MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 4 agosto 2005, n. 871/CD. 

Modalita'  operative  per  l'applicazione  delle  nuove  disposizioni
relative   alla   disciplina  economica  dell'esecuzione  dei  lavori
pubblici  a  seguito  dell'emanazione del decreto ministeriale di cui
all'articolo  26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n.
109/1994, e successive modifiche e integrazioni.
(GU n.186 del 11-8-2005)
 
 Vigente al: 11-8-2005  
 

  1. Premessa.
  1.1.  L'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha
integrato  l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo
l'emanazione,  entro  il  30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno
2005,  di  un  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  che  rilevi le variazioni percentuali annuali in aumento o
diminuzione,  superiori  al  10 per cento, per effetto di circostanze
eccezionali, dei singoli materiali da costruzione piu' significativi.
  In  Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005 e' stato pubblicato
il  decreto  30 giugno  2005  «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno
2003  e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi
ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 26,
commi  4-bis,  4-quater  e  4-quinquies,  della  legge n. 109/1994, e
successive modifiche e integrazioni».
  1.2.  Si  ritiene  opportuno,  sentito  il  Consiglio superiore dei
lavori  pubblici  che  si e' espresso con voto 6 luglio 2005, n. 153,
della 5ª Sezione, fornire ai SIIT - Settore infrastrutture, modalita'
operative per l'applicazione del decreto ministeriale in parola.
  Al  fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti,
si  ritiene  che tali indicazioni possano costituire un utile modello
operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori
di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento.
2. Modalita' operative.
  2.1.  Qualora  il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in
aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei
singoli  materiali  da  costruzione si fa luogo a compensazione nelle
quantita' accertate dal direttore dei lavori.
  La compensazione e' cosi' determinata:
    a) la  variazione  in  percentuale  che eccede il 10 per cento e'
applicata  al  prezzo, rilevato nei decreti ministeriali annuali, del
singolo  materiale  da  costruzione nell'anno solare di presentazione
dell'offerta;
    b) la  variazione  di  prezzo  unitario  determinata  secondo  la
procedura  di  cui  alla  lettera a), e' applicata alle quantita' del
singolo  materiale  da  costruzione  contabilizzate  nell'anno solare
precedente  al  decreto  ministeriale  annuale  per effetto del quale
risulti accertata la variazione.
  Considerato che i prezzi riportati nel decreto ministeriale annuale
hanno il solo scopo di determinare le variazioni di prezzo fra i vari
anni  solari  ai  fini  del calcolo dell'eventuale compensazione, gli
stessi  assumono  unicamente un valore parametrico e non hanno alcuna
interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.
  2.2. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantita' del
singolo  materiale  da  costruzione  cui  applicare  la variazione di
prezzo  unitario,  determinata  secondo  la  procedura  di  cui  alla
precedente  lettera  a), sia per le opere contabilizzate a misura che
per  quelle  contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della
compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
  Il   direttore  dei  lavori  individua  la  quantita'  del  singolo
materiale  da  costruzione, ove detto materiale risulti presente come
tale  in contabilita', riscontrando nel registro di contabilita', per
le  opere contabilizzate a misura, le quantita' contabilizzate, e per
le  opere  contabilizzate  a corpo, le percentuali di avanzamento cui
corrispondono  le  quantita'  determinate sulla base delle previsioni
progettuali.
  Qualora  il  singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una
lavorazione   piu'   ampia,   il  direttore  dei  lavori  provvede  a
ricostruirne  la  relativa  incidenza  quantitativa  sulla base della
documentazione  progettuale  e  degli elaborati grafici allegati alla
contabilita'.
  2.3.  Tenuto  conto che nel decreto ministeriale annuale il singolo
prezzo  del  materiale  da  costruzione e' rilevato come prezzo medio
annuale,  sono  esclusi  dalla  compensazione i lavori contabilizzati
nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
  Per  analoga  motivazione ai lavori contabilizzati in un periodo di
tempo  inferiore  all'anno  solare,  diversi da quelli contabilizzati
nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero
la  variazione  di  prezzo  di  cui  al relativo decreto ministeriale
annuale.
  2.4.  La  compensazione  non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
  Alle  eventuali  compensazioni  non  si  applica  l'istituto  della
riserva,  trattandosi  di  un  diritto  che  discende  dalla legge in
presenza dei presupposti ivi fissati.
  2.5. La stazione appaltante su istanza dell'appaltatore, successiva
all'emanazione  del  decreto  ministeriale  annuale,  di richiesta di
compensazione,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma 4-bis della legge n.
109/1994,  che  indichi  i  materiali  da  costruzione per i quali si
ritiene  siano  dovute  eventuali compensazioni, verifica, tramite il
direttore  dei  lavori,  l'eventuale  effettiva  maggiore  onerosita'
subita   dall'appaltatore,   provata   con  adeguata  documentazione,
