MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2005 

Modifica  del  comma 4 dell'articolo 6 del decreto del 14 luglio 2005
riguardante il fermo biologico della pesca.
(GU n.214 del 14-9-2005)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                        delegato per la pesca
                          e l'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno
1994,  e  successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre
2002,  recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce
modalita'  e  condizioni  delle  azioni  strutturali  comunitarie nel
settore  della  pesca,  ed  in  particolare  l'art.  12, paragrafo 6,
relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare
misure   di   accompagnamento   per   i  membri  dell'equipaggio  dei
pescherecci   interessati,   finanziate   a  livello  nazionale,  per
promuovere  l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca nel
quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
  Visto  il  proprio  decreto in data 14 luglio 2005, con il quale e'
stato  approvato  il piano per la protezione delle risorse acquatiche
per l'anno 2005;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  ridefinire  le misure tecniche di cui
all'art.  6  del  sopra  indicato decreto in maniera da assicurare il
piu'  equo  contemperamento  delle  esigenze  di tutela delle risorse
alieutiche  e  di  quelle di natura economico-sociale delle marinerie
interessate;
  Visto  il  decreto  del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche
agricole   e   forestali   con   il  quale  sono  state  delegate  al
Sottosegretario  di  Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni
istituzionali  concernenti la disciplina generale ed il coordinamento
in  materia  di  pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche
marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del 14 luglio 2005 e' sostituito
dal presente comma:
  «Dall'entrata  in  vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre
2005   e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti  marittimi
dell'Adriatico,  ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e
dello  Ionio,  la  pesca  a  strascico e/o volante entro una distanza
dalla  costa  inferiore  alle  3  miglia  ovvero  con una profondita'
d'acqua inferiore a 60 metri.».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 settembre 2005
                     Il Sottosegretario di Stato
                        Scarpa Bonazza Buora