N. 387 SENTENZA 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in via principale - Legge
  della  Regione  Veneto  n. 2  del  2003 - Questione sollevata dallo
  Stato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost.
  -  Lamentata mancata esplicitazione delle argomentazioni a sostegno
  della censura - Eccepita inammissibilita' - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto del 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).
Trattati  e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a
  favore  dei  veneti  nel  mondo  -  Interventi in caso di calamita'
  naturali  o  di  particolari eventi sociali, economici o politici -
  Potere  della  Giunta  regionale di stipulare con il Governo estero
  interessato  accordi  che  prevedano  prestazioni socio-sanitarie a
  favore  dei  cittadini  veneti  - Denunciata esorbitanza dal potere
  delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad
  altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali -
  Invasione  della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato in
  materia  di  politica  estera  - Questione sollevata in mancanza di
  normativa statale per l'attuazione dell'art. 117, comma nono, Cost.
  e  sulla  base  dell'asserito  carattere  autoapplicativo, in senso
  marcatamente  restrittivo,  di  tale  disposizione costituzionale -
  Sopravvenuta  disciplina,  con legge n. 131 del 2003, della materia
  delle  intese  e  degli accordi stipulabili dalle Regioni con Stati
  esteri  e  con  enti  substatali  stranieri  - Non fondatezza della
  questione.
- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono.
(GU n.42 del 19-10-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge
della  Regione  Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei
Veneti  nel  mondo  e agevolazioni per il loro rientro), promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
13 marzo 2003, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto
al n. 27 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  21 giugno  2005  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Mario Bertolissi per la
Regione Veneto.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato,  in
relazione all'art. 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 13
della  legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a
favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro).
    Secondo  il  ricorrente, nel contesto di una legge concernente un
segmento  dell'insieme  «cittadini  italiani  emigrati»,  individuato
dall'essere  tali  cittadini  nati  nel  Veneto  o  dall'essere stati
residenti   nella  Regione  per  almeno  tre  anni,  la  disposizione
impugnata  attribuisce  alla  Giunta regionale il potere di stipulare
accordi  con  governi  esteri al fine di provvedere all'erogazione di
prestazioni di tipo socio-sanitario a loro favore.
    Tale  disposizione, ad avviso del Governo, non considera i limiti
posti  dall'art. 117,  secondo  comma, lettera a) e nono comma, della
Costituzione,  i  quali  prevedono  che  le Regioni possono stipulare
intese  solo  con  enti territoriali interni ad altro Stato e non con
Stati  esteri  e  solo  nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.
    Sempre  secondo  il ricorrente, il nono comma dell'art. 117 Cost.
non  si  limita ad enunciare principi, ma reca in se' regole compiute
ed  operanti  poiche'  l'attribuzione  delle  competenze  a stipulare
intese   ed   accordi   riconosciuta   alle   Regioni  dovra'  essere
circoscritta   da   norme   statali   interposte;   la   disposizione
costituzionale deve essere letta unitamente al secondo comma, lettera
a)  cui  sono  connesse  le successive lettere b) e i), che riservano
allo  Stato tutto quanto attiene alla politica estera, ai requisiti e
ai   diritti   di   cittadinanza,   ai  flussi  migratori,  anche  di
connazionali;  in  tale  contesto  le  competenze  esercitabili dalle
Regioni  fuori  dal loro ambito territoriale e, a fortiori, fuori del
territorio  nazionale,  costituiscono quindi solo dei «ritagli» di un
potere  che  resta  riservato  allo  Stato  e,  trattandosi  di norme
derogatorie, sono di stretta interpretazione.
    Dopo  aver  richiamato  il  disegno  di legge di attuazione della
riforma  del  Titolo  V  all'epoca  in  discussione al Parlamento (il
ricorso  e' stato depositato prima dell'entrata in vigore della legge
5 giugno    2003,    n. 131    -   Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3),  l'Avvocatura dichiara quindi espressamente
che non vengono sottoposti a scrutinio di legittimita' costituzionale
ne'  l'art. 6,  lettera  b) ne' l'art. 9, comma 2, della citata legge
della  Regione  Veneto,  essendo  la  prima  delle  due  disposizioni
interpretabile  come  meramente programmatica, e la seconda in quanto
si  confida su modalita' applicative rispettose delle attribuzioni ed
attivita' dello Stato.
    2.  -  Si  e' costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo
alla Corte il rigetto del ricorso del Governo.
    Nella  memoria,  la  Regione osserva che gia' prima della riforma
introdotta  con  la  legge  costituzionale  n. 3 del 2001 la politica
estera   era  da  considerare  di  stretta  spettanza  statale,  come
affermato  dalla  giurisprudenza  della Corte. Tuttavia, ai sensi del
nono  comma  dell'art. 117  Cost.,  la  Regione, nelle materie di sua
competenza,  sempre  secondo la resistente puo' concludere sia intese
con  enti  territoriali interni ad altro Stato, sia accordi con Stati
esteri,  come  prevede  la  disposizione  censurata  che non riguarda
direttamente  la  materia  della  politica  estera,  ma  si limita ad
attribuire  una  facolta'  alla  Giunta  regionale, la quale non puo'
agire in assenza di una qualunque disciplina regolatrice dei «casi» e
delle  «forme» che la disposizione censurata postula, implicitamente,
come propri dello Stato.
