Modifiche all'Art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato).(GU n.43 del 29-10-2005)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2005) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale); Visto il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato); Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 1 del 30 maggio 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, nonche' delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Acquisito il parere della I Commissione consiliare espresso nella seduta del 28 giugno 2005; Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della I Commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 715 del 18 luglio 2005 che approva le modifiche all'Art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato); Emana il seguente Regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 3 del regolamento regionale n. 5/1999 1. L'Art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalita' di assunzione a tempo determinato). - 1. Le selezioni dal personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sono effettuate applicando i principi di cui all'Art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo le seguenti modalita': a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate secondo le modalita' di cui all'Art. 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, e del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione); b) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, C e D le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti, distinte per profili professionali ed eventualmente per provincia, e predisposte, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana BURT, dal dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale, sulla base di selezioni per titoli; la specificazione dei titoli e' contenuta nell'avviso pubblico. Le graduatorie hanno validita' triennale e possono essere prorogate con le modalita' previste dall'Art. 54, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale); c) nei casi previsti alla lettera b) l'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, puo' procedere alla preventiva verifica dell'idoneita' del personale da assumere; tale verifica di idoneita' non comporta valutazione comparativa; d) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie ed escludendo gli idonei gia' dipendenti a tempo indeterminato della Regione; e) le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esame o per titoli ed esame. 2. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale. 3. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale e si svolgono con modalita' che ne garantiscono l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 4. L'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonche' del CCNL, puo' ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine e ai contratti di formazione e lavoro.». Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 20 luglio 2005 Il vicepresidente: GELLI