Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»).(GU n.46 del 19-11-2005)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 agosto 2005) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 42, comma 2, e l'Art. 66, comma 3, dello statuto; Visto il regolamento del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»); Vista la decisione della giunta regionale n. 6 del 4 luglio 2005 con la quale si e' approvata la proposta di modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, nonche' delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Visto il parere favorevole della III commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 814 dell'8 agosto 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004 n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'Art. 18 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004 n. 42/R 1. Il comma 2 dell'Art. 18 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R e' sostituito dal seguente: «2. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale: a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL); b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attivita' di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 18 del decreto del persidente della giunta regionale n. 42/R/2004 e' inserito il seguente: «2-bis. Sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano metano o GPL all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti. L'esenzione e' consentita a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attivita' di erogazione dei diversi prodotti e ne dia comunicazione con i termini e le modalita' stabiliti dal comune.». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 22 agosto 2005 MARTINI