MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2005 

Criteri   per  la  ripartizione  delle  risorse  assegnate  al  Fondo
nazionale  di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di
cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(GU n.281 del 2-12-2005)

        IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo  che,  all'art.  11,  istituisce,  presso  il Ministero dei
lavori  pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
il  Fondo  nazionale  per il sostegno all'accesso delle abitazioni in
locazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 giugno  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con
il  quale  sono  stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della
legge  9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare   dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni
in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
  Visto,  il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998,
n.  431,  come  sostituito  dall'art.  7,  comma 1, del decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004 n.
269,  che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  a  decorrere  dal 2005 la
ripartizione  delle  risorse  assegnate  al  Fondo  e' effettuata dal
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati
con   apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
  Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
che  attribuisce al citato Fondo per l'anno 2005 la dotazione di euro
230.143.000,00;
  Considerato che ai fini della definizione dei criteri di riparto di
cui  sopra  -  che  risultano propedeutici alla predisposizione della
proposta  di  riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale - il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato il giorno
12 gennaio  2005  apposita riunione a livello tecnico nel corso della
quale  lo  stesso Ministero ha prospettato alle regioni e le province
autonome la metodologia da seguire per l'individuazione dei parametri
di riparto;
  Considerato   che   nel   corso  della  citata  riunione  e'  stato
concordato,  altresi',  che  le  Regioni  predispongano un'ipotesi di
individuazione   dei   citati   parametri   ed  una  conseguente  una
simulazione di riparto;
  Considerato  che  con nota in data 16 marzo 2005, prot. n. 212/U.C.
l'Assessore  per  l'edilizia  residenziale  della  regione Piemonte -
coordinatore  per  le  regioni  in  materia  di edilizia residenziale
pubblica  -  ha trasmesso un documento approvato dai Presidenti delle
regioni   nella  conferenza  dei  Presidenti  in  data  3 marzo  2005
concernente l'individuazione di n. 6 criteri oggettivi, da utilizzare
ai  fini  del  riparto  di  quota  parte,  pari al 90%, delle risorse
attribuite  al  Fondo  nazionale,  nonche' una simulazione di riparto
delle  risorse  assegnate  al  Fondo  per  l'anno 2005 sulla base dei
criteri sopracitati;
  Considerato  che  le  informazioni  statistiche  relative ai citati
indicatori sono desumibili da fonti statistiche ufficiali;
  Considerato   che   i   criteri   individuati   nella  citata  nota
dell'assessore  coordinatore  per  le  regioni in materia di edilizia
residenziale   risultano   condivisibili   ad   eccezione  di  quello
concernente  la  popolazione  di  ultrasessantacinquenni  in ciascuna
regione rispetto al totale nazionale in relazione al quale si ritiene
necessario   procedere   alla  riduzione  dal  15  al  10%  del  peso
percentuale attribuito;
  Vista  l'intesa  espressa,  sulla  proposta  di  individuazione dei
criteri  di riparto effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 14 luglio 2005;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con
il   quale,   a   seguito   della  delega,  conferita  dal  Ministro,
all'esercizio  delle  competenze  nell'ambito del Dipartimento per le
infrastrutture  stradali,  l'edilizia  e  la  regolazione  dei lavori
pubblici, e' stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo
di vice Ministro;
                              Decreta:
  1.  La  ripartizione  di  cui  all'art.  11,  comma  5  della legge
9 dicembre  1998,  n.  431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del
decreto-legge  13 settembre  2004,  n.  240,  convertito  dalla legge
12 novembre  2004, n. 269, per la quota relativa al 90% delle risorse
annualmente  assegnate  al Fondo nazionale di sostegno, e' effettuata
sulla  base  dei  seguenti  parametri e con riferimento all'incidenza
