N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2005

Ordinanza  emessa  il  9  giugno 2005 dal giudice di pace di Bari sul
ricorso  proposto  da Huamani Cardenas Wilber Renzo contro Prefettura
di Bari

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Giudizio  di opposizione
  avverso   il   decreto   prefettizio   di  espulsione  -  Immediata
  esecutivita'  del decreto stesso, ancorche' sottoposto a gravame od
  impugnativa  -  Adozione  di provvedimenti cautelari di sospensione
  fino  alla  data  fissata  per  la  camera  di  consiglio - Mancata
  previsione - Incidenza sul diritto di difesa.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8,
  come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.42 del 19-10-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel giudizio n. 403/9P ex
art.  13  d.lgs.  n. 286/1998  promosso  da:  Huamani Cardenas Wilber
Renzo,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Massimiliano  De  Palma,
ricorrente;
    Contro  Prefettura  di  Bari in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dal vice sovrintendente Polstato,
Antonio Catacchio, resistente.
    Sciogliendo  la  riserva  che  precede  in  merito alla sollevata
eccezione di incostituzionalita' dell'art. 13, commi 3 e 8 del d.lgs.
n. 286/1998,  come  modificato  dalla legge n. 271/2004, in relazione
agli  artt.  24  e 134 della Costituzione, nonche' dell'art. 23 della
legge n. 87/1953.

                            O s s e r v a

    Si  ravvisa una violazione al diritto di difesa sancito dall'art.
24   della  Carta  costituzionale  considerato  che  il  terzo  comma
dell'art.  13,  n. 2  prevede  che: «l'espulsione e' disposta in ogni
caso   con   decreto   motivato  immediatamente  esecutivo  anche  se
sottoposto  a  gravame  o  impugnativa da parte dell'interessato»: si
concetizza   una   lesione   del   diritto   di   difesa  atteso  che
l'opposizione, non prevedendo la possibilita' di formulare istanza di
sospensione,  non  e'  in grado di porre uno sbarramento agli effetti
del  provvedimento di cui si chiede, con l'impugnativa, il riesame al
fine di accertarne la regolarita'.
    I tempi per la decisione, non sospendendo gli effetti del decreto
di  espulsione  disposta  dal  prefetto,  cui fa seguito l'ordine del
questore   di   abbandono   del  territorio  nazionale,  verrebero  a
vanificare,   almeno   per  l'immediato,  la  ratio  dell'impugnativa
medesima.
    Il  ricorso  ex  art.  13,  comma  8 d.lgs. n. 286/1998 offre una
cncreta  possibilita'  all'istante  che  insorge contro il decreto di
espulsione  di  vedersi  riconosciuto  il  diritto  di permanenza sul
territorio  nazionale qualora il provvedimento non superi la verifica
di  legittimita':  la  contestata,  mancata previsione di sospensione
della  efficacia  del  decreto di espulsione verra' a determinare che
l'esecuzione dello stesso preceda la pronuncia sul reclamo.
    Il  processo,  peraltro, presunta l'ottemperanza al su menzionato
ordine  di  lasciare  il  territorio, dovra' svolgersi in assenza del
ricorrente  che  non  ha  materiale  possibilita',  se  non  eludendo
l'ordine  ridetto, di esservi presente. La sospensione, attesa la sua
natura  di  tutela  cautelare  ed attesi, altresi', i nuovi tempi e i
nuovi termini dell'iter procedimentale e decisionale in materia cosi'
come  disciplinati  e  riformulati nella legge n. 271/2004 non appare
incontroversibile, ne' supervacanea.
    La possibilita' dell'impugnazione, in definitiva, per gli effetti
che  il  suo esito puo' comportare in un ambito di assoluta priorita'
come  quello  della  permanenza  in  un territorio, non prevedendo la
possibilita' della sospensione limita e comprime il diritto di difesa
dell'opponente.
    L'illustrata   violazione   di   un   diritto  costituzionalmente
garantito in linea con l'eccezione di incostituzionalita' spiegata da
parte  ricorrente a questo giudice non appare, dunque, menifestamente
infondata  e  poiche'  lo  stesso  non  ritiene  di poter definire il
presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione
di legittimita' costituzionale di cui sopra;
                              P. Q. M.
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
        Bari, addi' 9 giugno 2005
                    Il giudice di pace: Palmieri
05C1050