GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2005 

Introduzione   di   un  documento  di  valutazione  ed  orientamento,
denominato «Portfolio (o cartella) delle competenze individuali».
(GU n.183 del 8-8-2005)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan
e  del  dott.  Giuseppe  Fortunato,  componenti  e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
  Vista  la  normativa  internazionale  e  comunitaria  in materia di
protezione  dei  dati  personali  (direttiva  n.  95/46/CE), anche in
relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della Costituzione;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Visto  il  decreto  legislativo  19 aprile 2004, n. 59 (Definizione
delle  norme  generali  relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53);
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Mauro Paissan;
                             Considerato:

  1. Premessa.
  La  riforma  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
istruzione  - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ha
introdotto   la   redazione   di   un  documento  di  valutazione  ed
orientamento,  denominato  «Portfolio  (o  cartella) delle competenze
individuali», da redigere singolarmente per ciascun alunno.
  Il  Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi
formativi  degli  alunni  e  ne accompagna in tali ambiti il percorso
scolastico   illustrando   in   un  unico  contesto,  come  strumento
didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi.
  La normativa di riferimento (decreto legislativo 19 aprile 2004, n.
59)  prevede  a  tal  fine una documentazione sistematica anche degli
elaborati  degli  alunni,  volta a comprendere ed interpretare i loro
interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.
  Il  Portfolio  e'  compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia)
dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di
primo   grado)   dal   docente   coordinatore-tutor   dell'alunno  in
collaborazione  con  altri  docenti,  alunni e loro genitori, i quali
possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B) e C) del citato
decreto).
  Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni
che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle
modalita'  con  cui  istituti  scolastici pubblici e privati trattano
dati di carattere personale in relazione al Portfolio.
  Rispondendo  alla  richiesta  dell'Autorita'  (nota  del  31 maggio
2005), il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
-  Dipartimento  per  l'istruzione  (lettera  del  20 giugno 2005) ha
fornito alcune informazioni.
  Il Ministero ha anche convenuto sulla necessita' di raccogliere nel
Portfolio   «dati   personali  esclusivamente  se  pertinenti  e  non
eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili
per   la   valutazione  e  l'orientamento  dell'alunno»;  si  e'  poi
dichiarato  disponibile  ad  inviare  una  nota  esplicativa  da  far
pervenire,  tramite  gli  uffici  scolastici  regionali,  a  tutte le
istituzioni  scolastiche, affinche' queste si conformino al Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  nella  compilazione  e
gestione del Portfolio.
  A   conclusione   dell'esame   preliminare   dei  reclami  e  delle
segnalazioni,  il  Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli
istituti  scolastici  di  adottare  alcune misure volte a favorire il
rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali dei cittadini,
nonche'   della  loro  dignita',  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza,  all'identita'  ed  alla  protezione dei dati personali
(art.  2, comma 1, del Codice), considerata la quantita', la varieta'
e  la  delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel
Portfolio e l'ingente numero dei minori e familiari interessati.
  2. Le principali questioni.
  Le  problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceita' e
la  correttezza  del  trattamento  dei  dati personali confluenti nel
Portfolio,  relativi  al  percorso  scolastico  e alla vita privata e
sociale degli alunni.
  Non  e' previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio
sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.
  Cio'  determina  la  proliferazione  di  documenti molto diversi da
scuola  a  scuola,  come dimostrano alcuni modelli gia' esaminati dal
Garante,  nei  quali  e' richiesto l'inserimento di tipologie di dati
personali  assai  differenti  (o e' possibile inserirli o chiedere il
loro  inserimento)  e  nei  quali  l'alunno  puo' illustrare rapporti
interpersonali di natura privata e vicende familiari.
  Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli
esaminati  (quali,  ad  esempio,  l'indicazione  dell'utilizzo  della
lingua  madre  solo nel paese di origine, la motivazione alla base di
un  trasferimento,  anche  di nazione, del bambino, la descrizione di
particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale),
possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato
di  adozione  di  un  minore, nei confronti delle quali l'ordinamento
