LEGGE 4 novembre 2005, n. 230 

Nuove   disposizioni   concernenti   i  professori  e  i  ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari.
(GU n.258 del 5-11-2005)
 
 Vigente al: 20-11-2005  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  L'universita', sede della formazione e della trasmissione critica
del   sapere,   coniuga   in   modo  organico  ricerca  e  didattica,
garantendone  la  completa liberta'. La gestione delle universita' si
ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi   fissati   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  2.  I  professori  universitari  hanno  il  diritto  e il dovere di
svolgere  attivita'  di ricerca e di didattica, con piena liberta' di
scelta  dei  temi  e  dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto
della  programmazione  universitaria  di  cui  all'articolo 1-ter del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione
culturale  dei  propri corsi di insegnamento; i professori di materie
cliniche  esercitano  altresi',  senza  nuovi o maggiori oneri per la
finanza   pubblica,   e   ferme   restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  21 dicembre 1999, n. 517,
funzioni  assistenziali  inscindibili  da  quelle  di  insegnamento e
ricerca;  i  professori  esercitano  infine  liberamente attivita' di
diffusione   culturale   mediante   conferenze,  seminari,  attivita'
pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
  3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi
accademici   e   agli  organi  collegiali  ufficiali  riguardanti  la
didattica,   l'organizzazione  e  il  coordinamento  delle  strutture
didattiche  e  di  ricerca  esistenti  nella  sede  universitaria  di
appartenenza.
  4.  Il  professore,  a  qualunque  livello  appartenga, nel periodo
dell'anno  sabbatico,  concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato
senza   restrizione   alcuna   alla   presentazione  di  richieste  e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
  5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente
il  reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione
adeguata  alla  qualita'  delle  funzioni  da svolgere, il Governo e'
delegato  ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
bandisce,  con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure  finalizzate  al  conseguimento della idoneita' scientifica
nazionale,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le
fasce  dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo
in particolare:
  1)  le  modalita'  per  definire  il numero massimo di soggetti che
possono  conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per
settori  disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita',
incrementato  di  una quota non superiore al 40 per cento, per cui e'
garantita  la  relativa  copertura  finanziaria  e fermo restando che
l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le
procedure   e   i   termini  per  l'indizione,  l'espletamento  e  la
conclusione   dei   giudizi   idoneativi,   da   svolgere  presso  le
universita',  assicurando  la  pubblicita'  degli  atti e dei giudizi
formulati   dalle   commissioni  giudicatrici;  per  ciascun  settore
disciplinare  deve  comunque essere bandito almeno un posto di idoneo
per quinquennio per ciascuna fascia;
  2)  l'eleggibilita',  ogni  due  anni,  da parte di ciascun settore
scientifico-disciplinare,  di  una lista di commissari nazionali, con
opportune regole di non immediata rieleggibilita';
  3)   la   formazione  della  commissione  di  ciascuna  valutazione
comparativa  mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti
gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a
carico  dell'ateneo  ove  si  espleta  la procedura, come previsto al
numero 1);
  4)  la  durata  dell'idoneita'  scientifica non superiore a quattro
anni,  e  il  limite  di  ammissibilita'  ai  giudizi per coloro che,
avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita';
  b)  sono  stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per riservare, nei
giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota
pari  al  25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla
lettera  a),  numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di
servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato
come  professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento
di  materie  ricomprese  nel settore scientifico-disciplinare oggetto
del  bando  di  concorso o in settori affini, con una priorita' per i
settori  scientifico-disciplinari  che  non  abbiano bandito concorsi
negli ultimi cinque anni;
  c)  nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
fascia  dei  professori  associati  e' riservata una quota del 15 per
cento  aggiuntiva  rispetto  al  contingente  di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del
ruolo  ad  esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto
almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una
ulteriore  quota  dell'1  per  cento e' riservata ai tecnici laureati
gia'  ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita'
per  l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non
valutati dalle commissioni esaminatrici;
  d)  nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
fascia  dei  professori  associati di cui alla lettera a), numero 1),
l'incremento  del  numero  massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita'   scientifica   rispetto  al  fabbisogno  indicato  dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
  e)  nelle  prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia
dei   professori   ordinari  di  cui  alla  lettera  a),  numero  1),
l'incremento  del  numero  massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita'   scientifica   rispetto  al  fabbisogno  indicato  dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono  bandite  per  la  copertura dei posti di professore ordinario e
professore  associato  esclusivamente le procedure di cui al comma 5,
lettera  a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa
per  posti  di  professore  e  ricercatore gia' bandite alla medesima
data.  I  candidati  giudicati  idonei,  e  non chiamati a seguito di
procedure   gia'   espletate,  ovvero  i  cui  atti  sono  approvati,
conservano  l'idoneita'  per  un  periodo  di  cinque  anni  dal  suo
conseguimento.  La  copertura  dei posti di professore ordinario e di
professore  associato  da  parte  delle singole universita', mediante
chiamata  dei  docenti  risultati idonei, tenuto conto anche di tutti
gli  incrementi  dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle
lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire
nel  rispetto  dei  limiti  e delle procedure di cui all'articolo 51,
comma  4,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  7.  Per  la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al
30  settembre  2013  le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210.  In  tali  procedure  sono valutati come titoli preferenziali il
dottorato  di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti
e  contrattisti  ai  sensi  dell'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge
30  novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma
14  del  presente  articolo.  L'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
indeterminato  ai sensi del presente comma e' subordinata ai medesimi
limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato.
  8.  Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore
ordinario  e  associato  a conclusione di procedure, disciplinate con
propri  regolamenti,  che  assicurino  la valutazione comparativa dei
candidati  e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori della
idoneita'  di  cui  al  comma  5, lettera a). La delibera di chiamata
definisce  le  fondamentali  condizioni del rapporto, tenuto conto di
quanto  disposto  dal  comma  16, prevedendo il trattamento economico
iniziale  attribuito  ai  professori  di ruolo a tempo pieno ovvero a
tempo  definito  della corrispondente fascia, anche a carico totale o
parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di
apposite  convenzioni  pluriennali  di durata almeno pari alla durata
del  rapporto.  La  quota  degli  oneri derivanti dalla copertura dei
posti  di professore ordinario o associato a carico delle universita'
e'  soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  9.  Nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,  le
universita',   previa  attestazione  della  sussistenza  di  adeguate
risorse  nei  rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di
una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore
ordinario   e   associato   mediante  chiamata  diretta  di  studiosi
stranieri,  o  italiani  impegnati all'estero, che abbiano conseguito
all'estero una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla
base dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta
autorizzata  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  un  periodo di docenza nelle universita' italiane, e possono
altresi'  procedere  alla copertura dei posti di professore ordinario
mediante  chiamata  diretta  di  studiosi  di  chiara  fama,  cui  e'
attribuito  il  livello retributivo piu' alto spettante ai professori
ordinari. A tale fine le universita' formulano specifiche proposte al
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
previo  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o
rifiuta il nulla osta alla nomina.
  10.  Sulla  base  delle  proprie  esigenze didattiche e nell'ambito
delle  relative  disponibilita'  di  bilancio, previo espletamento di
procedure,  disciplinate  con  propri  regolamenti, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, le
universita'  possono  conferire  incarichi di insegnamento gratuiti o
retribuiti,   anche   pluriennali,   nei   corsi  di  studio  di  cui
all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270,  a  soggetti  italiani  e stranieri, ad esclusione del personale
tecnico  amministrativo  delle  universita',  in possesso di adeguati
requisiti   scientifici  e  professionali  e  a  soggetti  incaricati
all'interno  di  strutture  universitarie che abbiano svolto adeguata
attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e
modalita'  definiti  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori
delle  universita'  italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento
economico  e'  determinato  da  ciascuna universita' nei limiti delle
compatibilita'  di  bilancio  sulla  base  di parametri stabiliti con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica.
  11.  Ai  ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
tecnici  laureati  di  cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento  ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati,
con  il  loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e
trattamento  giuridico  ed  economico,  corsi  e  moduli  curriculari
compatibilmente   con   la   programmazione  didattica  definita  dai
competenti  organi  accademici  nonche'  compiti  di  tutorato  e  di
didattica  integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato  per  il  periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo
stesso  titolo e' attribuito, per il periodo di durata dell'incarico,
ai  ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano
affidati corsi o moduli curriculari.
  12.  Le  universita'  possono  realizzare  specifici  programmi  di
ricerca  sulla  base  di  convenzioni con imprese o fondazioni, o con
altri  soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione
temporanea,   per  periodi  non  superiori  a  sei  anni,  con  oneri
finanziari  a  carico  dei  medesimi soggetti, di posti di professore
straordinario  da  coprire  mediante  conferimento di incarichi della
durata  massima  di  tre  anni,  rinnovabili  sulla base di una nuova
convenzione,  a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia
dei  professori  ordinari,  ovvero  a soggetti in possesso di elevata
qualificazione   scientifica   e  professionale.  Ai  titolari  degli
incarichi  e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il
trattamento  giuridico  ed  economico  dei  professori  ordinari  con
eventuali  integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I
soggetti   non   possessori   dell'idoneita'  nazionale  non  possono
partecipare  al  processo  di  formazione delle commissioni di cui al
comma  5,  lettera  a),  numero  3),  ne' farne parte, e sono esclusi
dall'elettorato  attivo  e  passivo  per  l'accesso  alle  cariche di
preside  di  facolta'  e  di  rettore.  Le convenzioni definiscono il
programma  di  ricerca,  le  relative risorse e la destinazione degli
eventuali  utili  netti  anche  a titolo di compenso dei soggetti che
hanno partecipato al programma.
  13.  Le  universita'  possono  stipulare  convenzioni con imprese o
fondazioni,  o  con  altri  soggetti  pubblici  o  privati, con oneri
finanziari  posti  a carico dei medesimi, per realizzare programmi di
ricerca  affidati a professori universitari, con definizione del loro
compenso  aggiuntivo  a  valere  sulle medesime risorse finanziarie e
senza  pregiudizio  per  il  loro  status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
  14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa le
universita', previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e
la  pubblicita'  degli  atti,  possono  instaurare rapporti di lavoro
subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti di diritto privato a
tempo  determinato  con soggetti in possesso del titolo di dottore di
ricerca  o  equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le
facolta'   di   medicina  e  chirurgia,  del  diploma  di  scuola  di
specializzazione,  ovvero  con  possessori  di laurea specialistica e
magistrale  o  altri  studiosi,  che  abbiano  comunque  una  elevata
qualificazione  scientifica,  valutata  secondo  procedure  stabilite
dalle  universita'.  I  contratti  hanno  durata  massima triennale e
possono  essere  rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il
trattamento  economico  di  tali contratti, rapportato a quello degli
attuali   ricercatori   confermati,   e'   determinato   da  ciascuna
universita'  nei  limiti  delle  compatibilita'  di bilancio e tenuto
conto   dei  criteri  generali  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Ministro per la
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del
diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario   mediante   contratto   stipulato   ai   sensi   delle
disposizioni  vigenti  alla  data di entrata in vigore della presente
legge,  costituisce  titolo  preferenziale.  L'attivita'  svolta  dai
soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da
valutare  obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei  titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili
con  gli  assegni  di  ricerca  di cui all'articolo 51 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali  continuano ad applicarsi le
disposizioni  vigenti.  Ai  fini dell'inserimento dei corsi di studio
nell'offerta     formativa    delle    universita',    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca deve tenere conto
del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del
numero dei contratti di cui al presente comma.
  15.  Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma 5,
lettera  a),  costituisce  titolo  legittimante  la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le
modalita'   stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  ed  e'  titolo  valutabile nei concorsi pubblici che
prevedano la valutazione dei titoli.
  16.  Resta  fermo,  secondo  l'attuale  struttura  retributiva,  il
trattamento  economico dei professori universitari articolato secondo
il  regime  prescelto  a  tempo  pieno  ovvero a tempo definito. Tale
trattamento    e'    correlato   all'espletamento   delle   attivita'
scientifiche  e  all'impegno  per  le altre attivita', fissato per il
rapporto  a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui  120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in
non  meno  di  250  ore  annue  di  didattica, di cui 80 di didattica
frontale.  Le  ore  di  didattica frontale possono variare sulla base
dell'organizzazione didattica e della specificita' e della diversita'
dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla   base   di   parametri   definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca. Ai professori a
tempo  pieno  e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei
limiti  delle  disponibilita'  di bilancio, in relazione agli impegni
ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di
specifico  incarico,  nonche'  in  relazione ai risultati conseguiti,
secondo  i  criteri  e le modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  il
Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione
pubblica.   Per   il  personale  medico  universitario,  in  caso  di
svolgimento  delle  attivita'  assistenziali  per  conto del Servizio
sanitario  nazionale,  resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo
previsto dalle vigenti disposizioni.
  17.  Per  i  professori  ordinari  e  associati nominati secondo le
disposizioni  della  presente  legge il limite massimo di eta' per il
collocamento  a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico
nel  quale  si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi compreso
il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.   503,  e  successive  modificazioni,  ed  e'  abolito  il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
  18.  I  professori  di  materie  cliniche  in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni
assistenziali  e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e
ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando
l'applicazione  dell'articolo  16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
  19.  I  professori,  i  ricercatori  universitari  e gli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  conservano  lo  stato  giuridico e il
trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo
di  tempo  pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita.
  20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato
di  cui  al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono
collocati    in   aspettativa   senza   assegni   ne'   contribuzioni
previdenziali,  ovvero  in  posizione  di fuori ruolo nei casi in cui
tale   posizione  e'  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali.
  21.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  adottato  di  concerto  con i Ministri dell'interno,
degli  affari  esteri  e  del  lavoro e delle politiche sociali, sono
definite  specifiche  modalita' per favorire l'ingresso in Italia dei
cittadini  stranieri  non  appartenenti all'Unione europea chiamati a
ricoprire  posti  di  professore  ordinario  e associato ai sensi dei
commi  8  e  9,  ovvero  cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai
commi 10 e 12.
  22.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge
19  novembre  1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio
1998,   n.   210.   Relativamente  al  reclutamento  dei  ricercatori
l'abrogazione  degli  articoli  1  e  2  della  legge n. 210 del 1998
decorre  dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le
procedure in atto alla predetta data.
  23.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 5 sono adottati su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con  il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per  le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta
giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine,  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque emanati.
Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  24.  Ulteriori  disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  5  possono  essere  adottate, con il
rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  della loro entrata in
vigore.
  25.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 4 novembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                                Moratti,   Ministro  dell'istruzione,
                              dell'universita'
  e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli