N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2005
Ordinanza emessa il 25 luglio 2005 dal Consiglio di Stato di Roma sul ricorso proposto da Bossi Umberto contro Ufficio elettorale per il Parlamento europeo (presso la Corte suprema di cassazione) Elezioni - Elezioni al Parlamento europeo - Candidato eletto in piu' circoscrizioni - Diritto di opzione - Esercitabilita' entro otto giorni dall'ultima proclamazione, anziche' dalla comunicazione o notifica al candidato - Irragionevolezza e ingiustificata deroga al principio della notifica o comunicazione individuale per i provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dell'interessato sancito dalla legge sulla trasparenza amministrativa nonche' alla disciplina vigente per altri tipi di elezioni - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 24 gennaio 1979, n. 18, artt. 22 e 41. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97.(GU n.42 del 19-10-2005 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 9605/2004 proposto da Bossi Umberto, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5; Contro l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo (presso la Corte suprema di cassazione), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Salvini on. Matteo, non costituitosi, per la riforma della sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione I, n. 9928 del 29 settembre 2004, con la quale e' stato respinto il ricorso proposto da Bossi on. Umberto; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Vista la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle sue difese; Visti gli atti tutti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il relatore consigliere Aniello Cerreto ed altresi' gli avv. Manzi, Bertolissi e De Nardi nonche' l'avv. dello Stato Fedeli; Visto il dispositivo di decisione n. 297/2005; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. Fatto e diritto 1. - Con il ricorso in appello in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l'on. Umberto Bossi ha premesso di essersi candidato, nonostante le precarie condizioni di salute (universalmente note), alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia tenutesi il 12 e 13 giugno del 2004; che il successivo 6 luglio veniva proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale); che non aveva personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la suprema Corte di cassazione, dopo avere constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio la circoscrizione da assegnargli, identificata cosi' nella II (Italia nord est), ed individuato l'eletto in surrogazione nella persona dell'on. Matteo Salvini; che, a fronte di tanto, l'esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, «stante la non modificabilita .... dell'atto gia' adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo», e sull'ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano state rese «con modalita' che ne determinano la conoscibilita' legale da parte degli interessati». L'interessato, premesso tutto cio', insorgeva presso il Tribunale amministrativo regionale Lazio avverso i riferiti atti ed operazioni, compiuti dall'Ufficio elettorale nazionale, compresa la proclamazione degli eletti. A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo d'impugnativa cosi' rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979; difetto dei presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. anche in rapporto al tertium comparationis evocato in ricorso; violazione del principio del buon andamento e della imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Con questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la quale ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte del candidato eletto in piu' circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da parte sua dell'attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi. In via subordinata, per l'eventualita' che non fosse reputata condivisibile l'interpretazione normativa proposta in ricorso, la parte ricorrente prospettava un'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979 in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Resisteva all'impugnativa l'Avvocatura generale dello Stato per l'amministrazione intimata, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame. 2. - Con la sentenza n. 9928/2004 il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, osservando che la fattispecie e' regolata da una precisa disposizione normativa, l'art. 41, comma primo, della legge n. 18 del 1979, il quale prevede quanto segue: «Il candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, IUfficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». Secondo il Tribunale