N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprieta' in seguito a successione aziendale entro il terzo grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e dell'obbligo di denuncia Ricorso del Governo - Denunciata deroga al diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e all'obbligo di denuncia - Irrazionalita' della disciplina in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale - Violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Irragionevolezza. - Legge della Provincia di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, art. 12, modificativo dell'art. 5-quinquies della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26; Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 59, 60, 61 e 62. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.(GU n.42 del 19-10-2005 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, e, per quanto occorrere possa, della Regione Trentino-Alto Adige in persona del presidente della giunta regionale pro tempore (per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005 e recente «Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 settembre 2005 (si depositera' estratto del verbale e relazione del Ministro proponente). Con la disposizione indicata la Provincia autonoma di Bolzano conferma nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975 n. 26) l'esclusione dal diritto di prelazione, previsto dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo storico artistico, «nel caso di trasferimento della proprieta', in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti alla tutela storico artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprieta». La disposizione si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che dispone che la potesta' delle province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8 (ordinamento delle minime unita' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973 n. 690 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico, artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalita' e i termini attraverso i quali lo Stato e le province autonome posso esercitare il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939 n. 1089. In definitiva risulta violato l'art. 9 della Costituzione nella parte in cui, per finalita' di conservazione dell'unita' aziendale dei masi chiusi (ma, non escluso, anche per ragioni meramente fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento nazionale in relazione a tali beni. Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuita' del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art 3, primo comma Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale. Di qui l'abuso da parte della provincia dello strumento legislativo e con esso la violazione del dovere di leale collaborazione nei confronti delle amministrazioni statali e regionali. La formulazione inoltre dell'articolo della legge provinciale, nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di proprieta' dai casi di successione aziendale tra parenti fino al terzo grado, introduce dubbi sulla permanenza generalizzata dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria, rendendosi oltretutto estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute. Si ricorda che il Governo ha gia' impugnato per il medesimo motivo la disposizione di cui all'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2004 n. 4, che ha introdotto l'art. 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente cessare la materia del contendere. Roma, addi' 14 settembre 2005 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 05C1007