MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta
dell'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine»
(GU n.262 del 10-11-2005)

    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine»,
ai  sensi  del  regolamento  CEE 2081/92, presentata dal Comitato Pro
D.O.P.  «olio  colline  caiatine»  con  sede  a Caiazzo, in Piazzetta
Martiri   Caiatini,   esprime  parere  favorevole  alla  proposta  di
disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo, direzione
generale  per la qualita' dei prodotti agro alimentari - QPA III, via
XX  Settembre,  20  -  00187  Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare  di  produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a
denominazione di origine protetta «Colline Caiatine»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Caiatine»  e'
riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                              Cultivar
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline  Caiatine»  deve  essere ottenuto dalla seguenti varieta' di
olivo  presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art.
3,  iscritte  nell'elenco  degli  oliveti  tenuto  dall'organismo  di
controllo designato:
      «Caiazzana» per almeno il 65%;
      «Corniola», «Frantoio» e «Leccino», da sole o congiuntamente in
misura non superiore al 35%.
    Negli  oliveti  di  cui  sopra  e'  ammessa  la presenza di altre
varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 10%.
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline   Caiatine»,   all'atto   dell'immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche organolettiche:
    colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al verde;
    gusto e aroma: come dalla seguente tabella:

=====================================================================
Descrittore                    |Mediana
=====================================================================
Difetti                        |0
Fruttato di oliva              |2-6
Amaro                          |2-5
Piccante                       |2-5
Mandorla                       |2-5 (da leggero a medio)

Coefficiente di Variazione Robusta (CVr%) inferiore o uguale a 20.
Caratteristiche chimico-fisiche:
    acidita' libera massima: inferiore o uguale a 0.50%;
    numero di perossidi massimo: inferiore o uguale a 12 meqO2/kg;
    K232: inferiore o uguale a 2.20;
    acido linolenico: inferiore o uguale a 1.00;
    polifenoli totali*: maggiore o uguale a 100 ppm o mg/kg
      (*metodo colorimetrico)
    Gli  altri  parametri  chimico-fisici  non  espressamente  citati
devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell'olio
extra  vergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Colline
Caiatine»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni  in  provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Caiazzo, Capua,
Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel di Sasso, Dragoni,
Formicola,  Liberi,  Piana  di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano, San
Prisco.
                               Art. 4.
                               Origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo,   e   attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti
dall'organismo  di  controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei  frantoiani  e  dei
confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva,  alla
struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte  e' garantita la
tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.
                               Art. 5.
                       Sistemi di coltivazione
    Le  condizioni  ambientali  e  di coltura degli oliveti destinati
alla  produzione degli oli a denominazione di origine protetta di cui
all'art.  1  devono  essere  quelle specifiche della zona e, comunque
atte  a conferire alle olive ed all'olio prodotto, le caratteristiche
chimico-fisiche ed organolettiche previste dal presente disciplinare.
Sono  pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di
cui  al  precedente  art.  3.  I nuovi impianti devono essere di tipo
specializzato  utilizzando  le  varieta'  nelle  percentuali definite
all'art.  2. La produzione delle olive della denominazione di origine
protetta  «Colline  Caiatine»  puo' avvenire da impianti condotti con
metodo di coltivazione:
      a) convenzionale:   che  e'  quello  in  uso  nella  zona,  con
l'osservanza  delle  norme  di «Normale Buona Pratica Agricola» della
Regione Campania;
      b) integrato:  con  produzione  ottenuta  mediante l'osservanza
delle  norme  tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste
dal  programma  della  Regione  Campania  in adozione del reg. CEE n.
2078/92;
      c) biologico.
    Le operazioni colturali devono essere eseguite nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
      la  potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni
due anni;
      devono essere previste concimazioni organiche e minerali;
      il    terreno    puo'   essere   inerbito   o   lavorato   solo
superficialmente;
      il  diserbo  chimico  e'  ammesso solo in oliveti in cui non e'
possibile  effettuare  lavorazioni meccaniche per elevata presenza di
scheletro  nello  strato arabile o che presenti pendenza superiore al
5% da eseguire esclusivamente con disseccanti;
      la   difesa   fitosanitaria,  con  particolare  riferimento  al
controllo  dei  parassiti  Bactrocera Olea e Prays Oleae, deve essere
effettuata   previo   monitoraggio   del   parassita   ed  esecuzione
dell'intervento  chimico  solo  dopo  il  superamento della soglia di
intervento;
      e' vietato l'uso di cascolanti;
      sono consentite le pratiche irrigue;
      la  raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  entro  il
31 ottobre  per  la  varieta'  «Caiazzana»  ed  entro  e non oltre il
31 dicembre per le altre varieta';
      le  olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di
mezzi  meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la
permanenza  delle  drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso devono essere
utilizzate  le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute
naturalmente  sul  terreno  e  quella  sulle  reti permanenti. Per il
trasporto  delle  olive  devono  essere utilizzate cassette o cassoni
bassi  di materiale plastico e finestrati in modo da evitare danni al
frutto.
    La produzione massima di olive per ettaro riferita a coltivazione
specializzata  degli  oliveti  e'  di  10  tonnellate, mentre la resa
massima in olio e' del 20%.
                               Art. 6.
                     Modalita' di oleificazione
    Il  trasporto deve avvenire in cassette aerate. La conservazione,
fino  alla  fase  di  molitura,  deve  avvenire  in  cassette aerate,
stoccate  in  locali  freschi  ed  aerati.  La  trasformazione  ed il
confezionamento   devono   essere  effettuate  in  strutture  ubicate
nell'ambito  del territorio di cui all'art. 3. La trasformazione deve
essere  effettuata  entro  48  ore  dalla  raccolta. Per l'estrazione
dell'olio  sono  ammessi  soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre   oli   che  presentino  il  piu'  fedelmente  possibile  le
caratteristiche specificate nel precedente art. 2 e che preservino le
caratteristiche   peculiari  originarie  del  frutto  consentendo  al
prodotto  la  migliore qualita' organolettica. La durata del processo
di  gramolazione non deve superare i 40 minuti e la temperatura della
pasta  lungo  tutto il processo di trasformazione non deve superare i
27  °C.  E'  vietato  il  metodo  di  trasformazione noto col nome di
«ripasso»,  e',  inoltre,  vietato  il  ricorso  a prodotti ad azione
chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione.
Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
    La  conservazione  dell'olio deve avvenire in serbatoi di acciaio
inox,  a  norma  CE,  dotati  di sistema di chiusura ermetica «sempre
pieno»  ed  in  ambienti  poco  illuminati  ed asciutti, nei quali la
temperatura  sia costantemente compresa tra i 10 °C e i 18 °C, oppure
in  contenitori  con  identico  sistema di chiusura e con temperatura
interna non inferiore a 10 °C e non superiore a 18 °C.
    E'    consentito    l'ottenimento    dell'olio   extravergine   a
denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Caiatine»  con metodo
biologico.
                               Art. 7.
                        Legame con l'ambiente
    La  tipicita' dell'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine»
e' generata, oltre che dalla composizione varietale dove predomina la
varieta'  Caiazzana,  dai  fattori  pedoclimatici e dalla gestione di
particolari   tecniche   di  coltivazione,  di  trasformazione  e  di
conservazione  che  hanno  consentito  di  preservare  nel  tempo  il
patrimonio   olivicolo  della  zona.  Il  legame  con  l'ambiente  e'
dimostrato  dal  nome  stesso  che  lega  il  territorio  al nome che
contraddistingue  la  varieta' prevalente. La cultivar «Caiazzana» e'
infatti  nata in questo territorio e solo in esso si e' affermata per
la  capacita'  di adattamento a condizioni climatiche favorevoli alla
coltivazione dell'olivo, caratterizzate da una piovosita' media annua
limitata, ma concentrata soprattutto nel periodo autunno-vernino e da
temperature che in inverno sono abbastanza miti e in estate raramente
raggiungono  valori  elevati.  La  natura  dei  terreni,  profondi  e
freschi,  dotati  di  buona  fertilita',  concorrono a determinare le
particolari  caratteristiche  chimiche  ed  organolettiche dell'olio.
Relativamente   alle   tecniche  di  coltivazione,  trasformazione  e
conservazione,  la  conoscenza  e  la  cura  che  l'olivicoltore e il
frantoiano del territorio caiatino possiede e che adotta per ottenere
produzioni  olearie  con  caratteristiche  di  pregio sono noti, come
dimostra dalla documentazione storica, gia' dal quindicesimo secolo.
                               Art. 8.
                       Struttura di controllo
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline Caiatine» per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di  produzione  sara'  controllato  da  una  struttura
autorizzata,  in  conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081
del 14 luglio 1992.
                               Art. 9.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di origine protetta di cui all'articolo 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  menzione  aggiuntiva  che non sia
espressamente  prevista  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi:  fine,  scelto,  selezionato,  genuino, superiore ed altri
aggettivi similari. E' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano
riferimento  ad  unita'  geografiche  diverse da quelle espressamente
previste   nel  presente  disciplinare,  nonche'  l'uso  di  menzioni
geografiche  aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che
facciano  riferimento  a comuni, frazioni o aree geografiche comprese
nell'area  di  produzione  di  cui all'art. 3. E' tuttavia consentito
l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento ad aziende, fattorie,
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il
consumatore.  Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta
con  caratteri  di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli  utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione di origine protetta
«Colline Caiatine» deve essere commercializzato in bottiglie di vetro
scuro o in contenitori in banda stagnata di capacita' non superiore a
5  litri.  Il  prodotto  puo'  essere inoltre confezionato in bustine
monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di
controllo.
    In  etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente, devono essere riportate le
seguenti indicazioni:
      il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  «Colline
Caiatine»  che  deve  figurare  in  etichetta  in  caratteri  chiari,
indelebili  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto allo sfondo
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso  delle  indicazioni  che  compaiono  in  etichetta, seguita
immediatamente  al  di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine
Protetta»;
      la campagna olearia di produzione;
      e'  consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto
con metodo biologico;
      il  seguente  logotipo:  una  raffigurazione  stilizzata  di un
albero  di  ulivo,  sotto  la  cui  chioma, composta da tre rami e da
sedici foglie, ed ai lati del tronco sono riportate le scritte «Olio»
(sul  lato  sinistro)  e  «DOP»  (sul  lato  destro)  e le cui radici
abbracciano  la  scritta  Colline  Caiatine.  Le  foglie, i rami e il
tronco  dell'albero appaiono sottolineati da un'ombra. La descrizione
dei colori «Pantone Process Color System» impiegati e':
        foglie:  riempimento sfumato lineare con angolo 0.0 e fusione
di due colori, di cui: primo colore Pantone S329-3 CVS secondo colore
Pantone S3-5 CVS;
        rami e tronco: riempimento uniforme Pantone S5-1 CVS;
        ombra: riempimento uniforme Pantone S329-5 CVS;
        testi «Olio», «DOP», «Colline Caiatine»: riempimento uniforme
Pantone  S3  13-2 CVS. Il carattere utilizzato e' Lucida Hand Writing
con testo convertito in curve;
      il   logo   dovra'   figurare   in   etichetta  in  abbinamento
inscindibile con la denominazione di origine protetta.

           ---->  Vedere Logo a pag. 52 della G.U.  <----