MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2005 

Modifiche al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante criteri per
la  concessione  di  premi  alle  sale  d'essai  ed  alle  sale delle
comunita' ecclesiali o religiose.
(GU n.263 del 11-11-2005)

                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 giugno 2004, adottato ai sensi
dell'art.  19,  comma  5,  del  citato  decreto  legislativo, recante
criteri  per  la  concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale
delle comunita' ecclesiali o religiose;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
decreto  ministeriale,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento e
l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
  Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo,
introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1  del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  10 giugno 2004 recante criteri per la concessione di premi
alle   sale  d'essai  ed  alle  sale  delle  comunita'  ecclesiali  o
religiose, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», sono apportate le
                         seguenti modifiche:
    a) al  comma  1, le parole: «e' attribuita, su parere della» sono
          sostituite dalle seguenti: «e' attribuita dalla»;
    b) il  comma  4 e' sostituito dal seguente: «4. Il riconoscimento
automatico,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 6, lettera d), del decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28, opera per i film in concorso o
che  abbiano  ottenuto una candidatura nelle categorie "miglior film"
"miglior  regista"  "miglior  film straniero", "miglior opera prima",
"miglior  documentario",  "miglior  film  d'animazione", dei seguenti
festival  e  dei  seguenti  premi  e rassegne di rilievo nazionale ed
internazionale:  Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, Torino,
Sundance,  San  Sebastian,  David  di Donatello, Oscar, European Film
          Awards, Cesar, Nastri d'Argento, Golden Globes.».
  2.  All'art.  3 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti
                             modifiche:
    a)  al  comma  3,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'istanza  e' presentata sui moduli predisposti dall'amministrazione
ed e' corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti  all'art.  2,  comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio
                           2004, n. 28.»;
    b) al  comma 4, tra le parole: «senza necessita' di» e le parole:
«apposita  istanza», e' aggiunta la seguente: «ulteriore», e l'ultimo
periodo  e'  sostituito dal seguente: «Tale riconoscimento automatico
vale  esclusivamente  per l'anno dell'istanza di premio, salvo revoca
su  richiesta  dell'interessato  ovvero  a  seguito  di provvedimento
dell'amministrazione  per  mancata effettuazione della programmazione
         richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento.».
  3.  All'art.  4 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti
                             modifiche:
        a) al comma 2, le lettere c) e d), sono cosi' sostituite:
      «c)  aver  programmato  una  percentuale di film d'essai, nelle
giornate  di  sabato  e domenica, pari, rispettivamente, al 21% ed al
15% del numero minimo di giornate di programmazione totale, a seconda
che il numero degli abitanti del comune in cui e' ubicata la sala sia
superiore  o  meno  a  quarantamila.  Per  le  sale  delle  comunita'
ecclesiali  o  religiose,  e  per  le  sale  ad  attivita' stagionale
operanti  in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione
nelle  giornate  di  sabato  e domenica dovra' essere pari al 15% del
numero  minimo di giornate di programmazione totale. Per le multisale
con  piu'  di  cinque  schermi  ubicate  in  comuni  con  popolazione
inferiore  a  quarantamila abitanti, la percentuale di cui al periodo
                    precedente e' pari al 21%;»;
      d) nel  caso  di  sala  delle comunita' ecclesiali o religiose,
oltre  ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorita'
religiosa  competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20
per  cento  delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film
 d'essai di nazionalita' italiana o di Paesi dell'Unione europea.»;
    b) al  comma  3, le parole: «comma 2, lettera b)» sono sostituite
               dalle seguenti: «comma 2, lettera a)».
  4.  All'art.  5 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti
                             modifiche:
     a) al comma 1, l'alinea e la lettera a) sono cosi' sostituiti:
  «1.  La  domanda,  redatta  in  duplice copia sugli appositi moduli
dell'Amministrazione  pubblicati  sul  sito  Internet della Direzione
  generale per il cinema, completa degli allegati richiesti, deve:
    a) essere  presentata  entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell'anno  successivo  a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai
                per la quale si richiede il premio;»;
                   b) il comma 4 e' cosi' sostituito:
  «4.  Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, il
direttore   generale   per  il  cinema,  acquisito  il  parere  della
Commissione  per  la  cinematografia, ai sensi dell'art. 19, comma 3,
lettera  c)  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede
        in merito, dandone comunicazione agli interessati.».
  5. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale, sono apportate le
                         seguenti modifiche:
    a) alla  lettera c), dopo la parola: «documentari», sono aggiunte
       le seguenti: «, fino ad un massimo di duecento punti»;
            b) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
    «c-bis)   cinque   punti   aggiuntivi   per   ogni   giornata  di
programmazione  di  cortometraggi  di interesse culturale, fino ad un
                     massimo di duecento punti;
    c-ter)  due  punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione
di  cortometraggi  di  produzione  nazionale,  fino  ad un massimo di
                          duecento punti;»;
        c) alla lettera d), la parola: «nazionale» e' soppressa.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi di
       controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
                          Roma, 3 ottobre 2005
                                             Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 274