REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 53 

Modifiche  al  regolamento  emanato  con decreto del presidente della
giunta  regionale  2  agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione
della   legge   regionale   24  marzo  2004,  n.  19  «Norme  per  la
razionalizzazione  e  l'ammodernamento  del  sistema distributivo dei
carburanti»).
(GU n.46 del 19-11-2005)

(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del
                           24 agosto 2005)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti  gli  articoli 42,  comma  2,  e  l'Art. 66, comma 3, dello
statuto;
    Visto  il  regolamento  del  presidente  della  giunta  regionale
2 agosto  2004,  n.  42/R  (regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale  24 marzo  2004,  n.  19  «Norme per la razionalizzazione e
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»);
    Vista  la decisione della giunta regionale n. 6 del 4 luglio 2005
con  la quale si e' approvata la proposta di modifiche al regolamento
emanato  con  decreto  del presidente della giunta regionale 2 agosto
2004,  n.  42/R  previa  acquisizione dei pareri del comitato tecnico
della  programmazione,  nonche'  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
    Visto  il  parere  favorevole  della  III  commissione consiliare
espresso nella seduta del 21 luglio 2005;
    Visto  il  parere favorevole del consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 19 luglio 2005;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale   n.  814
dell'8 agosto  2005  che  approva le modifiche al regolamento emanato
con  decreto  del  presidente della giunta regionale 2 agosto 2004 n.
42/R  (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004,
n.  19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti»);
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  18  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
       presidente della giunta regionale 2 agosto 2004 n. 42/R

    1.  Il  comma  2 dell'Art. 18 del regolamento emanato con decreto
del  presidente  della  giunta  regionale  2 agosto  2004, n. 42/R e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Sono  esonerati  dal  rispetto dell'intervallo pomeridiano e
serale  di  chiusura  e  dei  turni di chiusura domenicale, festiva e
infrasettimanale:
      a) gli  impianti  che  erogano  esclusivamente  metano o gas di
petrolio liquefatto (GPL);
      b) gli   impianti   dotati   di   apparecchiature  self-service
pre-pagamento,  a  condizione che al di fuori dell'orario di servizio
l'attivita' di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.».
    2.  Dopo il comma 2 dell'Art. 18 del decreto del persidente della
giunta regionale n. 42/R/2004 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Sono  esonerati  dal  rispetto  dei  turni  di  chiusura
domenicale  e  festiva  anche  gli  impianti che erogano metano o GPL
all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri
carburanti.  L'esenzione  e'  consentita  a condizione che il gestore
adotti  gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente
le   attivita'   di   erogazione   dei  diversi  prodotti  e  ne  dia
comunicazione con i termini e le modalita' stabiliti dal comune.».
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 22 agosto 2005
                               MARTINI