N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  settembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Beni  culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti
  parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale -
  Trasferimento  della  proprieta' in seguito a successione aziendale
  entro  il  terzo  grado  di  parentela  - Esclusione del diritto di
  prelazione  a favore dello Stato (e della Provincia) e dell'obbligo
  di  denuncia  Ricorso del Governo - Denunciata deroga al diritto di
  prelazione  a  favore dello Stato (e della Provincia) e all'obbligo
  di  denuncia  -  Irrazionalita'  della disciplina in relazione agli
  obiettivi  perseguiti  e/o dichiarati dal legislatore provinciale -
  Violazione  del  principio  di  tutela  del  patrimonio artistico e
  culturale - Irragionevolezza.
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, art. 12,
  modificativo  dell'art. 5-quinquies  della legge della Provincia di
  Bolzano 12 giugno 1975, n. 26; Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
  n. 42, artt. 59, 60, 61 e 62.
- Costituzione,   artt. 3,   primo   comma,   e  9;  Statuto  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.
(GU n.42 del 19-10-2005 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro   la   Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore,  e,  per quanto
occorrere  possa,  della  Regione  Trentino-Alto Adige in persona del
presidente  della  giunta  regionale pro tempore (per la declaratoria
dell'illegittimita'    costituzionale    dell'art. 12   della   legge
provinciale 20 giugno 2005, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 2 del
Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005
e    recente    «Modifiche   di   leggi   provinciali   nei   settori
dell'agricoltura,  della  protezione  civile, delle acque pubbliche e
della tutela dell'ambiente e altre disposizioni».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  9  settembre 2005 (si
depositera'   estratto   del   verbale   e   relazione  del  Ministro
proponente).
    Con  la  disposizione  indicata  la Provincia autonoma di Bolzano
conferma  nella  normativa  provinciale in materia di tutela dei beni
culturali  e  ambientali  (legge  provinciale  12  giugno 1975 n. 26)
l'esclusione  dal  diritto di prelazione, previsto dagli articoli 59,
60,  61  e  62  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004 n. 42 in
relazione  ai  trasferimenti  di  immobili  assoggettati  al  vincolo
storico  artistico,  «nel  caso di trasferimento della proprieta', in
caso  di  successione  aziendale entro il terzo grado di parentela in
edifici  soggetti alla tutela storico artistica e facenti parte di un
maso  chiuso.  Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di
proprieta».
    La  disposizione  si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto
speciale  della  Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto  1972  n. 670,  che  dispone  che  la  potesta' delle province
autonome   di   emanare   norme  giuridiche  nelle  materie  di  loro
competenza,   in   particolare   all'art.   8,   punti  3  (tutela  e
conservazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e  popolare) e 8
(ordinamento  delle  minime  unita'  culturali,  anche  agli  effetti
dell'art. 847  del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle
comunita'  familiari  rette  da  antichi statuti o consuetudini), sia
svolta  «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica».
    Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973
n. 690  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico,
artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalita' e i termini
attraverso  i  quali lo Stato e le province autonome posso esercitare
il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli articoli 31
e 32 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.
    In  definitiva  risulta violato l'art. 9 della Costituzione nella
parte  in  cui,  per finalita' di conservazione dell'unita' aziendale
dei  masi  chiusi  (ma,  non  escluso,  anche  per  ragioni meramente
fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della
prelazione  a  favore  dello  Stato  (o  della provincia autonoma) in
occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che
in  materia  costituisce connotato tipico e punto finale della stessa
conservazione,   tutela   e   fruizione,   prevista  dall'ordinamento
nazionale in relazione a tali beni.
    Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto
di  prelazione  possa  incidere  sulla continuita' del «maso chiuso»,
tale  ultimo  interesse  ha  pieno  diritto  d'ingresso  nel relativo
procedimento    amministrativo    e    nel    successivo    controllo
giurisdizionale  sul  corretto  esercizio  della  prelazione,  con la
conseguenza   che   l'esclusione   tout   court  dalla  prelazione  e
dall'obbligo  di denuncia non appare giustificata (art 3, primo comma
Cost.)  in  relazione  agli  obiettivi  perseguiti e/o dichiarati dal
legislatore  provinciale.  Di  qui  l'abuso  da parte della provincia
dello  strumento  legislativo  e con esso la violazione del dovere di
leale  collaborazione  nei  confronti delle amministrazioni statali e
regionali.
    La  formulazione  inoltre  dell'articolo della legge provinciale,
nella  parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del decreto
legislativo  n. 42  del  2004,  sembra distinguere i trasferimenti di
proprieta'  dai  casi  di  successione  aziendale tra parenti fino al
terzo   grado,   introduce   dubbi   sulla  permanenza  generalizzata
dell'obbligo  di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime
nel  quale  le  declaratorie di vincolo e le misure di conservazione,
per   acquisire   efficacia,  devono  essere  notificate  alla  parte
proprietaria,    rendendosi    oltretutto    estremamente   difficile
l'esercizio  delle  funzioni di conservazione e tutela da parte della
provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute.
    Si  ricorda  che  il  Governo  ha  gia' impugnato per il medesimo
motivo  la disposizione di cui all'art. 14 della legge provinciale 27
luglio  2004  n. 4,  che ha introdotto l'art. 5-quinquies della legge
provinciale 12 giugno 1975, n. 26.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 12  della  legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, con ogni
consequenziale  pronuncia  e  si confida che, prima della discussione
del  ricorso  la  Provincia  autonoma di Bolzano faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
        Roma, addi' 14 settembre 2005
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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