amministrativo regionale, questa previsione, che concentra la regolamentazione dell'istituto intorno al quale e' causa, esprime in modo univoco l'intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l'esercizio del diritto di opzione, appunto, dal perfezionamento della «ultima proclamazione» in se stessa considerata (secondo un'impostazione che si ritrova nell'art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilita), e non gia' dal momento della notizia che l'interessato ne abbia acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto della stessa fonte normativa esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che pone a carico degli uffici elettorali circoscrizionali di inviare un attestato ai candidati proclamati eletti. Precisa il Tribunale amministrativo regionale che se il legislatore avesse voluto realmente ancorare il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalita' della proclamazione degli eletti, e' al primo evento, e non al secondo, che l'art. 41 avrebbe fatto riferimento. Il Tribunale amministrativo regionale ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 22 e 41 legge n. 18/1979 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., tenuto conto della primaria esigenza di fissare in modo semplice e certo il termine per l'opzione al fine di costituire in modo sollecito l'organo elettivo comunitario anche in considerazione del contesto di pubblicita' in cui si trova tipicamente immerso il procedimento elettorale. 3. - Avverso detta sentenza l'on. Bossi ha dedotto le seguenti doglianze: il Tribunale amministrativo regionale aveva svolto considerazioni del tutto teoriche ed astratte senza tener conto dell'irragionevolezza e dell'irrazionalita' delle conseguenze verificatesi nel caso concreto; gli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979 erano stati interpretati dal Tribunale amministrativo regionale in modo atomistico, con gravissimi riflessi anche su altri istituti della medesima legge ed in particolare sulla decorrenza del termine per eliminare le incompatibilita' con la carica di parlamentare europeo di cui all'art. 6 della medesima legge; il ragionamento del Tribunale amministrativo regionale era erroneo in quanto sviluppato sull'esigenza «superiore» di garantire la sollecita costituzione dell'organo rappresentativo senza considerare la posizione soggettiva del candidato eletto in piu' circoscrizioni cui la legge affidava la scelta della circoscrizione in cui volesse essere eletto; non si era tenuto conto che l'on. Bossi per fatto notorio era ricoverato in fin di vita in una clinica svizzera, per cui era prevedibile che non sarebbe stato esercitato il diritto di opzione; per poter manifestare un'opzione il candidato deve essere messo innanzitutto nelle condizioni di conoscere legalmente di essere stato eletto in piu' circoscrizioni, per cui fino a che non gli venga comunicata l'ultima proclamazione non puo' scattare il termine perentorio per l'esercizio dell'opzione; per prassi applicativa, per le elezioni nazionali viene sempre personalmente comunicata l'attestazione dell'avvenuta proclamazione e per le elezioni attuali altre cancellerie, diverse da quelle di Milano e Venezia, avevano provveduto a darne comunicazione agli eletti nello stesso giorno della proclamazione; l'errore in cui era incorso l'on. Bossi doveva ritenersi scusabile atteso che la Corte di appello aveva testualmente precisato che la notifica per decorrenza termini decorreva dal 9 luglio 2004; non era condivisibile la motivazione del Tribunale amministrativo regionale in ordine alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, atteso che gli artt. 22 e 41, legge n. 1979, peccavano per omissione nella parte in cui non prevedevano che il termine perentorio di otto giorni per l'esercizio dell'opzione decorresse dalla data di notifica o comunicazione personale dell'ultima proclamazione. Invero, l'art. 41 contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza o irrazionalita' in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall'effettiva conoscibilita' del dies a quo della decorrenza, con conseguente inutilita' del diritto di opzione, il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost; volendosi rinvenire un tertium comparationis e' sufficiente tener presente la prassi applicativa che si segue nelle elezioni nazionali, come sopra accennato; risulta anche violato il principio di buon andamento ed imparzialita' di cui all'art. 97 Cost.; la pubblicita' in genere del procedimento elettorale non poteva equipararsi alla pubblicita' richiesta per precludere l'esercizio del diritto di opzione; 4. - Costituitosi in giudizio, l'Ufficio elettorale nazionale ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando, in particolare, che il termine di otto giorni per l'esercizio della facolta' di opzione del candidato eletto in piu' circoscrizioni, di cui all'art. 41, legge n. 18/1978, non incideva sul diritto di elettorato passivo e sul rispetto della volonta' dell'elettore, in quanto la conseguenza non era la decadenza dalla carica, ma solo quella di essere eletto nella circoscrizione sorteggiata. 5. - Alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il ricorso e' stato trattenuto in decisione ed al termine della camera di consiglio e' stato letto dal presidente della sezione il dispositivo di decisione n. 297/2005. 6. - In via preliminare occorre affrontare d'ufficio la questione di giurisdizione, che implicitamente la sentenza appellata ha ritenuto appartenere al giudice amministrativo. Al riguardo si osserva che la questione da risolvere attiene alla legittimita' o meno del comportamento tenuto dall'Ufficio elettorale nazionale per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo in data 15 luglio 2004, di cui al relativo verbale in pari data, nella parte in cui ha proceduto con il sorteggio all'individuazione della circoscrizione per il candidato Umberto Bossi, che non aveva fatto pervenire dichiarazione di opzione per essere stato eletto in piu' circoscrizioni, e quindi, a seguito di sorteggio, ha proclamato eletto per la I Circoscrizione-Italia Nord occidentale il candidato Matteo Salvini, primo dei non eletti per la lista Lega Nord. Trattasi percio' del ricorso avverso la proclamazione degli eletti per motivi inerenti ad operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 42, legge 24 gennaio 1979, n. 18, non venendo in rilievo un giudizio relativo a condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', che rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 44 della medesima legge (v. la sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I n. 2201 dell'8 ottobre 1999, che affronta specificamente la questione di giurisdizione per un caso analogo). 7. - Nel merito il Collegio ritiene che l'interpretazione fornita da Tribunale amministrativo regionale in ordine agli artt. 22 e 41, legge n. 18/1979 sia corretta, nel senso che essi esprimono in modo univoco l'intento del legislatore di far decorrere dall'ultima proclamazione il termine di otto giorni per l'esercizio dell'opzione da parte del candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni alle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. Invero, la fattispecie e' regolata espressamente dall'art. 41, comma primo, della legge n. 18 del 1979, il quale stabilisce che: «Il candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». Ne' e' consentito instaurare una correlazione tra l'art. 41, comma primo e l'art. 22, ultimo comma della menzionata legge, nel senso di far decorrere il termine di otto giorni dal ricevimento da parte del candidato dell'attestato individuale di proclamazione, in quanto cio' comporterebbe una modifica sostanziale dell'art. 41, comma primo, il quale da una parte non richiama l'art. 22 ultimo comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere ad ogni eletto di documentare il proprio status), e dall'altra intende collegare chiaramente la decorrenza del termine all'ultima proclamazione intervenuta. Per quanto detto, dunque, la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione spettante all'interessato e' stata correttamente ancorata alle proclamazioni del 6 luglio 2004, il che ha imposto di prendere atto che il relativo periodo di tempo si era oggettivamente consumato senza che il diritto venisse esercitato. 8. - Le ulteriori doglianze dedotte dall'appellante sono prive di fondamento non potendosi attribuire rilevanza ad eventuali indicazioni fornite a un funzionario di cancelleria in ordine alla decorrenza dei termini dal 9 luglio 2004 oppure ad una prassi applicativa in base alla quale verrebbe immediatamente comunicata all'interessato l'attestazione dell'avvenuta proclamazione, trattandosi di evenienze rimesse all'iniziativa dei vari uffici e non imposte dalla relativa normativa. Non si vede poi come l'Ufficio elettorale nazionale avrebbe potuto tener conto delle condizioni di salute dell'on. Bossi in mancanza di una comunicazione documentata in tal senso, documentazione che (in ragione della notorieta' della circostanza) non e' stata acquisita o depositata in giudizio, tanto piu' che l'interessato aveva regolarmente dichiarato, con nota depositata presso tale Ufficio il 17 luglio 2004, di optare per la I circoscrizione, sia pure con ritardo rispetto al termine prescritto. 9. - Residua l'esame dell'eccezione di costituzionalita' degli artt. 22 e 41 legge n. 18/1979 in relazione agli art. 3, 51 e 97 Cost. 9.1. - Detta eccezione e' senz'altro rilevante in quanto la decadenza dal diritto di opzione nella specie e' scaturita proprio per effetto del menzionato art. 41 (considerato senza alcuna connessione con l'art. 22), nella parte in cui statuisce la decorrenza del relativo termine di otto giorni dall'ultima proclamazione. 9.2. - Per quanto concerne la sua non manifesta infondatezza occorre ripercorrere storicamente la disciplina normativa, sia per quanto concerne le elezioni dei deputati e dei senatori che dei consiglieri degli enti locali, al fine di enucleare il principio fondamentale in materia di opzione per i candidati eletti in piu' collegi o circoscrizioni oppure in piu' enti locali. La prima disposizione che viene in rilievo e' l'art. 110 del T.U. della legge elettorale approvata con regio decreto 26 giugno 1913, n. 821 (a sua volta identico all'art. 94 del T.U. 28 marzo 1895, n. 83), il quale prevedeva che il deputato eletto in piu' collegi doveva dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni successivi alla data in cui essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale dovesse essere il collegio di cui egli intendeva esercitare la rappresentanza, comminando in difetto l'estrazione a sorte del collegio da scegliere. Identica disposizione era prevista anche nell'art. 8, legge 6 febbraio 1948 n. 29 (per la elezione del senato della Repubblica), che pero' stabiliva in cinque giorni dall'ultima convalida il termine per esercitare l'opzione per il candidato eletto senatore in piu' collegi. Parimenti, l'art. 85, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (per l'elezione della Camera dei deputati), sanciva originariamente che il deputato eletto in piu' collegi doveva dichiarare il collegio prescelto alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni. Quest'ultima disposizione e' stata poi modificata dall'art. 1, legge 30 luglio 1996, n. 338, con la previsione che il termine di otto giorni per l'esercizio dell'opzione da parte del deputato eletto in piu' circoscrizioni decorre dalla data dell'ultima proclamazione. Per quanto concerne le elezioni comunali, l'art. 52, del d.lgs. 7 gennaio 1946, n. 1, prevedeva che il candidato eletto contemporaneamente in due comuni dovesse optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione, rimanendo eletto nel comune ove avesse riportato piu' voti in mancanza di opzione. Tale disposizione e' stata poi riprodotta nell'art. 50 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203 e negli artt. 78 e 80 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Nonostante lo specifico riferimento all'elezione, per la decorrenza del termine di otto giorni, la riportata disposizione venne interpretata nel senso che occorresse la piena efficacia delle elezioni, il che poteva avvenire solo con la convalida, anzi con ultima convalida (v. parere sez. I del Consiglio di Stato, n. 1614 del 16 novembre 1948). Allorche' poi si e' proceduto alla unificazione delle disposizioni in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale, il principio enunciato nel menzionato parere e' stato espressamente recepito nell'art. 7, legge 23 aprile 1981, n. 154, prevedendosi che il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, due province, due comuni e due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dall'ultima deliberazione di convalida ed, in caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti. Disposizione poi riprodotta nell'art. 57 del d.lgs. n. 267. 9.3. - Ne discende che in linea di massima il nostro ordinamento tende a far decorrere il termine per l'esercizio dell'opzione in questione non dalla proclamazione degli eletti ma da un evento successivo ed in particolare dalla convalida (o dall'ultima convalida intervenuta), convalida che e' effettuata dallo stesso organo eletto (v. art. 66 Cost.; art. 75, T.U. n. 570/1960 ed art. 41, d.lgs. n. 267/2000 per gli enti locali ed art. 17, legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, per i consigli regionali delle regioni a statuto normale), con conseguente convocazione alla prima riunione anche del candidato che deve effettuare l'opzione ed implicita consapevolezza di quanto avvenuto. Costituiscono eccezione a tale regola l'art. 85, d.P.R. n. 361/1957, nel testo sostituito dall'art. 1, legge n. 398/1996 (per l'elezione dei deputati), e l'art. 41 legge n. 18/1979 (per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo). 9.4. - In questa sede non interessa l'art. 85, d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni e la sua corretta interpretazione (al riguardo sembra doversi tener conto anche dell'art. 3 del Regolamento della Camera, che in qualche modo riprende in considerazione la convalida dell'elezione nella circoscrizione di opzione) ma l'art. 41, legge n. 18/1979, il quale non potrebbe comunque essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine di otto giorni debba decorrere dalla convalida delle elezioni, atteso che una tale convalida non e' prevista e non potrebbe essere prevista dall'ordinamento interno, trattandosi del Parlamento europeo (che e' un'istituzione dell'Unione europea), il quale procede ad un'autonoma verifica della validita' del mandato dei neoeletti in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976 e successive modificazioni, (approvato e reso esecutivo in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 150 e successive modificazioni) con esclusione delle contestazioni fondate sulle leggi elettorali nazionali, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo. Per cui rimane confermato l'intento del legislatore di far decorrere il termine di otto giorni di cui all'art. 41, legge n. 18/1979 dalla proclamazione (che e' anche la data di decorrenza del termine per la dichiarazione di scelta del membro del parlamento europeo eletto che si trovi in situazione di incompatibilita' con gli incarichi previsti dall'art. 6, legge n. 18/1979, ma con un termine piuttosto ampio di trenta giorni), a prescindere da qualsiasi comunicazione da parte dell'Ufficio ed, in particolare, senza alcun collegamento con l'invio da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale dell'attestato ai rappresentanti proclamati eletti. 9.5. - In tal modo pero', l'art. 41, primo comma, n. 18/ 1979, appare affetto da intrinseca irragionevolezza o irrazionalita', in violazione dell'art. 3 Cost., in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio allacircostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall'effettiva conoscibilita' del dies a quo della decorrenza, mediante apposita comunicazione, con conseguente sacrificio del diritto di opzione il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost. Viene quindi a prodursi un effetto sfavorevole per il candidato eletto in piu' circoscrizioni (perdita della facolta' di opzione) senza una comunicazione personale, il che contraddice senza adeguata giustificazione il principio generale di cui dall'art. 21-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 14, legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui «il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata»; principio che doveva ritenersi gia' insito nell'ordinamento, come del resto e' desumibile dall'art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia pure con riferimento al termine di decorrenza del ricorso al Tribunale amministrativo regionale per i soggetti direttamente contemplati nell'atto ritenuto lesivo (v. in precedenza artt. 1 e 2, r.d. 17 agosto 1907, n. 642). Ne discende anche la sospetta violazione il principio di buon andamento ed imparzialita' di cui all'art. 97 Cost., dal momento che solo assicurando in concreto l'esercizio del diritto di opzione, ad es. facendo decorrere il termine di opzione non dalla proclamazione ma dall'invio con sollecitudine da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione dell'organo elettivo. Ne' la disposizione di cui all'art. 41, primo comma, legge n. 18/1979, puo' essere giustificata in funzione di una tempestiva costituzione dell'organo elettivo, atteso che l'art. 6 della stessa legge consente, a colui che si trova in situazione di incompatibilita', di optare per la scelta della carica nell'ampio termine di trenta giorni dalla proclamazione. Parimenti, non sembra offrire adeguata giustificazione alla disposizione in esame il clima di pubblicita' in cui si svolge il procedimento elettorale in questione, in quanto cio' non ha impedito di prevedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati eletti al Parlamento europeo per la decorrenza del termine di impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore, ai sensi dell'art. 42, legge n. 18/1979; pubblicazione che, nella specie, e' intervenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, p. 54. 9. 10. - Ne consegue che della risoluzione dell'anzidetta questione di costituzionalita', rilevante e non manifestamente infondata, va investita la Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente procedimento. Spese al definitivo.
P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 22 e 41 della legge 21 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come sollevata dall'appellante. Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, con trasmissione di copia al presidente dell'ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2005 Il Presidente: Santoro L'estensore: Cerreto 05C1055