ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo al decreto delle «Commissioni giudicatrici delle
valutazioni  comparative a posti di professore universitario di ruolo
-   prima   e   seconda   fascia,  e  di  ricercatore  universitario»
dell'Universita'  di  Catania.  (Decreto  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 63 del 9 agosto 2005).
(GU n.66 del 19-8-2005)

    Nel  decreto  citato  in  epigrafe,  in  fondo alla pag. 45 della
sopraindicata Gazzetta Ufficiale, prima della data e' da inserire:
      «Art.  2  (Ricusazione). Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge
21  aprile  1995,  n.  120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n.
236,  eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni   giudicatrici  da  parte  dei  candidati  devono  essere
proposte  al  rettore  nel  termine  perentorio del trentesimo giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Il  rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.
      Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componenti della commissione giudicatrice».