    Il  ricorso  essendo  fondato  su  di una erronea interpretazione
della   disposizione   censurata,  secondo  la  Regione  deve  essere
respinto.
    3.  -  Con  successiva  memoria  la  Regione Veneto ha ribadito e
precisato le difese gia' esposte in sede di costituzione in giudizio.
    In   particolare  la  Regione  eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso,  essendo  il  richiamo  formulato  dal Governo all'art. 117,
secondo comma, lettera a) Cost. sfornito di argomentazioni, il che ne
determinerebbe l'inammissibilita'.
    Quanto   alla   indicazione  dell'art. 117,  nono  comma,  Cost.,
rilevato  che  erroneamente  il  ricorso  assume che una intesa possa
essere  conclusa solo con «enti territoriali interni ad altro Stato»,
la  Regione  resistente  osserva  che una tale facolta' di concludere
accordi  con  altri  Stati  non  era  esclusa  neppure dal previgente
art. 117  Cost.,  tanto che la Corte, con la sentenza n. 13 del 2003,
ha  annullato  una lettera di intenti della stessa Regione Veneto con
la  Repubblica  Argentina  ma  solo  per  l'assenza  di un preventivo
assenso  del  Governo  e  non perche' tale accordo fosse precluso dal
dettato costituzionale.
    Infine  la Regione osserva che, come affermato dalla Corte con la
sentenza  n. 242  del  2003 in relazione ad una fattispecie identica,
non  puo'  richiedersi che sia necessario attendere una legge statale
ordinaria   di  attuazione  dell'art. 117,  nono  comma,  Cost.,  per
stabilire  a chi, nell'ambito delle istituzioni della Regione, spetti
la competenza per tali stipulazioni.
    4. - In prossimita' dell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 le
parti  hanno depositato altre memorie, con le quali hanno ribadito ed
illustrato ulteriormente le proprie difese.
    In  particolare  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  dopo aver
affermato  che  il  ricorso  venne  depositato prima della entrata in
vigore della legge n. 131 del 2003, richiama il contenuto dell'art. 6
della  legge  citata  per  confermare  che gli accordi che le Regioni
possono  stipulare con «altri Stati» devono rientrare nelle tipologie
previste  e  non  possono  porsi  in contrasto con la politica estera
dello Stato.
    Secondo  il  Governo  gli  accordi  previsti  dalla  disposizione
impugnata,  nella parte in cui possono essere stipulati anche in caso
di  «particolari  eventi  sociali, economici o politici», non possono
essere   considerati   di   natura   «tecnico  amministrativa»:  cio'
determinerebbe la violazione delle norme costituzionali citate.
    La   Regione   Veneto,   invece,  sostiene  che  la  disposizione
impugnata, mera norma attributiva di competenza, non prevede concreto
esercizio  di  potere  estero  col  quale si sia inteso contestare la
competenza  esclusiva  statale  di  cui  all'art. 117, secondo comma,
lettera a) della Costituzione.
    Secondo la Regione, allo Stato resta in ogni caso la possibilita'
di  sollevare  conflitto  di  attribuzione  qualora  si  determini in
concreto una violazione delle sue competenze.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha impugnato
l'art. 13  della  legge  della  Regione  Veneto  9 gennaio 2003, n. 2
(Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
rientro),  per  contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera a) e
nono comma della Costituzione.
    La  norma censurata prevede che «la Giunta regionale, nel caso si
verifichino   all'estero  calamita'  naturali  o  particolari  eventi
sociali,  economici o politici, puo' stipulare accordi con il Governo
interessato  che  prevedano  prestazioni  di  tipo  socio-sanitario a
favore  dei  soggetti  di  cui  all'art. 1,  comma  1, ivi residenti,
sentita la competente commissione consiliare».
    I   soggetti  beneficiari  delle  prestazioni  sono  individuati,
secondo   l'art. 1,  comma  1,  della  legge  regionale  citata,  nei
cittadini  italiani  emigrati  nati  nel Veneto o che, per almeno tre
anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un comune veneto
ed abbiano maturato una residenza all'estero di almeno cinque anni.
    Secondo  il  ricorrente, la Regione con la disposizione impugnata
ha  attribuito  alla  Giunta regionale il potere di stipulare accordi
con  Governi stranieri senza rispettare i limiti posti dall'art. 117,
secondo  comma, lettera a) e nono comma, Cost., i quali prevedono che
le  intese possano essere concluse solo con enti territoriali interni
ad  altro  Stato  e non con Stati esteri ed esclusivamente nei casi e
con  le  forme  disciplinati da leggi dello Stato, che al momento del
deposito del ricorso non erano state ancora emanate.
