DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2005 

Autorizzazione    all'Avvocatura   dello   Stato   ad   assumere   la
rappresentanza  e  la  difesa  dell'Autorita'  d'ambito  territoriale
ottimale  della  Sardegna  nei  giudizi  attivi e passivi avanti alle
autorita'   giudiziarie,  i  collegi  arbitrali  e  le  giurisdizioni
amministrative e speciali.
(GU n.246 del 21-10-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, nonche' l'art. 1 della legge 16
novembre  1939,  n.  1889,  e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad   assumere  il  patrocinio  dell'Autorita'  d'ambito  territoriale
ottimale della Sardegna;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto  con  i  Ministri  della  giustizia  e dell'economia e
finanze;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza  e  la  difesa  dell'Autorita'  d'ambito  territoriale
ottimale  della  Sardegna  nei  giudizi  attivi  e  passivi avanti le
autorita'   giudiziarie,   i   collegi  arbitrali,  le  giurisdizioni
amministrative speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 settembre 2005

             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Letta

                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                             Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 72