LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una
societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere
un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con
diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con
la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei
poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in
materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per
l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
Vista la comunicazione del 19 settembre 2005 effettuata, ai sensi
dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, da Transalpina di Energia S.r.l. in relazione all'offerta
pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni
ordinarie emesse da Edison S.p.a.;
Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe
risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. una soglia
di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art.
108 del decreto legislativo n. 58/1998;
Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 21 settembre
2005, con la quale la stessa ha proposto di adottare per Edison
S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto
residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una
soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 91,5 per cento
del relativo capitale ordinario;
Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse da Edison S.p.a. pari all'8,5 per cento, corrispondente ad una
capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati
nel periodo compreso tra il 21 marzo 2005 ed il 16 settembre 2005,
pari a circa 620 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare
andamento delle negoziazioni;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. la percentuale
prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 91,5 per
cento.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Roma, 4 ottobre 2005
Il presidente: Cardia