dichiarazione  di  fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi
di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione,
del  prezzo  elementare  pagato  dall'appaltatore  rispetto  a quello
documentato  dallo  stesso  con  riferimento al momento dell'offerta,
almeno  pari  alle  variazioni  percentuali  riportate  nel  predetto
decreto.
  Laddove   la   maggiore  onerosita'  provata  dall'appaltatore  sia
relativa  ad  una variazione percentuale inferiore a quella riportata
nel  decreto  ministeriale  annuale, la compensazione e' riconosciuta
limitatamente   alla  predetta  inferiore  variazione  per  la  parte
eccedente  il  10  per  cento.  Ove  sia provata dall'appaltatore una
maggiore  onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore
a   quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione  e'
riconosciuta  nel  limite  massimo pari alla variazione riportata nel
decreto ministeriale annuale per la parte eccedente il 10 per cento.
  2.6.  La  stazione  appaltante, per il tramite del responsabile del
procedimento,   successivamente   alla   richiesta  dell'appaltatore,
dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i materiali
da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.
  Entro   quarantacinque   giorni  dal  ricevimento  della  richiesta
dell'appaltatore,   il  direttore  dei  lavori  effettua  i  conteggi
relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
  Nei    successivi   quarantacinque   giorni   a   decorrere   dalla
presentazione dei predetti conteggi, il responsabile del procedimento
o   il   dirigente  all'uopo  preposto  provvedono  a  verificare  la
disponibilita'   di  somme  nel  quadro  economico  di  ogni  singolo
intervento  per  la  finalita' di cui all'art. 26, comma 4-bis, della
legge  n.  109/1994,  nonche'  a  richiedere alla stazione appaltante
l'utilizzo,  ai sensi dell'art. 26, comma 4-sexties, secondo periodo,
della  legge  n.  109/1994,  di  ulteriori  somme  disponibili  o che
diverranno   tali.  Entro  lo  stesso  termine  il  responsabile  del
procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati
dal  direttore  dei  lavori ad emettere, ove esista la disponibilita'
dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
  2.7. La procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in
presenza  di  materiali da costruzione che hanno subito variazioni in
diminuzione,  entro  novanta  giorni  dalla  emanazione  del  decreto
ministeriale  annuale.  In  tal caso il responsabile del procedimento
accerta   con   proprio   provvedimento  il  credito  della  stazione
appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  2.8.  Dall'emissione  del  certificato di pagamento si applicano le
disposizioni  previste  dall'art.  29,  comma 1,  secondo periodo del
decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
  Relativamente  agli  interessi per ritardato pagamento si applicano
le  disposizioni  previste  dall'art.  30,  commi  1  e 2 del decreto
Ministro   dei  lavori  pubblici  19 aprile  2000,  n.  145,  con  la
previsione  che  la mancata emissione del certificato di pagamento e'
causa   imputabile  alla  stazione  appaltante  laddove  sussista  la
relativa provvista finanziaria.
  2.9.  Qualora  il  direttore  dei  lavori  riscontri,  rispetto  al
cronoprogramma  di  cui  all'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, un ritardo nell'andamento dei
lavori    addebitabile   all'appaltatore   relativo   a   lavorazioni
direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si
applicano  le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori
stessi  oltre  l'anno  solare entro il quale erano stati previsti nel
predetto cronoprogramma.
3. Esempio applicativo.
  3.1.  Si ritiene utile descrivere un esempio applicativo al fine di
indicare  il metodo di calcolo delle compensazioni con riferimento ai
prezzi  medi  e  alle  variazioni  percentuali  annuali riportate nel
decreto ministeriale citato in premessa.
  3.2.  Dato  un  lavoro  di  edilizia  civile con offerta presentata
nell'anno  2003 ovvero negli anni precedenti, per il quale sono state
contabilizzate  a  misura  nel  corso  dell'anno 2004 delle strutture
realizzate in conglomerato armato.
  In  elenco prezzi di contratto e' prevista una lavorazione relativa
alle  armature  metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K
da contabilizzare con una unita' di misura espressa in kg.
  Dall'esame  del  registro  di  contabilita'  risulta  che nel corso
dell'anno  solare  2004 sia stata complessivamente contabilizzata una
quantita' di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.
  A   detta  lavorazione  corrisponde  il  materiale  da  costruzione
riportato nel decreto alla voce 1 - Ferro - acciaio tondo per c.a.
  Si  considera  la relativa variazione in percentuale annuale pari a
41,30% e la si depura del 10%, risultando 31,30%.
  Tale  percentuale  e'  applicata  al prezzo medio relativo all'anno
2003 pari a 0,283 Euro al kg riportato nel decreto.
  Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
    31,30 (%) x 0,283 (Euro/kg) = 0,0886 (Euro).
  La  variazione  di  prezzo  unitario  e' applicata alla quantita' Q
espressa in kg.
  Risulta la seguente compensazione C espressa in Euro:
    C (Euro)= 0,0886 (Euro/kg) x Q (kg).
  La  presente  circolare  e'  inviata  alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
    Roma, 4 agosto 2005


                                         Il vice Ministro
                                delle infrastrutture e dei trasporti
                                             Martinat