impone  precise  cautele (legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare
articolo 28).
  In  alcuni  casi,  sono  richieste informazioni relative al profilo
psicologico  dell'alunno  (descrizione di paure o disagi del minore),
al  suo  stato  di salute (notizie su particolari patologie sofferte,
eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente
sociale   di   estrazione  (acquisizione  di  informazioni  sui  suoi
familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella
di natura strettamente familiare.
  La  diversita'  dei  modelli di Portfolio agevola, quindi, una piu'
ampia  annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua
nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di altro genere, le opinioni
politiche,   l'adesione   a   partiti,   sindacati,  associazioni  od
organizzazioni   a   carattere   religioso,  filosofico,  politico  o
sindacale,  nonche'  i  dati  personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lettera d), del Codice).
  3. Come trattare i dati personali.
  La  compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento
di  dati  personali. L'istituto scolastico frequentato dall'alunno ne
e'   il   titolare,   stante   l'autonomia   funzionale,   didattica,
organizzativa  e  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  ad esso
riconosciuta  (articoli 4,  comma  1,  lettera  f)  e  28 del Codice;
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).
  Tale  trattamento  deve rispettare le disposizioni del Codice e, in
particolare,  i  principi  di  seguito  richiamati.  In  caso di loro
violazione,  i  dati personali trattati non possono essere utilizzati
(art. 11, comma 2, del Codice).
  Principio di finalita' (art. 11, comma 1, lettera b), del Codice).
  Il  trattamento  di dati personali effettuato mediante il Portfolio
e'   consentito   solo   per  raggiungere  le  finalita'  individuate
direttamente   dalla   predetta   legislazione  di  riforma  (decreto
legislativo  n.  59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e
il  comportamento  degli  studenti e per certificare le competenze da
essi acquisite.
  Non  sono  perseguibili  ulteriori finalita' attinenti, ad esempio,
all'individuazione  del  profilo  psicologico  degli  alunni  o  alla
raccolta  di  informazioni  sul  loro ambiente sociale e culturale di
provenienza.
  Principio di necessita' (art. 3 del Codice).
  Laddove  le finalita' del Portfolio possono essere perseguite anche
senza   trattare  dati  personali,  oppure  dati  identificativi,  il
trattamento  deve  riguardare  solo dati anonimi (che non riguardano,
cioe',    interessati   identificati   o   identificabili),   oppure,
rispettivamente,  dati  non identificativi (che permettono, cioe', di
identificare direttamente un interessato).
  Principio  di  proporzionalita'  (art. 11, comma 1, lettera d), del
Codice).
  Quando,  osservando  il principio di necessita', si devono trattare
dati  personali,  deve  verificarsi  in  ogni  singola  fase del loro
trattamento  se,  e come, determinate operazioni (di raccolta, esame,
annotazione,  eventuale  registrazione,  ecc.)  siano  effettivamente
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto alla finalita' di valutazione
dell'alunno.
  Principio  di  indispensabilita'  (art.  22, comma 3; aut. gen. nn.
2/2004 e 3/2004)
  Particolare  rigore  deve  essere  osservato  per  quanto  riguarda
l'eventuale  raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono
acquisibili,  attraverso  una valutazione obiettiva e selettiva, solo
se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.
  4. Prescrizioni da osservare.
  Con  il  presente  provvedimento,  a garanzia degli interessati, il
Garante  prescrive  ai  titolari  del  trattamento  di  osservare, in
attuazione  dei  predetti  principi, anche le seguenti misure volte a
conformare  pienamente  i  trattamenti  alle  vigenti disposizioni in
materia  di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lettera
c)    del    Codice),   invitando   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime
nella  nota  esplicativa  che  lo  stesso  si  e'  riservato  di  far
pervenire,  tramite  gli  uffici  scolastici  regionali,  a tutti gli
istituti scolastici.
  Ciascun   istituto   scolastico,   in   qualita'  di  titolare  del
trattamento, deve attuare le seguenti misure:
  Predisposizione del modello di Portfolio.
  Nel  predisporre  il  modello  di  Portfolio, occorre adottare ogni
opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili
o  che  sono  oggetto, nell'ordinamento, di particolari cautele (es.,
dati  relativi  allo  stato di affidamento o di adozione), quando gli
stessi  non  siano  strettamente  indispensabili  per  raggiungere le
finalita'   di   documentazione  perseguite.  Cio',  con  particolare
riferimento  ai  campi  nei quali l'alunno potrebbe descrivere alcuni
suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I
riferimenti  a  tali  vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio,
che  deve  rimanere  uno  strumento  didattico  per  favorire solo la
