  ordinata  la  restituzione  degli  atti  al  giudice
rimettente,  al  fine  di una nuova valutazione della rilevanza della
questione  proposta,  alla luce della sopravvenuta sentenza di questa
Corte (cfr., negli stessi sensi, ex plurimis, ordinanze nn. 229, 206,
180 del 2005)
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di consiglio della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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