Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», come modificata ed integrata dalle leggi regionali 28 maggio 2002, n. 6, e 26 agosto 2002, n. 19.(GU n.46 del 19-11-2005)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 25 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e' sostituito dal seguente: «Art. 25. - 1. L'ufficio viene costituito con le modalita' di cui all'Art. 4, comma 4, negli ambiti dei servizi, quando si manifesti la necessita', anche temporanea, di una unita' operativa organica per l'assolvimento di compiti gestionali e di obiettivo, da affidare alla responsabilita' di personale qualificato appartenente alla categoria D. 2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri ed i limiti unitamente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, per l'attribuzione dell'incarico d'ufficio al personale in posizione giuridica D3 ed al personale che, in posizione giuidica D1, possegga specifica professionalita', adeguata esperienza funzionale o prolungata applicazione a particolari mansioni idonee all'assegnazione della responsabilita' dell'ufficio». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 5 maggio 2005 IORIO