    2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita'
sollevata  dalla  Regione  Veneto  in  relazione  al parametro di cui
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  a)  Cost., che, indicato nel
ricorso, non sarebbe sorretto da specifiche argomentazioni. Dall'atto
introduttivo  del  giudizio  invero  e'  ricavabile  che,  secondo il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la disposizione censurata
violerebbe  i  limiti generali posti dalla Costituzione alla potesta'
legislativa  regionale  in  materia  di  rapporti  con  Stati ed enti
territoriali  esteri, non solamente in ordine al mancato rispetto del
nono  comma  dell'art. 117  Cost.,  ma  anche  in relazione al limite
generale  della «politica estera» di cui al secondo comma, lettera a)
Cost.
    3.  -  La  questione  sollevata  dal Presidente del Consiglio dei
ministri non e' fondata.
    Dopo  la  proposizione del presente ricorso, e' entrata in vigore
la  legge  5 giugno  2003,  n. 131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) che disciplina, tra le altre, la materia delle
intese e degli accordi che le Regioni possono stipulare, ai sensi del
nono  comma  dell'art. 117,  con  Stati  esteri  ed  enti  substatali
stranieri.
    L'art. 6  della legge n. 131 del 2003 era stato impugnato davanti
alla  Corte  dalla  Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna; la
questione   e'  stata  decisa  dalla  Corte  -  successivamente  alla
proposizione del presente ricorso -- con la sentenza n. 238 del 2004.
    Le  ragioni  per  le  quali  la  Corte ha ritenuto non fondata la
questione   sono   tali   da   dirimere  ogni  dubbio  riguardo  alla
legittimita'  costituzionale  della  legge  della  Regione Veneto qui
impugnata.
    La  Corte, nel rigettare la questione sollevata, ha affermato che
le  nuove  disposizioni  costituzionali non si discostano dalle linee
fondamentali  gia'  enunciate  in  passato:  riserva allo Stato della
competenza   sulla   politica   estera;  ammissione  di  un'attivita'
internazionale   delle   Regioni;   subordinazione   di  questa  alla
possibilita'  effettiva  di  un  controllo  statale  sulle iniziative
regionali,  al  fine di evitare contrasti con le linee della politica
estera nazionale.
    La  novita'  che  discende  dal  mutato  quadro costituzionale e'
essenzialmente il riconoscimento di un «potere estero» delle Regioni,
cioe'  della  potesta',  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  di
stipulare,  oltre  ad  intese  con enti omologhi esteri, anche veri e
propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati
da  leggi  statali  (art. 117, nono comma, Cost.). Tale potere estero
deve peraltro essere coordinato con l'esclusiva competenza statale in
tema di politica estera, donde la spettanza allo Stato di determinare
i  casi  e disciplinare le forme di questa attivita' regionale, cosi'
da  salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella
politica  estera nazionale. Le Regioni, nell'esercizio della potesta'
loro  riconosciuta,  non  operano dunque come «delegate» dello Stato,
bensi'  come  soggetti  autonomi che interloquiscono direttamente con
gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento
apprestato dai poteri dello Stato.
    In  realta' il nuovo art. 117 Cost. demanda allo Stato il compito
di   stabilire  le  «norme  di  procedura»  che  le  Regioni  debbono
rispettare  nel  provvedere  all'attuazione  e  all'esecuzione  degli
accordi  internazionali,  e di disciplinare le modalita' di esercizio
del  potere  sostitutivo  in  caso  di  inadempienza  (quinto comma);
nonche'  il  compito  di  disciplinare  i  «casi»  e le «forme» della
conclusione  di  accordi delle Regioni con Stati e di intese con enti
territoriali  esteri (nono comma). Le disposizioni dell'art. 6, commi
1,  2  e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate in attuazione di
questi compiti.
    Il  Governo  puo'  legittimamente  opporsi alla conclusione di un
accordo  da  parte  di  una  Regione,  contenuto nei limiti stabiliti
dall'art. 117,  nono  comma,  della Costituzione, solo quando ritenga
che  esso  pregiudichi  gli  indirizzi e gli interessi attinenti alla
politica  estera dello Stato; sul piano procedurale le Regioni godono
della  garanzia  derivante  dalla  competenza  del massimo organo del
Governo,  il  Consiglio  dei  ministri, a decidere in via definitiva,
mentre  l'eventuale  uso  arbitrario  di tale potere resta pur sempre
suscettibile  di  sindacato  nella  sede  dell'eventuale conflitto di
attribuzione.
    Orbene,  visto  che  la impugnazione dello Stato qui esaminata si
fonda  proprio sulla mancanza - in allora - di una disciplina statale
di    dettaglio    (successivamente    emanata)   e   sul   carattere
autoapplicativo  (in  senso  marcatamente restrittivo) del nono comma
dell'art. 117  Cost.,  la sopravvenuta emanazione della legge statale
per l'esercizio del potere estero regionale riconosciuto direttamente
dalla  Costituzione  fa  venir meno i dubbi di legittimita' sollevati
col ricorso del Governo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13  della  legge  della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2
(Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
rientro),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 117,  secondo comma,
lettera  a)  e  nono  comma,  della  Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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