AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 luglio 2005 

Controlli  tecnici  della  qualita' del gas per il periodo 1° ottobre
2005-30 settembre 2006. (Deliberazione n. 157/05).
(GU n.197 del 25-8-2005)

                      L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 luglio 2005
  Visti:
    il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
    la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/2001;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
    la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00;
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00 come
modificata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  24 gennaio 2001, n.
5/01 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000, n. 237/00 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
237/00);
    la  deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2001, n. 199/01 (di
seguito: deliberazione n. 199/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo  2002,  n.  43/02 (di
seguito: deliberazione n. 43/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  5 giugno  2002,  n. 104/02 (di
seguito: deliberazione n. 104/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 221/02;
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
    la deliberazione dell'Autorita', 12 dicembre 2003, n. 152/03;
    la deliberazione dell'Autorita', 30 gennaio 2004, n. 4/04;
    la deliberazione dell'Autorita', 18 marzo 2004, n. 40/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita',  22 luglio 2004, n. 125/04 (di
seguito: deliberazione n. 125/2004);
    la deliberazione dell'Autorita', 29 settembre 2004, n. 168/04;
    la deliberazione dell'Autorita', 2 maggio 2005, n. 80/05;
    la deliberazione dell'Autorita', 2 maggio 2005, n. 81/05;
    la deliberazione dell'Autorita', 9 giugno 2005, n. 103/05;
    la  determina  del  direttore  generale dell'Autorita' 14 ottobre
2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).
  Viste altresi':
    la  delibera  del 27 dicembre 2004, n. 240/04 con cui l'Autorita'
ha  approvato  il  bilancio  di previsione per l'esercizio 1° gennaio
2005 - 31 dicembre 2005;
    la  delibera  del 28 dicembre 2004, n. 245/04 con cui l'Autorita'
ha  modificato ed integrato il proprio regolamento di contabilita' ed
in particolare l'art. 15 «Deleghe di spesa»;
    l'atto,  predisposto  dal  direttore  della direzione vigilanza e
controllo  in coerenza con l'art. 15 di cui al precedente alinea, del
30 dicembre  2004,  n. 2004/294, relativo all'assunzione dell'impegno
di spesa per le attivita' della Guardia di finanza;
  Considerato che:
    l'art.   1,  comma  1,  della  legge  n.  481/1995,  prevede  che
l'Autorita'   promuova   la   tutela  degli  interessi  di  utenti  e
consumatori,   armonizzando   il  sistema  tariffario  con  obiettivi
generali  di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
efficiente delle risorse;
    l'art.  2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede
che  l'Autorita'  controlli le condizioni di svolgimento dei servizi,
in  modo  che  tutte  le  ragionevoli  esigenze  degli  utenti  siano
soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli
impianti e la salute degli addetti;
    l'art.  2,  comma  22,  della  legge  n. 481/1995, prevede che le
pubbliche   amministrazioni  e  le  imprese  sono  tenute  a  fornire
all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni;
    con  la  deliberazione  n.  236/00,  l'Autorita'  ha imposto agli
esercenti   il   servizio  di  distribuzione  del  gas  l'obbligo  di
effettuare  un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del
gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
    una   adeguata   odorizzazione  del  gas  consente  di  avvertire
eventuali   dispersioni   e,   conseguentemente,  limitare  i  rischi
derivanti dall'utilizzo del gas;
    la  deliberazione  n.  237/00  ha  disposto  che  le  tariffe  di
distribuzione  del  gas siano adeguate al potere calorifico superiore
del  gas,  individuato  sulla  base  delle  particolari  modalita' di
calcolo di cui all'art. 16 della medesima deliberazione;
    la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i
servizi   del   mercato  del  gas  naturale,  l'esercente  adegui  la
determinazione  del  corrispettivo  per il servizio erogato al potere
calorifico superiore effettivo;
    il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature
installate  presso  i  clienti  finali  dipende  anche  dai valori di
pressione relativa del gas;
    i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere
calorifico  superiore  effettivo  ed  alla pressione relativa del gas
devono  essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa
preventivamente nota agli esercenti;
    la  deliberazione  n.  104/02 prevede la possibilita' di affidare
studi,   ricerche,   sperimentazioni,  speciali  analisi  economiche,
giuridiche  e  legali,  tecniche  e  finanziarie, nonche' controlli e
ispezioni,  a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e
documentata esperienza;
    la  deliberazione n. 199/01 prevede la possibilita' di avvalersi,
per  l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della
Guardia  di  finanza,  nell'ambito  e  con  le modalita' previste dal
protocollo d'intesa con la medesima;
    la  deliberazione  n. 125/04 ha disposto di svolgere, nel periodo
1° novembre  2004  - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al
grado  di  odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed
alla  pressione  relativa  del  gas,  nei  confronti delle imprese di
distribuzione;
    nel  corso della campagna di cui al precedente alinea consistente
in cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati:
      a) tre   impianti   con   odorizzazione   non   conforme   alla
legislazione e normativa vigente in materia;
      b) un impianto con pressione relativa del gas non conforme alla
legislazione e normativa vigente in materia;
    con  lettere  in data 2 febbraio 2005 (prot. PB/M05/525), in data
12 aprile  2005  (prot.  PB/M05/1419) e in data 28 aprile 2005 (prot.
