N. 393 SENTENZA 12 - 21 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Costituzione  della  parte  in  giudizio  -  Regione  Umbria  -  Atto
  depositato  dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni
  decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilita'.
- Norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
  art. 23, comma 3.
Ricorso   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Censure
  riguardanti   non   gia'   l'intera  legge  regionale  ma  il  solo
  articolo 3,  richiamato  dalla  relazione  ministeriale allegata al
  verbale della riunione del Consiglio dei ministri.
Caccia  -  Norme  della  Regione Umbria per la protezione della fauna
  selvatica  omeoterma  e  per  il prelievo venatorio - Delimitazione
  temporale  del  periodo  venatorio - Possibilita' che il calendario
  regionale  anticipi  al  primo giorno utile di settembre l'apertura
  della  caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni
  previste  dalla  normativa nazionale, con conseguente lesione della
  potesta' esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e
  dell'ecosistema  ed  inosservanza  degli  standard minimi di tutela
  della  fauna  previsti  in attuazione della normativa comunitaria -
  Esclusione   -   Rinvio   espresso   della  disposizione  regionale
  denunciata  alle  procedure,  alle condizioni ed ai limiti previsti
  dall'art. 18,   comma 2,  della  legge  statale  n. 157  del  1992,
  attuativa  della  direttiva comunitaria 79/409/CEE - Non fondatezza
  della questione.
- Legge   della   Regione   Umbria   29 luglio  2003,  n. 17,  art. 3
  (modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14).
- Costituzione,  art. 117,  commi  primo  e  secondo, lett. s); legge
  11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2.
(GU n.43 del 26-10-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Umbria  29 luglio  2003,  n. 17  (Ulteriore modificazione della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna
selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
10 ottobre  2003,  depositato  in  Cancelleria  il  17  successivo ed
iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Udito  l'avvocato della Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2003 e depositato
il  successivo  17 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  la  legge  della  Regione  Umbria  29 luglio  2003,  n. 17
(Ulteriore  modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
-  Norme  per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio),  in  riferimento  all'art. 117,  primo comma, e
secondo comma, lettera s), della Costituzione.
    Il  ricorrente  sostiene  che  la legge impugnata, modificando la
precedente  normativa  regionale,  amplia la possibilita' di prelievo
faunistico  venatorio, anticipando la possibilita' di cacciare talune
specie a partire dal 1° settembre di ciascun anno.
    La  legge  regionale sarebbe derogatoria del disposto della legge
dello  Stato  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il prelievo venatorio), la quale
all'art. 18   prevede   degli   archi   temporali   massimi   per  la
cacciabilita'   delle  diverse  specie.  La  Regione  Umbria  avrebbe
provveduto  ad abrogare il riferimento a tali archi temporali massimi
ed  invalicabili,  precedentemente  contenuto  nella  legge regionale
17 maggio  1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma  e  per  il prelievo venatorio), semplicemente specificando
che  «Il  calendario  venatorio,  ove  ricorrano le condizioni di cui
all'art. 18,  comma 2,  della  legge  11 febbraio  1992, n. 157, puo'
consentire  il  prelievo  venatorio  di  determinate specie dal primo
giorno utile di settembre, stabilendone le modalita» (art.3).
    Sempre  secondo  il  ricorrente  l'art. 18,  comma 2, della legge
n. 157   del  1992  autorizza  le  Regioni  ad  apportare  specifiche
modifiche  ai  termini  iniziale e finale ai fini della cacciabilita'
delle  specie,  nell'ambito peraltro dei seguenti limiti: a) presenza
di  una motivazione in relazione a specifiche situazioni e necessita'
locali (delle quali invece non e' fatta parola nella legge regionale,
che  non  da' qualificazione alle eventuali deroghe); b) redazione di
un  piano  faunistico  adeguato,  che  deve accompagnare le eventuali
deroghe  conferendovi carattere di razionalita' e pianificazione (nel
nuovo  testo  della  legge  regionale  invece  si  disciplina solo la
procedura  di deroga, mentre non si configura la necessita' di azione
in forma pianificata); c) rispetto in ogni caso degli archi temporali
massimi,  previsti  dal  comma 1  dell'art. 18 della legge n. 157 del
1992.
    1.1.  -  La  normativa regionale, derogatoria di quella nazionale
nel  senso  di  una  minor  tutela della fauna, si porrebbe dunque in
contrasto  con  la  ripartizione  delle competenze costituzionalmente
previste   e,   in   particolare,   con  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera s),  della  Costituzione,  il  quale  affida la materia della
tutela  dell'ambiente e dell'ecosistema alla potesta' esclusiva dello
Stato.  Sul  punto il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa
Corte  relativa all'esistenza di un nucleo normativo minimo di tutela
della  fauna  e  dell'ambiente  su  base nazionale (sentenze n. 226 e
n. 227 del 2003, n. 536 del 2002).
