Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche»(GU n.262 del 10-11-2005)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di
origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche»,
ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato
promotore per la registrazione della denominazione di origine
protetta dell'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche», con sede
a Sessa Aurunca, in corso Lucilio, 12 presso l'Ufficio agricoltura
della Casa Cominale, esprime parere favorevole alla proposta di
disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione
generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» e'
riservata all'olio extravergine di oliva, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Cultivar - caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» a denominazione di
origine protetta deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti
varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di
cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto
dall'organismo di controllo designato:
a) «Sessana», per non meno del 70%;
b) «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» da sole o congiuntamente,
per non piu' del 30%.
Negli oliveti di cui sopra sono ammesse altre varieta' presenti
nella zona in misura non superiore al 10%.
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo/verde;
=====================================================================
Descrittore |Mediana
=====================================================================
Difetti |0
Fruttato di oliva |2-5
Amaro |2-5
Piccante |2-5
Carciofo |1-5
Mandorla |1-3
Coefficiente di Variazione Robusta CVr% < = 20.
Caratteristiche chimico-fisiche:
Acidita' libera max: < 0,60;
Numero di perossidi: < = 13 Meq/kg;
K 232: < = 2,10;
Polifenoli totali: < = 100 mg/kg.
Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere
effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di
olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» comprende l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola,
Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise,
Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca
D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise,
Teano, Tora e Piccilli.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.
Art. 5.
Sistemi di coltivazione
Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a
denominazione di origine protetta devono essere quelle specifiche
della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e
agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche
e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.
La potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni
due anni.
Il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente.
Il diserbo chimico e' ammesso solo nei terreni in cui non e'
possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di
scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo
dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, va effettuata previo
monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di
intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola.
Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue.
La raccolta delle olive deve essere conclusa, entro il
31 dicembre di ogni anno.
Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di
mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o
cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto.
E' vietato l'uso di cascolanti.
Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate
nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua, dal
vento fino alla fase di molitura.
Le olive devono essere molite entro e non oltre 48 ore dalla
raccolta.
La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura
specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate per ettaro.
La produzione massima di olive per pianta e' di 40 chilogrammi.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%
espressa in chilogrammi.
La produzione delle olive della denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» puo' avvenire da impianti condotti con metodo di
coltivazione:
a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con
l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della
regione Campania;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza
delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste
dal programma della regione Campania;
c) biologico.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione e conservazione
Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la
rintracciabilita' ed il controllo.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le
caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche specificate nel
precedente art. 2.
La durata del processo di lavorazione deve essere tale da
impedire processi di ossidazione e fermentazione della pasta
arrecanti difetti di lavorazione all'olio.
La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve
superare i 27°C, la durata non deve superare i 40 minuti.
E' vietato il ripasso, cioe' la doppia centrifugazione della
pasta delle olive senza interruzione.
E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica,
biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive
in olio in frantoio.
La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio
inox, a norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati
di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco
illuminati chiusi e asciutti.
Art. 7.
Legame con l'ambiente
L'olio di oliva delle terre aurunche e' fortemente radicato nel
territorio ed e' il frutto dell'interazione tra terreno, clima,
ambiente e uomo. Risultato di cio' e' una particolare importanza
riservata ai terreni olivetati al punto che spesso gli oliveti
avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti
gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno. Nel
manoscritto «TERRITORI ET OLIVETI A.G.P.», volume probabilmente in
uso a qualche amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i
movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e
una parte esclusiva e' riservati agli oliveti affinche' non si
confondessero con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con
il territorio, inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, e'
ulteriormente testimoniato da una considerazione squisitamente
filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i
fondi con toponimi conosciuti nella zona. Nel manoscritto citato,
nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel
denominare gli oliveti al fine di classificarli ed apprezzarne in
maniera differenziale il prodotto che da essi derivava. Troviamo
quindi intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli «OLIUETI»:
Corte Grande, Fossatiello, Palombarella, Bosse, Piscitiello, Grotte
Pilone, Sferra Cavallo, Cellaro, Tuoro Contardo, Corte delle Pigne,
Corte di Sorbello, Pagliarola, Cadarine, Pezzalonga, Acqua auta di
Gramegna, Selva Nera den Lamia, ecc, siti in area di Sessa Aurunca.
Ed ancora «Territori in Carinola»: Garrusi, Chiusa, Casaleciello,
Cantalupi; Via della Cerqua, San Gio e Paulo, Pantanella, Cantaro,
Chiuppetiello, Armarani, Santo Vennitto, Pezza frande, Viallonghi,
Santa Croce, ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.
L'insieme di queste denominazioni sono le «TERRE AURUNCHE» ed
alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi
ed in taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso
grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva.
L'olivo rappresenta la coltura agraria piu' tradizionale e piu'
espressiva del territorio in cui e' radicata, essa e' l'ultima
coltivazione che subisce il fenomeno dell'abbandono; c'e' quasi un
rapporto sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con
tutto cio' che a questo e' dedicato. E' l'esempio tipico di
coltivazione tradizionale famigliare; come se fosse nel DNA delle
genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio
per il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico
per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di
ricchezza o poverta': nei matrimoni di campagna di una volta la dote
della sposa veniva spesso valutata anche in base alle «staia» di olio
che essa conferiva alla nuova famiglia come rendita annuale. Lo
«staio» era una unita' di misura di capacita', 10 o 11 litri a
seconda della zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio
di oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le
genti aurunche e' ancora testimoniata dall'usanza diffusa e
addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti
ogni qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde
il suo contenuto.
La raccolta delle olive e la loro frangitura da sempre
rappresenta un evento che, piu' che il resoconto economico di
un'annata agraria, scandisce un periodo dell'anno e dell'inverno in
particolare dove, prossimi al Natale, i frantoi rappresentano il
temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. E'
li' che spesso si dirimono questioni sorte anche a causa della
raccolta delle olive; la particolare caratteristica dei frutti della
cultivar «Sessana» che e' quella di staccarsi difficilmente dalla
pianta, pone i raccoglitori in una posizione di assoluto privilegio
rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi
sui secondi che sono letteralmente presi in ostaggio», circa i tempi
e le condizioni di raccolta delle olive, incidendo in maniera
significativa sulla qualita' del prodotto derivato.
La coltivazione dell'olivo nella regione e' caratterizzata oltre
che dalle varieta' presenti anche dalle particolari condizioni
pedo-climatiche. Il clima semiasciutto e' quello mite tipico
dell'area mediterranea con piovosita' concentrata nel periodo
autunno-vernino. L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio
vulcanico del Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante
nella caratterizzazione della pedogenesi locale poiche' tutti i
terreni agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati
dalla disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche
avvenute in eta' pleistocenica. Tale genesi ha generato terreni
particolarmente dotati di tutti i macroelementi essenziali a
qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo
di microelementi, fanno di questi terreni un substrato
particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo i cui prodotti
derivati sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze
polifenoliche.
Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione sara' controllato da una struttura
autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081
del 14 luglio 1992.
Art. 9.
Confezionamento ed etichettatura
Tutte le operazioni riguardanti la produzione di olio «Terre
Aurunche» D.O.P., compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e
l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione descritta nell'art. 3 del presente disciplinare, cio' al
fine di garantirne la tipicita' e permettere la rintracciabilita' ed
il controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne
le caratteristiche qualitative.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» deve essere commercializzato in recipienti di
capacita' non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o
terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche
ed organolettiche del prodotto.
Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose
recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di
controllo.
a) Sulle etichette dovra' essere riportato il nome della
denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» in caratteri
chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto
delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
b) Dovra' inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento
inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente
logotipo:
un cerchio il cui colore e' (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% -
(K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio e' del colore (CMYK):
(C) 10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio
troviamo, nella meta' superiore in maniera anulare, la scritta «terre
aurunche» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente
colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella meta'
inferiore in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva
D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore
(CMYK): (C) 79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di
grandezza tra queste due scritte deve essere di 1,8 : 1 a favore
della scritta «terre aurunche» all'interno del cerchio e delle due
scritte sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole
avente colore (CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno
grafico raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C)
68% - (M) 1% - (Y) 100% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante un
ponte avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e
un ultimo segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK):
(C) 43% - (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il
cerchio raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura
in basso a destra a 135°.
----> Vedere Logo a pag. 55 della G.U. <----
c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale,
l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la
quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
d) E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio
ottenuto con metodo di agricoltura biologica o integrata.
e) E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.
f) Alla denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto e similari; e' altresi' vietato il
ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche
diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche'
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine
protetta.