percentuale relativa indicata:
    a) popolazione,   di   ciascuna  regione  o  provincia  autonoma,
ricadente nei comuni classificati ad alta tensione abitativa ai sensi
dell'art. 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in rapporto
alla   popolazione   complessiva  ricadente  nei  comuni  a  tensione
abitativa a livello nazionale (peso 25%);
    b) prodotto  interno  lordo  (PIL) pro-capite di ciascuna regione
rispetto  al valore medio nazionale (ai fini della determinazione del
coefficiente  di riparto il valore e' assunto in maniera inversamente
proporzionale) (peso 10%);
    c) numero di alloggi occupati in affitto da residenti presenti in
ciascuna  regione  rispetto al numero complessivo a livello nazionale
(peso 30%);
    d) ultrasessantacinquenni  presenti  in ciascuna regione rispetto
al totale nazionale (peso 10%);
    e)  extracomunitari  presenti  in  ciascuna  regione  rispetto al
totale nazionale (peso 15%);
    f)  media  del  valore  del  fabbisogno  regionale  calcolato con
riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale
7 giugno  1999,  concernente  i  requisiti  minimi dei conduttori per
beneficiari   dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate   al   Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso  alle
abitazioni  in locazione, e desunto dai dati comunicati dalle regioni
e  province autonome con riferimento ai riparti delle annualita' 2001
- 2004 (peso 10%).
  2.  La  ripartizione  di  cui  all'art.  11,  comma  5  della legge
9 dicembre  1998,  n.  431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del
decreto-legge  13 settembre  2004,  n.  240,  convertito  dalla legge
12 novembre 2004, n. 269, e' effettuata, per la quota relativa al 10%
delle  risorse  annualmente  assegnate,  tra  le  regioni  e province
autonome che hanno messo a disposizione proprie risorse, con aliquote
determinate  sulla  base del rapporto tra cofinanziamento regionale e
finanziamento  statale  dell'anno  precedente, assunte fino al valore
massimo  del  100%  di  tale  rapporto,  da  applicare  alla quota di
finanziamento  spettante  a ciascuna regione determinata ai sensi del
precedente comma 1.
  3.  A decorrere dall'annualita' 2006, la ripartizione delle risorse
di  cui al precedente comma 2, e' effettuata tenendo conto, oltre che
delle   risorse   regionali   anche  di  quelle  aggiuntive  messe  a
disposizione dagli enti locali.
  4.  Ai  soli  fini del riparto delle annualita' 2005-2006 e 2007, e
con  riferimento  al  90%  delle  risorse  di cui al comma 1, qualora
l'applicazione   del  presente  decreto  determini,  in  relazione  a
ciascuna  regione  o  provincia  autonoma, valori dei coefficienti di
riparto  superiori  od  inferiori del 10 per cento rispetto al valore
medio dei coefficienti di riparto utilizzati in occasione dei riparti
dei quattro anni precedenti, il valore del coefficiente di riparto da
attribuire  ai  fini  del presente comma non potra' subire variazioni
(positive  o  negative) superiori al 10 per cento del predetto valore
medio.
  5.  Ai fini della predisposizione annuale del riparto delle risorse
attribuite   al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso  alle
abitazioni  in  locazione,  il  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti  provvede  annualmente  all'acquisizione  degli ultimi dati
disponibili relativi ai parametri di cui all'art. 1.
  6.  Le  regioni  e  le province autonome, ai fini del riparto della
quota  relativa  al 10% delle risorse assegnate al Fondo nazionale di
sostegno,   comunicano   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  -  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale e le
politiche  abitative  l'entita'  dei  fondi  aggiuntivi  iscritti nei
bilanci  regionali  per  l'annualita'  cui  si riferisce il riparto e
degli enti locali riferiti all'anno precedente.
  7.  Le  risorse  statali  non  ripartite  dalle  singole  regioni e
province  autonome  entro  un  anno dall'erogazione saranno decurtate
dalla  quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni
e  province  autonome  comunicano al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  entro  il  termine di cui sopra, il provvedimento di
riparto in favore dei comuni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 2005
                                           Il Vice Ministro: Martinat

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 142.