N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2005
Ordinanza emessa il 15 giugno 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Marcenaro Eugenio contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altri Giurisdizioni speciali - Giudici tributari - Obbligo di residenza nella Regione nella quale ha sede la Commissione tributaria - Irragionevolezza ed ingiustificato diverso trattamento rispetto ai magistrati amministrativi per i quali l'obbligo di residenza e' dispensabile previa valutazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione (estensibile all'amministrazione della giustizia) - Lesione dello status giuridico del giudice tributario. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 7, lett. f). - Costituzione, artt. 3, 97 e 108.(GU n.51 del 21-12-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 595/2005R.G.R. proposto da Eugenio Marcenaro rappresentato e difeso dall'avv. D. Granara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via Porta D'Archi n. 10/27, ricorrente; Contro Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore; Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica; Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria in persona del presidente pro tempore; Commissione tributaria provinciale di Genova, in persona del Presidente pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; per l'annullamento del rigetto assunto dalla Commissione VI del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria il 9 marzo 2005 dell'istanza proposta dal ricorrente quale giudice tributario intesa ad ottenere la deroga alla residenza anagrafica nella Regione Liguria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione e del controinteressato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato il consigliere Oreste Mario Caputo; Uditi alla Camera di consiglio del 1° giugno 2005 l'avv. D. Granara per il ricorrente e l'avv. dello Stato Signorile per l'amministrazione resistente; F a t t o e d i r i t t o Il ricorrente, giudice della Commissione tributaria provinciale di Genova, ha impugnato il diniego opposto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sull'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione a mantenere la residenza anagrafica in regione diversa (Piemonte) in deroga all'art. 7, lett. f), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che prescrive fra i requisiti generali soggettivi dei magistrati tributari quello di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria. Nell'istanza il ricorrente sottolineava: di esercitare da sempre l'occupazione lavorativa principale in Genova; di risiedere stabilmente a Genova sua dimora abituale; e, conseguentemente, di garantire, oltre la disponibilita' all'assolvimento istituzionale dei compiti di componente dell'organo giudicante, lo svolgimento continuativo delle funzioni di giudice secondo le esigenze (che di volta in volta si rendessero necessarie) della Commissione tributaria provinciale di Genova. In altri termini la pretesa fatta valere in giudizio muove dal presupposto, scaturente dal raffronto con altri ordinamenti (di magistrati e docenti universitari) che pur prevedendo analogo requisito, consentono all'organo di autogoverno - in determinate e affatto particolari circostanze - di derogare alla prescrizione della residenza: nel caso specifico in un comune della regione in cui ha sede la commissione tributaria di appartenenza. In contrario avviso la Commissione VI del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria ha respinto l'istanza ribadendo l'essenzialita' del requisito in parola sulla scorta del fatto che l'art. 7, d.lgs. n. 545 del 1992 non prevede espressamente alcuna deroga. Rileva il Collegio che gia' nella fase del giudizio incidentale avente ad oggetto la misura cautelare si manifestano consistenti dubbi di legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non prevede alcuna deroga al vincolo della residenza anagrafica per mantenere l'incarico presso la Commissione tributaria provinciale di Genova tali da giustificare, per le ragioni di seguito rassegnate, la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Quanto alla rilevanza nel giudizio a quo e' appena il caso da sottolineare che la delibazione sommaria del fondamento giuridico del ricorso, riassunto nella formula della verifica del fumus boni iuris, integrante, unitamente al danno grave ed irreparabile, l'oggetto del giudizio cautelare evidenzia l'effettiva omessa previsione di alcuna disposizione a riguardo, tale cioe' da attribuire la facolta' di deroga al requisito della residenza. Vuoto normativo su materia che - va fin d'ora precisato - ai sensi dell'art. 108, comma 1, Cost. incidendo «sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura» e' coperta da riserva di legge tale da non potere quindi essere supplito ricorrendo all'interpretazione analogica delle norme dettate per le altre magistrature. Sicche' l'esito del giudizio incidentale cautelare dipende dalla risoluzione della questione di costituzionalita' della norma laddove non prevede alcuna deroga. La non manifesta infondatezza della questione si palesa su un duplice e concorrente piano che registra una singolare coincindenza di interessi: quello pubblico diretto alla migliore funzionalita' dell'organo giudicante; e quello costituito dallo status soggettivo del singolo giudice. Sotto il profilo mette conto rilevare che l'originaria disciplina normativa sui requisiti generali e le incompatibilita' dei magistrati tributari e' stata progressivamente integrata dall'art. 31, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e legge n. 342 del 2000 tutte nella direzione di implementare le ipotesi astratte che danno luogo ad incompatibilita' del giudice tributario c.d. laico al fine intuitivo di garantire la sua imparzialita' ed indipendenza. Fra di esse quelle relative all'esercizio dell'attivita' professionale (di consulenza art. 31, legge n. 449 del 1997) del giudice o di suoi parenti prossimi (art. 8, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 545 del 1992) nell'ambito di compentenza della commissione tributaria per la quale abbia ottenuto la nomina. Aggiungasi che l'indipendenza del giudice e' assicurata altresi' dal fatto che per (almeno tutto) il periodo temporaneo della nomina in ruolo, ove non ricorrano situazioni tali da determinarne la decadenza, gli sia consentito di esercitare le sue funzioni (da ultimo, perspicuamente, sul punto Corte cost. n. 316 del 2004). Sicche' appare sostanziata la concorrente violazione dell'art. 3, 97 e 108, comma 2, Cost. poiche' e' affatto irragionevole che si incrementino le ipotesi di incompatibilita' per i giudici tributari c.d. laici e, nello stesso tempo, non si consenta agli stessi, di rimediare a detta situazione spostando, previa deroga dell'organo di autogoverno, la residenza anagrafica. Anzi in determinate ipotesi, per conservare la professionalita' acquisita dal giudice altrimenti dispersa sarebbe addirittura auspicabile l'autorizzazione alla deroga della residenza qualora questi, in una realta' occupazionale sempre piu' dinamica e sempre meno stabile, sia costretto, per contingenti e sopravvenute situazioni di lavoro o di famiglia indipendenti dalla sua volonta', a stabilire la residenza in altra regione. Sotto l'altro profilo, non va passato sotto silenzio che per quanto possa ascriversi al potere discrezionale del legislatore ordinario la valutazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso ai pubblici uffici, l'affidamento di funzioni giurisdizionali, per assicurare fra i vari ordinamenti autonomi e separati delle magistrature un livello comune omogeneo improntato ai valori di indipendenza ed imparzialita', comporta la necessita' di rispettare la norma costituzionale che garantisce in forza dell'art. 3 Cost. a situazioni identiche uniformita' di trattamento. Dal momento che per i magistrati amministrativi (art. 26, legge 27 aprile 1982, n. 186) l'obbligo della residenza e' suscettibile di dispensa previa valutazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che accerta l'impegno del magistrato a garantire l'ordinario assolvimento degli obblighi di servizio, la mancanza di analogo potere in capo all'organo di autogoverno della magistratura tributaria sostanzia la violazione dell'art. 3 Cost. Potere di deroga che - va precisato - anche inteso in senso eccezionale consente comunque l'interpretazione estensiva in modo da rendere il contenuto della norma che lo preveda flessibile ed applicabile ai casi che di volta in volta si presentino (in tema, sull'ammissibilita' dell'interpretazione estensiva di disposizioni eccezionali, Cass. 1° settembre 1999, n. 9205) in modo da soddisfare ad un tempo le gia' sottolineate esigenze di funzionalita' dell'organo giudicante e le prerogative connesse allo status guiridico del singolo giudice.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg., legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 97 e 108 Cost. dell'art. 7, lett. f), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in parte qua ai sensi precisati in motivazione; Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 1° giugno 2005. Il Presidente: Vivenzio Il consigliere estensore: Caputo 05C1205