    1.2.  - La normativa censurata violerebbe anche l'art. 117, primo
comma,  della  Costituzione,  che impone sia alle leggi statali sia a
quelle  regionali  il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario,  la cui difesa compete allo Stato in sede di giudizio su
interventi  legislativi  regionali,  al  fine di evitare che l'Italia
debba rispondere dei danni arrecati da dette violazioni. Sul punto il
ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, nella quale e'
detto che la normativa comunitaria, ancorche' evidentemente non fissi
date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi dette
norme  in Paesi geograficamente e naturalisticamente assai differenti
tra  loro),  vuole  garantire  uno  standard minimo di tutela ai fini
della   sopravvivenza   e   riproduzione   delle   specie  (direttiva
79/409/CEE).   Estensioni   ad   oltranza  del  calendario  venatorio
andrebbero  in  senso peggiorativo di detto standard cui la comunita'
vuole  dare  garanzia  e  che  lo Stato italiano ha piu' precisamente
definito con la legge n. 157 del 1992.
    2.  -  La  Regione  Umbria  si  e'  costituita  con  una  memoria
depositata  il  5 gennaio  2004  e  percio' oltre il termine previsto
dall'art. 23,  ultimo  comma,  delle  Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1.  - Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2003 e depositato
il  successivo  17 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  la  legge  della  Regione  Umbria  29 luglio  2003,  n. 17
(Ulteriore  modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
-  Norme  per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio),  in  riferimento  all'art. 117, primo e secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
    2.  -  Preliminarmente,  deve  essere dichiarata inammissibile la
Costituzione   della   Regione  Umbria,  perche'  avvenuta  con  atto
depositato  oltre il termine - di carattere perentorio (per tutte, da
ultimo,  sentenza n. 307 del 2003) - di venti giorni dal deposito del
ricorso  stabilito dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    3.  - Va inoltre osservato che le censure, diversamente da quanto
indicato  nel ricorso, non riguardano l'intera legge regionale, ma il
solo articolo 3, come emerge chiaramente dalla relazione ministeriale
allegata  al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella
quale si e' deciso di sollevare la presente questione di legittimita'
costituzionale.
    4. - La questione non e' fondata.
    L'articolo 3  della  legge  della  Regione Umbria 29 luglio 2003,
n. 17,  modificando  l'articolo 32  della  legge  regionale n. 14 del
1994,  prevede che «La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale
per  la  fauna selvatica e previo parere della competente commissione
consiliare  permanente,  approva  il  calendario  venatorio,  recante
disposizioni  relative  ai  tempi,  ai luoghi e ai modi della caccia,
disponendone  la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
entro  il  15 giugno  di  ogni  anno.  Il  calendario  venatorio, ove
ricorrano  le  condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge
11 febbraio  1992,  n. 157,  puo' consentire il prelievo venatorio di
determinate  specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone
le modalita».
    Diversamente  da  quanto  sostenuto  dal  ricorrente,  tale nuova
formulazione  dell'articolo 32  della  legge regionale n. 14 del 1994
non esclude, in realta', il rinvio alle procedure, alle condizioni ed
ai  limiti  previsti  dall'art. 18,  comma 2,  della legge n. 157 del
1992,  limitandosi  a  disporre  che  il  calendario  venatorio  puo'
prevedere  una  diversa  data  di  inizio  per  il  periodo venatorio
relativamente  ad  alcune specie solo «ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
    Pertanto,  la  norma regionale non si discosta da quanto previsto
dalla  norma statale la quale, come questa Corte ha in piu' occasioni
ribadito,  fissa  uno  standard  minimo  di tutela della fauna il cui
soddisfacimento    e'   riservato   dall'art. 117,   secondo   comma,
lettera s),  della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato
perche'  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' venatoria in
periodi  diversi  da quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, della
legge  n. 157  del  1992,  deve comunque ritenersi subordinata, anche
nella  Regione  Umbria,  alla integrale applicazione della disciplina
dettata dal secondo comma del medesimo articolo.
    Cosi' intesa la disposizione regionale impugnata, anche infondata
deve ritenersi la censura relativa al mancato rispetto degli obblighi
comunitari,   ed  in  particolare  della  direttiva  79/409/CEE  (cd.
direttiva  uccelli),  perche'  la disposizione regionale, mediante il
richiamo  espresso  all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, si pone in conformita' con la disciplina statale che di
tale direttiva costituisce attuazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3  della  legge  della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17
(Ulteriore  modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
-  Norme  per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo e
secondo  comma,  lettera s),  della  Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C1075