N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2005
Ordinanza emessa il 9 giugno 2005 dal giudice di pace di Bari sul ricorso proposto da Huamani Cardenas Wilber Renzo contro Prefettura di Bari Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutivita' del decreto stesso, ancorche' sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241. - Costituzione, art. 24.(GU n.42 del 19-10-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio n. 403/9P ex art. 13 d.lgs. n. 286/1998 promosso da: Huamani Cardenas Wilber Renzo, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Palma, ricorrente; Contro Prefettura di Bari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal vice sovrintendente Polstato, Antonio Catacchio, resistente. Sciogliendo la riserva che precede in merito alla sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 13, commi 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 271/2004, in relazione agli artt. 24 e 134 della Costituzione, nonche' dell'art. 23 della legge n. 87/1953. O s s e r v a Si ravvisa una violazione al diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale considerato che il terzo comma dell'art. 13, n. 2 prevede che: «l'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato»: si concetizza una lesione del diritto di difesa atteso che l'opposizione, non prevedendo la possibilita' di formulare istanza di sospensione, non e' in grado di porre uno sbarramento agli effetti del provvedimento di cui si chiede, con l'impugnativa, il riesame al fine di accertarne la regolarita'. I tempi per la decisione, non sospendendo gli effetti del decreto di espulsione disposta dal prefetto, cui fa seguito l'ordine del questore di abbandono del territorio nazionale, verrebero a vanificare, almeno per l'immediato, la ratio dell'impugnativa medesima. Il ricorso ex art. 13, comma 8 d.lgs. n. 286/1998 offre una cncreta possibilita' all'istante che insorge contro il decreto di espulsione di vedersi riconosciuto il diritto di permanenza sul territorio nazionale qualora il provvedimento non superi la verifica di legittimita': la contestata, mancata previsione di sospensione della efficacia del decreto di espulsione verra' a determinare che l'esecuzione dello stesso preceda la pronuncia sul reclamo. Il processo, peraltro, presunta l'ottemperanza al su menzionato ordine di lasciare il territorio, dovra' svolgersi in assenza del ricorrente che non ha materiale possibilita', se non eludendo l'ordine ridetto, di esservi presente. La sospensione, attesa la sua natura di tutela cautelare ed attesi, altresi', i nuovi tempi e i nuovi termini dell'iter procedimentale e decisionale in materia cosi' come disciplinati e riformulati nella legge n. 271/2004 non appare incontroversibile, ne' supervacanea. La possibilita' dell'impugnazione, in definitiva, per gli effetti che il suo esito puo' comportare in un ambito di assoluta priorita' come quello della permanenza in un territorio, non prevedendo la possibilita' della sospensione limita e comprime il diritto di difesa dell'opponente. L'illustrata violazione di un diritto costituzionalmente garantito in linea con l'eccezione di incostituzionalita' spiegata da parte ricorrente a questo giudice non appare, dunque, menifestamente infondata e poiche' lo stesso non ritiene di poter definire il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale di cui sopra;
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bari, addi' 9 giugno 2005 Il giudice di pace: Palmieri 05C1050