N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2005
Ordinanza del 9 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2005) emessa dal giudice di pace di Salerno sul ricorso proposto da Teodorescu Laura Crina contro Prefetto di Salerno Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguibilita' immediata - Esecutivita' solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, art. 24.(GU n.42 del 19-10-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 23/05 R.G. Extracomunitari promosso con ricorso depositato il 20 febbraio 2005 da Teodorescu Laura Crina, nata a Iasi (Romania) il 9 febbraio 1977, rappresentata e difesa dagli avv. Sorrentino Eduardo e Alessandro Toso, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al corso Garibaldi n. 143 presso lo studio dell'avv. Gargano, opponente; avverso il decreto di espulsione Cat A11Imm. n. 49/05 emesso dal Prefetto di Salerno in data 15 febbraio 20005 notificato dalla questura in pari data. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 7 marzo 2005. Premesso in fatto Con decreto emesso il 15 febbraio 2005 e notificato in pari data, il Prefetto di Salerno disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di Teodorescu Laura Crina, nata a Iasi (Romania) il 9 febbraio 1977, e ne disponeva l'accompagnamento presso il Centro di assistenza di Lecce, in quanto non aveva chiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 268/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002. Avverso tale provvedimento ricorreva l'istante chiedendo in primis la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con riferimento all'art. 24 Costituzione, nella parte in cui (art. 13, comma terzo) e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorche' sottoposto a gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, comma 8) non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio. Si chiedeva ancora l'annullamento per violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; nullita' per difetto assoluto di competenza; nullita' per assoluta mancanza di motivazione e violazione dei principi in materia di prova; si eccepiva l'attivazione della procedura di avviamento al lavoro. Il Prefetto e la Questura di Salerno depositavano memorie difensive, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 7 marzo 2005 compariva solo il difensore del ricorrente, il quale a verbale, come motivo aggiuntivo, eccepiva l'ulteriore nullita' del provvedimento emesso dal prefetto, per non essere state correttamente indicate all'interno dello stesso le conseguenze penali connesse all'inottemperanza dell'ordine di espulsione, in quanto non tenevano conto della modifica legislativa apportata all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice si riservava per la decisione. Osserva in diritto La sollevata questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui (art. 13, comma terzo) e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorche' sottoposto a gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, comma 8) non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio, si appalesa rilevante e non manifestamente infondata. Ed invero la previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza del ricorso giurisdizionale, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia, restando esclusa la possibilita' per il giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, non e' affatto corrispondente agli indirizzi garantisti indicati dal giudice costituzionale per la tutela dei diritti e dello status dell'immigrato, espressi soprattutto nelle due recenti sentenze n. 222 e 223 del 15 luglio 2004. Quanto su esposto assume rilievo anche alla luce del consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il breve termine di giorni cinque previsto dall'art. 14, n. 5-bis, nonche' della recente modifica delle conseguenze penali connesse all'inottemperanza del detto ordine, in seguito all'intervenuta riforma dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte del d.lgs. n. 286/1998 ad opera dell'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, inasprendo notevolmente quella originaria compresa tra i sei mesi e un anno, che di fatto lasciano il ricorrente soggetto ad ulteriori provvedimenti prima ancora che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale di legittimita', emessa nel termine massimo di ottanta giorni (sessanta giorni per il ricorso e venti giorni per la decisone).
P. Q. M. Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con riferimento all'art. 24 Costituzione, nella parte in cui (art. 13, terzo comma) e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorche' sottoposto a gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, ottavo comma) non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Salerno, addi' 9 marzo 2005 Il giudice di pace: Pepe 05C1054