Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine»(GU n.262 del 10-11-2005)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di
origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine»,
ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato Pro
D.O.P. «olio colline caiatine» con sede a Caiazzo, in Piazzetta
Martiri Caiatini, esprime parere favorevole alla proposta di
disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, direzione
generale per la qualita' dei prodotti agro alimentari - QPA III, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Colline Caiatine»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» e'
riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Cultivar
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline Caiatine» deve essere ottenuto dalla seguenti varieta' di
olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art.
3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di
controllo designato:
«Caiazzana» per almeno il 65%;
«Corniola», «Frantoio» e «Leccino», da sole o congiuntamente in
misura non superiore al 35%.
Negli oliveti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre
varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 10%.
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline Caiatine», all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche organolettiche:
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al verde;
gusto e aroma: come dalla seguente tabella:
=====================================================================
Descrittore |Mediana
=====================================================================
Difetti |0
Fruttato di oliva |2-6
Amaro |2-5
Piccante |2-5
Mandorla |2-5 (da leggero a medio)
Coefficiente di Variazione Robusta (CVr%) inferiore o uguale a 20.
Caratteristiche chimico-fisiche:
acidita' libera massima: inferiore o uguale a 0.50%;
numero di perossidi massimo: inferiore o uguale a 12 meqO2/kg;
K232: inferiore o uguale a 2.20;
acido linolenico: inferiore o uguale a 1.00;
polifenoli totali*: maggiore o uguale a 100 ppm o mg/kg
(*metodo colorimetrico)
Gli altri parametri chimico-fisici non espressamente citati
devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline
Caiatine» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni in provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Caiazzo, Capua,
Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel di Sasso, Dragoni,
Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano, San
Prisco.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.
Art. 5.
Sistemi di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona e, comunque
atte a conferire alle olive ed all'olio prodotto, le caratteristiche
chimico-fisiche ed organolettiche previste dal presente disciplinare.
Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di
cui al precedente art. 3. I nuovi impianti devono essere di tipo
specializzato utilizzando le varieta' nelle percentuali definite
all'art. 2. La produzione delle olive della denominazione di origine
protetta «Colline Caiatine» puo' avvenire da impianti condotti con
metodo di coltivazione:
a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con
l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della
Regione Campania;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza
delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste
dal programma della Regione Campania in adozione del reg. CEE n.
2078/92;
c) biologico.
Le operazioni colturali devono essere eseguite nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
la potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni
due anni;
devono essere previste concimazioni organiche e minerali;
il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo
superficialmente;
il diserbo chimico e' ammesso solo in oliveti in cui non e'
possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di
scheletro nello strato arabile o che presenti pendenza superiore al
5% da eseguire esclusivamente con disseccanti;
la difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al
controllo dei parassiti Bactrocera Olea e Prays Oleae, deve essere
effettuata previo monitoraggio del parassita ed esecuzione
dell'intervento chimico solo dopo il superamento della soglia di
intervento;
e' vietato l'uso di cascolanti;
sono consentite le pratiche irrigue;
la raccolta delle olive deve essere effettuata entro il
31 ottobre per la varieta' «Caiazzana» ed entro e non oltre il
31 dicembre per le altre varieta';
le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di
mezzi meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la
permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere
utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute
naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. Per il
trasporto delle olive devono essere utilizzate cassette o cassoni
bassi di materiale plastico e finestrati in modo da evitare danni al
frutto.
La produzione massima di olive per ettaro riferita a coltivazione
specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate, mentre la resa
massima in olio e' del 20%.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
Il trasporto deve avvenire in cassette aerate. La conservazione,
fino alla fase di molitura, deve avvenire in cassette aerate,
stoccate in locali freschi ed aerati. La trasformazione ed il
confezionamento devono essere effettuate in strutture ubicate
nell'ambito del territorio di cui all'art. 3. La trasformazione deve
essere effettuata entro 48 ore dalla raccolta. Per l'estrazione
dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le
caratteristiche specificate nel precedente art. 2 e che preservino le
caratteristiche peculiari originarie del frutto consentendo al
prodotto la migliore qualita' organolettica. La durata del processo
di gramolazione non deve superare i 40 minuti e la temperatura della
pasta lungo tutto il processo di trasformazione non deve superare i
27 °C. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di
«ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione
chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione.
Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
La conservazione dell'olio deve avvenire in serbatoi di acciaio
inox, a norma CE, dotati di sistema di chiusura ermetica «sempre
pieno» ed in ambienti poco illuminati ed asciutti, nei quali la
temperatura sia costantemente compresa tra i 10 °C e i 18 °C, oppure
in contenitori con identico sistema di chiusura e con temperatura
interna non inferiore a 10 °C e non superiore a 18 °C.
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine a
denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» con metodo
biologico.
Art. 7.
Legame con l'ambiente
La tipicita' dell'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine»
e' generata, oltre che dalla composizione varietale dove predomina la
varieta' Caiazzana, dai fattori pedoclimatici e dalla gestione di
particolari tecniche di coltivazione, di trasformazione e di
conservazione che hanno consentito di preservare nel tempo il
patrimonio olivicolo della zona. Il legame con l'ambiente e'
dimostrato dal nome stesso che lega il territorio al nome che
contraddistingue la varieta' prevalente. La cultivar «Caiazzana» e'
infatti nata in questo territorio e solo in esso si e' affermata per
la capacita' di adattamento a condizioni climatiche favorevoli alla
coltivazione dell'olivo, caratterizzate da una piovosita' media annua
limitata, ma concentrata soprattutto nel periodo autunno-vernino e da
temperature che in inverno sono abbastanza miti e in estate raramente
raggiungono valori elevati. La natura dei terreni, profondi e
freschi, dotati di buona fertilita', concorrono a determinare le
particolari caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio.
Relativamente alle tecniche di coltivazione, trasformazione e
conservazione, la conoscenza e la cura che l'olivicoltore e il
frantoiano del territorio caiatino possiede e che adotta per ottenere
produzioni olearie con caratteristiche di pregio sono noti, come
dimostra dalla documentazione storica, gia' dal quindicesimo secolo.
Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline Caiatine» per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione sara' controllato da una struttura
autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081
del 14 luglio 1992.
Art. 9.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva che non sia
espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: fine, scelto, selezionato, genuino, superiore ed altri
aggettivi similari. E' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano
riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente
previste nel presente disciplinare, nonche' l'uso di menzioni
geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni o aree geografiche comprese
nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, fattorie,
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta
con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline Caiatine» deve essere commercializzato in bottiglie di vetro
scuro o in contenitori in banda stagnata di capacita' non superiore a
5 litri. Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine
monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di
controllo.
In etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente, devono essere riportate le
seguenti indicazioni:
il nome della denominazione di origine protetta «Colline
Caiatine» che deve figurare in etichetta in caratteri chiari,
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto allo sfondo
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, seguita
immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine
Protetta»;
la campagna olearia di produzione;
e' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto
con metodo biologico;
il seguente logotipo: una raffigurazione stilizzata di un
albero di ulivo, sotto la cui chioma, composta da tre rami e da
sedici foglie, ed ai lati del tronco sono riportate le scritte «Olio»
(sul lato sinistro) e «DOP» (sul lato destro) e le cui radici
abbracciano la scritta Colline Caiatine. Le foglie, i rami e il
tronco dell'albero appaiono sottolineati da un'ombra. La descrizione
dei colori «Pantone Process Color System» impiegati e':
foglie: riempimento sfumato lineare con angolo 0.0 e fusione
di due colori, di cui: primo colore Pantone S329-3 CVS secondo colore
Pantone S3-5 CVS;
rami e tronco: riempimento uniforme Pantone S5-1 CVS;
ombra: riempimento uniforme Pantone S329-5 CVS;
testi «Olio», «DOP», «Colline Caiatine»: riempimento uniforme
Pantone S3 13-2 CVS. Il carattere utilizzato e' Lucida Hand Writing
con testo convertito in curve;
il logo dovra' figurare in etichetta in abbinamento
inscindibile con la denominazione di origine protetta.
----> Vedere Logo a pag. 52 della G.U. <----