PB/M05/1742),  il  direttore  della  direzione  vigilanza e controllo
dell'Autorita' ha inviato alle procure della Repubblica competenti le
denunce  ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per i casi di
non conformita' alla legislazione e normativa vigente in materia;
    con  lettera  in  data  19 maggio  2005  (prot.  PB/M05/2140)  il
direttore  della  direzione  vigilanza  e  controllo  ha segnalato al
Ministero   delle  attivita'  produttive  la  non  conformita'  della
pressione relativa di fornitura alla legislazione e normativa vigente
in materia;
    nel  corso  della  campagna  di  controlli  tecnici  di  cui alla
deliberazione  n.  125/04  si  sono  verificati  tre  casi di mancata
collaborazione  delle  imprese di distribuzione all'effettuazione del
controllo tecnico;
    l'Autorita' ha disposto con le deliberazioni n. 80/2005, n. 81/05
e n. 103/05 l'effettuazione di ispezioni per verificare, tra l'altro,
i motivi della mancata collaborazione di cui al precedente alinea;
    con   comunicazione   interna   in  data  17 giugno  2005  (prot.
AC/INT/01705)  la  direzione  consumatori  e qualita' del servizio ha
trasmesso   alla   direzione   vigilanza  e  controllo  l'elenco  dei
distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a
controllo   della   qualita'   del  gas  per  il  periodo  1° ottobre
2005-30 settembre 2006;
    la  deliberazione  n.  125/04  ha  disposto  di avvalersi, per lo
svolgimento   dei   predetti   controlli   tecnici,   della  Stazione
sperimentale  per  i combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di
seguito: Stazione sperimentale per i combustibili);
    l'effettuazione    dei   controlli   tecnici   ai   sensi   della
deliberazione  n.  125/04  ha confermato la validita' della procedura
approvata  con  determina  n.  151/04  a  meno di alcune modifiche da
adottarsi in sede di revisione della procedura medesima;
  Ritenuto opportuno:
    reiterare,  nel  periodo  1° ottobre  2005-30 settembre  2006, la
campagna  di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al
potere  calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del
gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;
    dare  mandato  al direttore della direzione vigilanza e controllo
dell'Autorita' affinche':
      a) modifichi  la  procedura  per  lo  svolgimento dei controlli
tecnici    approvata   con   determina   n.   151/2004   sulla   base
dell'esperienza   acquisita   nella  campagna  di  controlli  tecnici
effettuata ai sensi della deliberazione n. 125/04;
      b) pubblichi  la  procedura  modificata  di cui alla precedente
lettera a) nel sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it e
la   comunichi   alle   principali   associazioni  di  categoria  dei
distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
    avvalersi,  per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per
il   periodo   1° ottobre   2005-30 settembre  2006,  della  Stazione
sperimentale   per  i  combustibili,  in  possesso  di  comprovata  e
documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali
fini;
    avvalersi,  per  l'effettuazione  dei  medesimi  controlli, della
collaborazione  della  Guardia  di  finanza,  nell'ambito  e  con  le
modalita'  previste  dal  protocollo d'intesa con la medesima, la cui
attivita'  e'  stata  impegnata a carico del bilancio dell'Autorita',
per un importo massimo presunto pari ad euro 100.000 - I.V.A. esclusa
-  con  atto  n.  2004/294  predisposto dal direttore della direzione
vigilanza  e  controllo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15
del regolamento di contabilita' dell'Autorita';
                              Delibera:
  1. Di svolgere, nel periodo 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2006, n.
50  controlli  tecnici  relativi al grado di odorizzazione, al potere
calorifico  superiore  effettivo  ed alla pressione relativa del gas,
nei confronti delle imprese di distribuzione.
  2.  Di  dare  mandato  al  direttore  della  direzione  vigilanza e
controllo dell'Autorita' affinche':
    a) provveda  all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento
dei  controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, sulla base
dell'esperienza   acquisita   nella  campagna  di  controlli  tecnici
effettuati  nel  periodo  novembre 2004 - maggio 2005, ai sensi della
deliberazione n. 125/04;
    b) pubblichi  la  procedura di cui alla precedente lettera a) nel
sito  internet dell'Autorita' www.autorita. energia.it e la comunichi
alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas.
  3. Di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici,
della  Stazione  sperimentale  per  i  combustibili,  in  possesso di
comprovata  e  documentata  esperienza in materia e istituzionalmente
preposta a tali fini.
  4.  Di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della
collaborazione  della  Guardia  di  finanza,  nell'ambito  e  con  le
modalita' previste dal protocollo d'intesa con la medesima;
  5.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Guardia  di
finanza.
  6.   Di   trasmettere   il  presente  provvedimento  alla  Stazione
sperimentale per i combustibili.
  7.   Di   provvedere   alla   copertura   finanziaria  della  spesa
complessiva,  riguardante  le prestazioni della Stazione sperimentale
per  i  combustibili  per le attivita' relative ai predetti controlli
tecnici  nella  misura non superiore a 60.000 euro I.V.A. compresa, a
valere  sul  titolo  I,  categoria  IV, capitolo 147, del bilancio di
previsione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas per
l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005.
  8.  Di  prevedere  per  le attivita' relative ai predetti controlli
tecnici  riguardanti  le  prestazioni  della  Guardia  di  finanza un
importo  massimo  pari  ad  euro  60.000 I.V.A. compresa, quale quota
parte  della  somma  impegnata  con  atto  del  30 dicembre  2004, n.
2004/294  predisposto  dal  direttore  della  direzione  vigilanza  e
controllo.
  9.  Di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione  vigilanza e
controllo dell'Autorita' per le azioni a seguire.
  10.   Di   pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita' www.autorita.energia.it
    Milano, 27 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis