MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2005 

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione e addestramento in
psicoterapia    -    Istituto   di   psicoterapia   del   bambino   e
dell'adolescente» di Milano, ad aumentare il numero degli allievi, ai
sensi  del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n.
509.
(GU n.268 del 17-11-2005)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per l'universita', l'alta formazione
                   artistica musicale e coreutica
             e per la ricerca scientifica e tecnologica
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto
«Scuola  di  formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di
psicoterapia  del  bambino  e dell'adolescente» e' stato abilitato ad
istituire  e  ad attivare nella sede principale di Milano un corso di
specializzazione  in  psicoterapia,  per i fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
  Visto  il  decreto del capo del Dipartimento in data 25 maggio 2001
con    il   quale   e'   stato   approvato   l'avvenuto   adeguamento
dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto
«Scuole  di  formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di
psicoterapia  del  bambino e dell'adolescente», alle disposizioni del
titolo II del decreto n. 509/1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione ad aumentare gli allievi da 15 a 20;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 9 settembre 2005;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del  28 settembre 2005, trasmessa con
nota 730 del 28 settembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'istituto «Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia
-  Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente» abilitato
con  decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001, ad istituire
e   ad  attivare  nella  sede  principale  di  Milano,  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e autorizzato ad
aumentare  il numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno
di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2005
                             Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi