N. 237 AVVISO DI RETTIFICA 18 dicembre 2003
Ripubblicazione della ordinanza n. 237, Registro Ordinanze 2004 della Corte, riportante l'Ordinanza emessa il 18 dicembre 2003, dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra Eredi di Belardinelli Mario e Sima Meccanica Oleodinamica S.p.a. in amministrazione straordinaria. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 14 del 7 aprile 2004).(GU n.43 del 26-10-2005 )
Viene ripubblicato qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 14 del 7 aprile 2004, in quanto non sono state pubblicate alcune parti della ordinanza medesima. Procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ripartizione dell'attivo secondo la disciplina della liquidazione coatta amministrativa - Deposito del piano di riparto finale - Termine per le contestazioni da parte dei creditori ammessi al passivo - Decorrenza dall'inserzione in Gazzetta Ufficiale della notizia del deposito - Violazione dei diritti di informazione e di difesa dei creditori - Contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, nonche' con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e con il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 213. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848]; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 [ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881]. LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Sezione civile Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 692/2000 R.G. degli affari contenziosi, promossa da Belardinelli Mario, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via S. Martino n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Sbano del Foro di Ancona, dal quale e' rappresentato e difeso, appellante, e Sima Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario ing. Enrico Cavallo, elettivamente domiciliata in Ancona, piazza Stamira n. 10, presso l'avv. Vito Ludovico Ascoli, dal quale e' rappresentata e difesa, appellata. La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue. I. - Con ricorso depositato il 4 dicembre 1998, Belardinelli Mario chiedeva che il Tribunale di Ancona emettesse, nei confronti dell'amministrazione straordinaria della SIMA - Meccanica Oleodinamica S.p.a. in amministrazione straordinaria ex legge n. 95/1979, con sede in Jesi, i seguenti provvedimenti: 1) dichiarazione di illegittimita' e nullita' degli atti di chiusura della procedura di formazione del progetto di riparto perche' assunti nonostante la pendenza di un giudizio di opposizione alla esecuzione individuale promossa da esso ricorrente, creditore della massa per T.F.R. differenziale e per rivalutazione ed interessi, credito sorto dopo l'apertura della procedura stessa; 2) dichiarazione di illegittimita' della mancata comunicazione ad esso ricorrente del progetto di riparto, per contrasto con i principi costituzionali, salva la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 213 l.f. nella parte in cui non prevede la comunicazione diretta al ceto creditorio degli atti di chiusura della procedura e di riparto; 3) dichiarazione di erroneita' ed illegittimita' del piano di riparto in questione per violazione dell'art. 111 l.f. e della legge n. 212/1984, nonche' per non essere stato il pagamento del credito effettuato, come era dovuto, quando ne era avvenuta la maturazione, e percio' prima del riparto; 4) declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione straordinaria di corrispondere ad esso ricorrente l'intero importo del suo credito, con rivalutazione ed interessi. Esponeva in fatto il Belardinelli di essere rimasto dipendente della SIMA fino a data successiva alla ammissione della stessa alla procedura e quindi affermava che il proprio credito per differenza di T.F.R., rivalutazione ed interessi era da considerare un debito della procedura, a norma dell'art. 4 della legge n. 544/1981, e non un credito concorsuale; che come tale esso doveva essere pagato per intero e nel momento in cui era sorto, cosa che invece non era avvenuta, nonostante egli avesse intentato anche esecuzione individuale verso l'Amministrazione, esecuzione contro la quale era stata proposta, ed era pendente, opposizione; lamentava che il deposito del piano di riparto fosse stato comunicato solo con la pubblicita' prevista dall'art. 213 l.f. e che quindi egli, essendo tale pubblicita' del tutto insufficiente ai fini della conoscibilita' degli atti, non aveva potuto formulare osservazioni al progetto se non dopo aver ricevuto dal Commissario straordinario comunicazione della sua approvazione e dichiarazione di esecutivita'; sosteneva che il proprio ricorso doveva essere considerato tempestivo, perche' proposto entro venti giorni dall'unica comunicazione ricevuta e che il piano di riparto non poteva essere approvato in pendenza di un giudizio civile relativo al suo credito. Si costituiva la SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a. in amministrazione straordinaria ed eccepiva in primo luogo la tardivita' del ricorso, avendo il Commissario straordinario rispettato alla lettera il procedimento dell'art. 213 l.f. e non essendo pervenute osservazioni nei venti giorni prescritti; in secondo luogo, la sua inammissibilita', mancando il petitum proprio delle «osservazioni al piano di riparto» previste dall'art. 213 l.f. nel merito, ricordava che il credito del ricorrente, prededucibile e riconosciuto nell'intero ammontare esattamente come richiesto dal Belardinelli, aveva trovato soddisfazione nel riparto finale esattamente allo stesso modo dei crediti dell'INPS e dell'INPDAI aventi identica qualificazione, e cioe' nella medesima proporzione, non essendo affatto stabilito che il pagamento dovesse essere fatto prima del riparto stesso; chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Con sentenza n. 878/2000, emanata il 29 giugno 2000, il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile, perche' tardivo, il ricorso proposto da Belardinelli Mario avverso il piano di riparto della procedura e compensava per intero le spese di lite tra le parti. Procedendo all'esame della prima questione, il Tribunale rilevava che la legge n. 95/1979, disciplinante la procedura di amministrazione straordinaria della SIMA, richiama all'art. 1 le norme della legge fallimentare dettate per la liquidazione coatta amministrativa; la chiusura della procedura in particolare il piano di riparto finale sono percio' regolati dall'art. 213 l.f. Tale norma prevede che dell'avvenuto deposito in cancelleria del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto tra i creditori, preventivamente autorizzato dall'autorita' vigilante, sia data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali designati dalla autorita' medesima; che, inoltre, gli interessati possano proporre le loro contestazioni mediante ricorso al tribunale nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale. Sosteneva inoltre di non ravvisare alcun contrasto della suddetta forma di pubblicita' con diritti costituzionalmente garantiti o con norme comunitarie relative al diritto alla difesa e che il ricorso del Belardinelli deve essere ritenuto tardivo perche' proposto oltre i venti giorni di legge. Avverso l'anzidetta sentenza presentava appello il Belardinelli Mario, sollevando l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 213 l.f. e chiedendo l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Si costituiva nel giudizio di appello la SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario ing. Enrico Cavallo, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la condanna dell'appellato alle spese del doppio grado del giudizio. II. - Tanto premesso in punto di fatto e diritto, questa Corte di appello valuta di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 l.f. n. 267/1942, denunciando la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. III. - La questione appare senz'altro rilevante ai fini della decisione ed e' non manifestamente infondata. Osserva questa Corte che la disposizione contenuta nell'art. 213 l.f. e' discriminatoria e impeditiva del diritto di difesa nei confronti dei creditori ammessi al passivo, laddove impone agli stessi di proporre i loro ricorsi contro il piano di riparto nel termine di giorni venti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Ad avviso di questo collegio le forme di pubblicita' previste dall'anzidetto art. 213 l.f. costituiscono un onere eccessivo ed insostenibile, non solo da qualsiasi privato cittadino, ma neppure da qualsiasi grande studio od ufficio legale o da qualsiasi organizzazione pubblica o privata che sia. Ed infatti per acquisire la notizia della data di deposito del piano di riparto occorre sobbarcarsi il costoso onere della consultazione quotidiana, per tutto il periodo della amministrazione straordinaria, con decorso pluriannuale (nel caso di specie di sedici anni), della Gazzetta Ufficiale e del relativo supplemento di rara diffusione e di imprecisati giornali scelti dall'organo di vigilanza, onere che non puo' essere preteso da un cittadino, neppure con l'impiego di una notevole diligenza. I creditori hanno invece diritto, ad avviso di questo collegio, di ricevere diretta formale comunicazione dall'organo della procedura del deposito dei piani di riparto. La Corte costituzionale ha del resto in numerose sentenze sanzionato le norme della legge n. 267/1942 che, in violazione dei diritti di informazione e dei difesa dei creditori, prevedevano la decorrenza dei termini di impugnazione o dalla affissione o dal deposito dei provvedimenti, statuendo che essi sono mezzi di conoscibilita' incongrui. Ha cosi' posto il principio, applicato poi in via giurisprudenziale (atteso che il legislatore non ha emanato altre norme sostitutive di quelle abrogate), secondo cui il termine per la tutela dei diritti decorre dalla data di notifica o di comunicazione dei provvedimenti. Giovi ricordare al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti sentenze rese dalla Corte costituzionale sul punto in esame: la sentenza n. 151/1980 sull'art. 18 l.f.; la n. 127/1975 sull'art. 22; la n. 303/1985 sull'art. 25; la n. 42/1982 sugli art. 26 e 36; la n. 102/1986 sugli artt. 98 e 100; le sentenze n. 538/1990 e n. 222/1984 sull'art. 100; la sentenza n. 255/1974 sugli artt. 131 e 183 nonche' la sentenza n. 155/1980 sull'art. 209 l.f. Osserva altresi' questo Collegio che il principio costituzionale del giusto processo e l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; l'art. 15 del Patto Internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici, come pure molte direttive comunitarie non siano del tutto realizzati se, anche per la previsione di cui all'art. 213 l.f. non venga fatto decorrere il dies a quo per la presentazione delle contestazioni da parte dei creditori, dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia dell'avvenuto deposito in cancelleria del piano di riparto, anziche' dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (e cioe' del supplemento della Gazzetta Ufficiale). IV. - Per le ragioni sin qui esposte, ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudicante dispone la sostensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione incidentale della questione pregiudiziale.
P. Q. M. Cosi' provvede: 1) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 l.f. (n. 267/1942), per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione; 2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) sospende il presente procedimento; 4) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Ancona, nella Camera di consiglio della Corte, il 20 novembre 2003. Il Presidente: Gaggiotti Il consigliere estensore: Del Boccio 05C1079