personalizzazione dei processi formativi scolastici.
  Informare gli interessati.
  Prima  di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la
potesta'  sull'alunno  deve essere informato specificamente in merito
al trattamento dei dati personali.
  Nell'informativa  occorre  indicare gli elementi previsti dall'art.
13  del Codice e, in particolare, quali sono le finalita' perseguite,
se  e' necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale,
quali  sono  le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali
soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.
  Istruzioni per la compilazione.
  L'istituto   deve   impartire  idonee  istruzioni  ai  docenti  che
sovraintendono  alla  compilazione  del Portfolio, affinche' adottino
particolari  cautele  nel  momento in cui inseriscono o consentono di
inserire   dati  personali,  in  particolare  quelli  particolarmente
delicati o sensibili sopra evidenziati.
  Presupposti per inserire dati sensibili.
  Per  quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici
per  trattare i dati sono diversi a seconda che l'istituto scolastico
sia di natura privata o pubblica.
  Le  istituzioni  scolastiche  private  devono acquisire il consenso
specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potesta';
devono  poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
generali  del  Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26 del
Codice  e  autorizzazioni  nn.  2 e 3 del 2004, rinvenibili anche sul
sito www.garanteprivacy.it, efficaci sino al 31 dicembre 2005).
  Le  istituzioni  scolastiche  pubbliche  non  devono  richiedere il
consenso;  devono  invece  indicare nell'atto di natura regolamentare
che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformita' al
parere  del  Garante,  i  tipi  di  dati  trattabili  e le operazioni
eseguibili in relazione alla tematica in esame (articoli 20 e 154 del
Codice,  cfr.  Provv.  del  Garante  del 30 giugno 2005). Mancando un
potere  regolamentare  in  capo  ai singoli istituti scolastici, e in
relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 legge 30 luglio
1999,  n.  300),  l'Autorita'  ha  rivolto a quest'ultimo l'invito ad
adottare  uno  schema  di  regolamento  per  il  trattamento dei dati
sensibili  effettuato  da  parte  di  tutti  gli  istituti scolastici
pubblici, da sottoporre al parere del Garante.
  Designare gli incaricati.
  L'istituto  deve  designare i soggetti che possono accedere ai dati
contenuti   nel   Portfolio   quali   incaricati   o,  eventualmente,
responsabili del trattamento (articoli 30 e 29 del Codice).
  Sicurezza dei dati.
  Occorre  garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga
nel  pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente
dal Codice (articoli 31-36 e allegato B)).
  Garantire l'esercizio dei diritti.
  Va  garantito  l'esercizio  da parte di tutti gli interessati (e in
particolare  degli esercenti la potesta), dei diritti individuati dal
Codice   (art.   7)  e,  in  particolare,  del  diritto  di  chiedere
l'aggiornamento,  la  rettificazione, l'integrazione dei dati (quando
vi  sia  interesse),  la  cancellazione,  la  trasformazione in forma
anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione di legge,
compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria  la  conservazione  in
relazione alle finalita' di valutazione della formazione scolastica.
  Breve conservazione dei dati.
  Occorre  individuare  brevi  periodi di eventuale conservazione dei
dati  personali  raccolti  nel Portfolio, in modo tale che gli stessi
siano  conservati  solo in una forma che consenta di identificare gli
interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli  scopi  per  i  quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati (art. 11, comma 1, lettera e), del Codice).
  Rilascio all'interessato.
  Il  Portfolio  (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e
C)  al  citato  decreto  legislativo  n.  59/2004,  secondo  cui, nel
passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio «si innesta su
quello  portato»  dall'alunno)  deve  essere rilasciato allo studente
alla  fine  del  corso  degli studi, affinche' lo stesso lo consegni,
solo ove cio' sia previsto, al nuovo istituto scolastico.
  Tutto cio' premesso,
                             Il Garante:

    a) ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera c), del Codice,
prescrive  agli  istituti scolastici di adottare le misure necessarie
ed  opportune  indicate  in  motivazione,  al  fine  di  conformare i
trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;
    b) dispone  che  copia  del presente provvedimento sia inviata al
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento  per  l'istruzione,  anche  per  il  seguito indicato in
motivazione;
    c) dispone  che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
143, comma 2, del Codice.
    Roma, 26 luglio 2005

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                               Paissan

                       Il segretario generale
                             Buttarelli