MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. 557/PAS.12388.12012(1) 

Applicazione   dell'articolo 109  T.U.L.P.S.  -  Comunicazione  delle
persone alloggiate.
(GU n.201 del 30-8-2005)
 
 Vigente al: 30-8-2005  
 

                                  Ai sigg. prefetti della Repubblica
                                  Ai  sigg. commissari del Governo di
                                  Trento e Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai sigg. questori della Repubblica
                                      e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero   delle   attivita'
                                  produttive
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al  comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al comando generale del corpo della
                                  Guardia di finanza

  Al  fine  di  garantire uniformi modalita' applicative, su tutto il
territorio   nazionale,   dell'obbligo,  per  coloro  che  esercitano
attivita'   ricettive,   di   comunicare  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, disposto dall'art.
109   del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  come
sostituito  dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, si avverte
la  necessita'  di  una  verifica  circa la puntuale osservanza delle
disposizioni  in  materia da parte di tutte le strutture interessate,
fra  cui,  come  dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in
tende,  roulotte,  nonche'  i  proprietari  o  gestori  di  case e di
appartamenti  per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori
di strutture di accoglienza non convenzionali», con le sole eccezioni
specificamente previste.
  Va  avvertito,  in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche
per  coloro  che  esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e
prima  colazione  (c.d. «bed and breakfast»), in virtu' dell'espresso
riferimento,  recato  nella disposizione surriportata, agli «esercizi
non  convenzionali». Peraltro, non di rado, anche le leggi regionali,
nel  disciplinare  la  specifica  attivita'  o  altre  consimili, non
mancano  di  sottolineare  l'applicabilita'  delle  norme di pubblica
sicurezza,  chiarendo  ai destinatari il concorso delle diverse fonti
legislative in materia.
  Poiche'  e'  stato  segnalato  che  non  sempre  tale obbligo viene
osservato  dagli esercenti le attivita' di «bed and breakfast», anche
per  ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che
si  interseca  con  una  disciplina regionale talvolta discordante, e
poiche'  si  avverte l'esigenza di non lasciare margini di incertezza
nella  specifica  materia,  i  Prefetti  vorranno portare le presenti
indicazioni  a  conoscenza dei comuni delle rispettive province e dei
competenti  organi provinciali del turismo, facendo presente anche il
carattere  alternativo  dell'obbligo  di  cui  al richiamato art. 109
T.U.L.P.S.  rispetto  agli  altri,  rispondenti  a finalita' in parte
analoghe,  previsti  dall'art.  12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e
dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  I   questori,  nel  procedere  alla  verifica,  vorranno  anzitutto
accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni
al  fine  di modulare opportunamente le modalita' del controllo. Cio'
in  quanto  le facolta' di accesso di cui all'art. 16 del testo unico
delle  leggi  di P.S., con le modalita' appropriate alla tipologia di
esercizio  ricettivo  in argomento, potranno essere attivate solo nel
caso  in  cui  l'attivita'  ricettiva  sia soggetta ad autorizzazione
comunale  di  pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di
una  prestazione  di  alloggio  nel  domicilio  dell'interessato, gli
accessi  saranno  effettuati  garantendo  l'assoluto  rispetto  delle
attivita' private.
  Nel   caso   negativo,  e,  comunque,  quando  risulti  impossibile
distinguere  fra  luoghi  riservati  al privato domicilio e luoghi di
esercizio  dell'attivita' autorizzata, ovvero fra attivita' ricettiva
ed  altra  fattispecie  di alloggio, si procedera' sulla scorta della
documentazione   e   delle   informazioni   acquisite,  interessando,
all'occorrenza,  l'autorita'  competente  a  conoscere  il fatto e ad
irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.
  Su  quanto  sopra  le  SS.LL. vorranno impartire accurate direttive
agli organi dipendenti.
    Roma, 29 luglio 2005
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu