LEGGE 4 novembre 2005, n. 230
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.(GU n.258 del 5-11-2005)
Vigente al: 20-11-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'universita', sede della formazione e della trasmissione critica
del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica,
garantendone la completa liberta'. La gestione delle universita' si
ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di
svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con piena liberta' di
scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto
della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione
culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie
cliniche esercitano altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e
ricerca; i professori esercitano infine liberamente attivita' di
diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attivita'
pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi
accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la
didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture
didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di
appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo
dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato
senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente
il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione
adeguata alla qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneita' scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le
fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo
in particolare:
1) le modalita' per definire il numero massimo di soggetti che
possono conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per
settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita',
incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui e'
garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che
l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le
procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la
conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le
universita', assicurando la pubblicita' degli atti e dei giudizi
formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore
disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo
per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun settore
scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con
opportune regole di non immediata rieleggibilita';
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione
comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti
gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a
carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al
numero 1);
4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a quattro
anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per coloro che,
avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita';
b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per riservare, nei
giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota
pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla
lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di
servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato
come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento
di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando di concorso o in settori affini, con una priorita' per i
settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi
negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori associati e' riservata una quota del 15 per
cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del
ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto
almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una
ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici laureati
gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita'
per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non
valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1),
l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia
dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1),
l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e
professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5,
lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa
per posti di professore e ricercatore gia' bandite alla medesima
data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal suo
conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di
professore associato da parte delle singole universita', mediante
chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti
gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire
nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al
30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il
dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti
e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge
30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma
14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo
indeterminato ai sensi del presente comma e' subordinata ai medesimi
limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato.
8. Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore
ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con
propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori della
idoneita' di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata
definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico
iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a
tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o
parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di
apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata
del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei
posti di professore ordinario o associato a carico delle universita'
e' soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita', previa attestazione della sussistenza di adeguate
risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di
una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore
ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi
stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito
all'estero una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla
base dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca un periodo di docenza nelle universita' italiane, e possono
altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario
mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui e'
attribuito il livello retributivo piu' alto spettante ai professori
ordinari. A tale fine le universita' formulano specifiche proposte al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che,
previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o
rifiuta il nulla osta alla nomina.
10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, previo espletamento di
procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, le
universita' possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o
retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale
tecnico amministrativo delle universita', in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati
all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata
attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e
modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento
economico e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle
compatibilita' di bilancio sulla base di parametri stabiliti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati,
con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e
trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari
compatibilmente con la programmazione didattica definita dai
competenti organi accademici nonche' compiti di tutorato e di
didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo
stesso titolo e' attribuito, per il periodo di durata dell'incarico,
ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano
affidati corsi o moduli curriculari.
12. Le universita' possono realizzare specifici programmi di
ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con
altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione
temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri
finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore
straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della
durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia
dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata
qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli
incarichi e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il
trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I
soggetti non possessori dell'idoneita' nazionale non possono
partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), ne' farne parte, e sono esclusi
dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di
preside di facolta' e di rettore. Le convenzioni definiscono il
programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che
hanno partecipato al programma.
13. Le universita' possono stipulare convenzioni con imprese o
fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri
finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di
ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro
compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e
senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa le
universita', previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro
subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a
tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di
ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le
facolta' di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e
magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata
qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite
dalle universita'. I contratti hanno durata massima triennale e
possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il
trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli
attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e tenuto
conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del
diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, costituisce titolo preferenziale. L'attivita' svolta dai
soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da
valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili
con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio
nell'offerta formativa delle universita', il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca deve tenere conto
del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del
numero dei contratti di cui al presente comma.
15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma 5,
lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le
modalita' stabiliti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che
prevedano la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il
trattamento economico dei professori universitari articolato secondo
il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale
trattamento e' correlato all'espletamento delle attivita'
scientifiche e all'impegno per le altre attivita', fissato per il
rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in
non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica
frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base
dell'organizzazione didattica e della specificita' e della diversita'
dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai professori a
tempo pieno e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, in relazione agli impegni
ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di
specifico incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione
pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di
svolgimento delle attivita' assistenziali per conto del Servizio
sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo
previsto dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le
disposizioni della presente legge il limite massimo di eta' per il
collocamento a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi compreso
il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni
assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e
ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il
trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo
di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato
di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono
collocati in aspettativa senza assegni ne' contribuzioni
previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui
tale posizione e' prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno,
degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono
definite specifiche modalita' per favorire l'ingresso in Italia dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a
ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai
commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio
1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori
l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998
decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le
procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli