N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria in materia di `spoil system' - Prevista decadenza automatica, in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dei direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». - Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 41, 97 e 117, comma secondo, lett. l). Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria in materia di emergenza rifiuti - Sospensione, sino all'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, nonche' della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di Reggio Calabria - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia di protezione civile e violazione dei principi fondamentali della legge n. 225/1992 - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (in relazione alle direttive sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) nonche' con il potere ministeriale di adottare in via sostitutiva i provvedimenti necessari all'elaborazione del piano di gestione dei rifiuti - Unilaterale sospensione di provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale adottati previa intesa con la Regione - Lesione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e 33, comma 2. - Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo, e 120, comma secondo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 2, 5 e 12; decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge n. 9 novembre 2001, n. 401; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22, comma 8; direttive 91/689/CEE e 94/62/CE. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modalita' con cui gli organi regionali di indirizzo politico effettuano le nomine per le quali e' necessario il concerto o l'intesa con altre autorita' o amministrazioni - Possibilita' per l'autorita' regionale di provvedere autonomamente, nell'ambito della terna di nomi da essa originariamente proposti, qualora nel termine previsto non pervenga gradimento su almeno uno di essi o il rifiuto di gradimento non sia adeguatamente motivato - Obbligo di comunicare una nuova terna di nomi nel solo caso di ricusazione per mancanza dei necessari requisiti di professionalita' e competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale relativa ai rapporti fra Universita' e Servizio sanitario - Elusione del principio dell'intesa «forte» fra Regione e Universita' - Violazione dell'autonomia universitaria - Esorbitanza dalla potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica e tecnologica - Lesione del principio di leale collaborazione fra autonomie costituzionalmente garantite. - Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 24 (in particolare commi 3, 5 e 6). - Costituzione, artt. 33, comma sesto, 117, comma terzo, e 120, comma secondo; decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 1, comma 2, lett. b) (come attuato dall'art. 6 del d.P.C.M. 24 maggio 2001), e 4, comma 2; legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 6.(GU n.45 del 9-11-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge domiciliato. Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8 della legge regionale della Calabria n. 13 del 17 agosto 2005 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 20 agosto 2005 in base alla deliberazione 14 ottobre 2005 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verra' depositata. La legge regionale n. 13 del 2005 della Regione Calabria recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8» presenta alcuni profili di illegittimita' costituzionale contenuti negli articoli 14 comma 5, in materia di spoil system, 14, comma 5, 33 comma 2 in materia di emergenza rifiuti, e 24 in materia di nomine universitarie. La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi: 1. - L'articolo 14, comma 3, in materia di spoil system, risulta illegittima nella parte in cui prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate dai direttori generali delle Asl nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, per violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. La decadenza automatica, infatti, esclude qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalita' delle persone decadute ed e' suscettibile di pregiudicare l'imparzialita' dell'amministrazione e di incidere anche sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, inficiando quindi il principio del buon andamento. Si precisa, altresi', che tali nomine non sono effettuate dall'organo politico, ma dal direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere. La norma, inoltre, incidendo su rapporti precedentemente instaturatisi, il cui termine e' stabilito contrattualmente, determina, da un lato, la lesione del principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale, tutelato dagli artt. 2 e 41 della Costituzione, dall'altro l'invasione della competenza in materia di «ordinamento civile», riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., che pertanto risulta violata. 2. - L'articolo 14, comma 5 e l'articolo 33, comma 2, in materia di emergenza rifiuti. Prevede che la regione sospenda la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro (art. 14, comma 5) e la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti di Reggio Calabria (art. 3, comma 2), di cui all'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza ambientale, nominato a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza nella regione, in attesa dell'approvazione ed attuazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Lo stato d'emergenza nella Regione Calabria e' stato dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma l, legge n. 225/1992 con d.P.C.m. del 12 settembre 1997 e prorogato, da ultimo, con d.P.C.m. del 23 dicembre 2004, fino al 31 dicembre 2005. Durante tale stato d'emergenza, il commissario delegato e' preposto ad effettuare gli interventi necessari al superamento dell'emergenza ambientale nel settore sia delle acque che dei rifiuti. Le disposizioni di cui sopra, pertanto: a) eccedono dalle competenze legislative regionali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, violandone i principi fondamentali di cui alla legge n. 225/1992 (in particolare gli articoli 2, 5 e 12); b) violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, in quanto i Piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle regioni come previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, dalla direttiva 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, attuate dal d.lgs. n. 22/1997. L'articolo 22, comma 8, di quest'ultimo, prevede espressamente che in caso di inerzia della regione il Ministro dell'ambiente adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano. La sospensione adottata della legge regionale di fatto blocca le iniziative intraprese dal commissario delegato e viola i principi costituzionali da ultimo richiamati; c) violano il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione in quanto la vigente normativa di protezione civile (d.l. n. 343/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 401/2001) dispone che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e la regione interessata, proprio allo scopo di evitare che disposizioni, pur se eccezionali, possano porre in essere invasione delle competenze reciproche. Con la norma in esame, quindi, la regione, sospendendo unilateralmente gli effetti di provvedimenti adottati previa intesa, viola il principio della leale collaborazione. 3. - L'articolo 24, con riferimento, in particolare, ai commi 3, 5 e 6, in materia di nomine universitarie, nello stabilire le modalita' con cui gli organi di indirizzo politico della regione (il presidente della giunta ovvero del consiglio) procedono alle nomine per le quali sono previsti il concerto ovvero l'intesa con altre autorita' o amministrazioni, appare censurabile laddove prevede, che l'autorita' regionale competente, da un lato, possa prescindere dal gradimento delle predette autorita' o amministrazioni sulla proposta di una terna di nomi indicati solo dalla regione, senza considerare alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro il termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e 6) e che, dall'altro, debba precedere all'individuazione di una nuova terna di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono rifiutati per mancanza dei soli requisiti di professionalita' e competenza (comma 5). 4. - Le suddette disposizioni violano, in particolare: l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 571 del 1999; laddove si stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria e' nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'. La suddetta norma statale, prevedendo l'intesa tra regioni e rettore sulla nomina del direttore generale (cfr. sent. Corte cost. n. 351/1991, sull'accezione «forte» del concetto di intesa), pone i due soggetti coinvolti nel procedimento in esame su di un piano di assoluta parita'. L'art. 24 della legge regionale in esame ed in particolare nel comma 5, elude il principio dell'intesa nella parte in cui il ruolo svolto dal rettore di codeterminazione del contenuto dell'atto di nomina connessa all'intesa sembra sostanziarsi in una mera «attivita' consultiva non vincolante» (cfr. sent. Corte cost. n. 27 del 2004), venendo meno quella posizione assolutamente paritaria necessaria affinche' possa parlarsi di intesa. Da ultimo, con sentenza n. 378/2005, la Corte costituzionale ha affermato «... Che l'esigenza di leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude a priori la possibilita' di meccanismi idonei a superare l'ostacolo che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato raggiungimento di un'accordo sul contenuto del provvedimento da adottare; anzi, la vastita' delle materie oggi di competenza legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici e' tale da rendere imperiosa l'esigenza di provvedere, l'opportunita' di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di meccanismi che .... non declassino l'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa di una mera attivita' consultiva; che prevedano l'allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.». Tali precetti possono essere applicati anche alle intese tra regione e universita' in ragione della riconosciuta autonomia di quest'ultima che deve conformarsi ai soli «limiti delle leggi stabilite dallo Stato», ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 517/1999, come attuato dall'art. 6 del d.P.C.m. 24 maggio 2001, recante «Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e universita' per lo svolgimento delle attivita' assistenziali delle universita' nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59», laddove si prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le universita' siano informati al rispetto del principio della leale collaborazione. La norma censurata, riducendo l'intesa ad un mero parere, da cui puo' prescindersi al decorrere del tempo e che non mette in posizione paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa finisce col ledere l'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, sesto comma, Costituzione, la potesta' legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e viola i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 517/1999 (in particolare l'articolo 4, comma 2) nonche' della legge n. 419 del 1998 (in particolare l'articolo 6) ed il principio di leale collaborazione tra autonomie costituzionalmente garantite ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che voglia codesta Corte ecce.ma dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 3 e 5, dell'art. 33 comma 2, dell'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005. Saranno depositati: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2005; 2) rapporto sulla legge del Dip.to affari regionali. Roma, addi' 15 ottobre 2005 L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti 05C1084